Art. 7 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1.  Agli  oneri  derivanti  dall'articolo  2,  comma  3,   pari   a
duecentomila   euro   per   l'anno   2017,   si   provvede   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. 
  2.  Dall'attuazione  del  presente  decreto,  a   eccezione   delle
disposizioni di cui all'articolo 2,  comma  3,  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.