Art. 3 
 
Adempimenti vaccinali  per  l'iscrizione  ai  servizi  educativi  per
  l'infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale  di  istruzione,
  ai centri di  formazione  professionale  regionale  e  alle  scuole
  private non paritarie 
 
  1. I dirigenti scolastici delle istituzioni del  sistema  nazionale
di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia,
dei centri di  formazione  professionale  regionale  e  delle  scuole
private non  paritarie  sono  tenuti,  all'atto  dell'iscrizione  del
minore di eta' compresa tra zero  e  sedici  anni,  a  richiedere  ai
genitori esercenti la responsabilita'  genitoriale  e  ai  tutori  la
presentazione di idonea  documentazione  comprovante  l'effettuazione
delle  vaccinazioni  indicate  all'articolo  1,   comma   1,   ovvero
l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse in relazione  a
quanto previsto dall'articolo 1, commi 2  e  3,  o  la  presentazione
della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria  locale
territorialmente   competente,   che   eseguira'   le    vaccinazioni
obbligatorie secondo la  schedula  vaccinale  prevista  in  relazione
all'eta', entro la fine dell'anno scolastico. La presentazione  della
documentazione di cui al primo periodo deve essere  completata  entro
il  termine  di  scadenza   per   l'iscrizione.   La   documentazione
comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni puo' essere sostituita
dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la  documentazione
comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata
entro il 10 luglio di ogni anno. 
   2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1
nei termini previsti, e' segnalata, entro i successivi dieci  giorni,
dai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema  nazionale  di
istruzione e dai responsabili dei servizi educativi  per  l'infanzia,
dei centri di  formazione  professionale  regionale  e  delle  scuole
private non paritarie, all'azienda sanitaria locale che,  qualora  la
medesima o altra azienda sanitaria non si sia gia' attivata in ordine
alla  violazione  del  medesimo  obbligo  vaccinale,  provvede   agli
adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quelli  di
cui all'articolo 1, commi 4 e 5. 
  3.  Per  i  servizi  educativi   per   l'infanzia   e   le   scuole
dell'infanzia,  ivi  incluse  quelle  private   non   paritarie,   la
presentazione della documentazione di  cui  al  comma  1  costituisce
requisito  di  accesso.  Per  gli  altri  gradi  di  istruzione,   la
presentazione della documentazione di cui al comma 1 non  costituisce
requisito di accesso alla scuola o agli esami.