Art. 6 Trattazione e definizione del procedimento arbitrale 1. Nel corso del procedimento arbitrale e' assicurato il contraddittorio. Se il Collegio non delibera sul merito della controversia allo stato degli atti, adotta con ordinanza misure per la trattazione e l'eventuale istruzione dell'affare secondo le modalita' che ritiene piu' opportune ai fini del piu' sollecito svolgimento della procedura. 2. Non sono ammesse prove diverse da quelle scritte. Le parti possono produrre, sotto la loro responsabilita', dichiarazioni scritte rese da terzi, capaci di testimoniare, e ricevute da notaio o rilasciate dall'eventuale avvocato difensore che, previa identificazione a norma dell'articolo 252 del codice di procedura civile, ne attesta l'autenticita'. In quest'ultimo caso, il difensore avverte il terzo che la dichiarazione puo' essere utilizzata nel procedimento arbitrale e delle conseguenze di false dichiarazioni. Per l'atto di ricezione di tali dichiarazioni da parte di un notaio, da rilasciarsi in originale non soggetto a registrazione ne' a bollo, non sono esigibili onorari diversi da quelli previsti per l'iscrizione a repertorio di atti di valore indeterminabile. Il collegio arbitrale valuta la necessita' di procedere ad audizioni, solo ove lo ritenga indispensabile ai fini della decisione. 3. Il Collegio, quando accerta l'avvenuta violazione degli obblighi di informazione, diligenza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, pronuncia lodo non soggetto a deposito a norma dell'articolo 825 del codice di procedura civile, con il quale determina la prestazione liquidandone l'ammontare. In caso di determinazione favorevole, il Fondo da' immediata esecuzione al lodo. Il lodo dev'essere pronunciato anche quando le parti convengono espressamente sul contenuto della prestazione dovuta. 4. Il lodo e' pronunciato secondo diritto entro centoventi giorni dalla assegnazione al Collegio arbitrale del ricorso. Tale termine puo' essere prorogato dal Collegio, per motivate esigenze, fino ad un massimo di novanta giorni. 5. Per quanto non diversamente stabilito dal presente decreto e da quello adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 859 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del Libro IV, Titolo VIII, del codice di procedura civile.
Note all'art. 6: - Il riferimento al testo del citato decreto legislativo n. 58 del 1998 e' riportato nelle note all'art. 2. - Si riporta il testo vigente dell'art. 825 del codice di procedura civile: «c.p.c. art. 825. Deposito del lodo. La parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica ne propone istanza depositando il lodo in originale, o in copia conforme, insieme con l'atto contenente la convenzione di arbitrato, in originale o in copia conforme, nella cancelleria del tribunale nel cui circondario e' la sede dell'arbitrato. Il tribunale, accertata la regolarita' formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo e' soggetto a trascrizione o annotazione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione o annotazione la sentenza avente il medesimo contenuto. Del deposito e del provvedimento del tribunale e' data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti dell'art. 133, secondo comma. Contro il decreto che nega o concede l'esecutorieta' del lodo, e' ammesso reclamo mediante ricorso alla corte d'appello, entro trenta giorni dalla comunicazione; la corte, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza.». - Il testo del comma 859 dell'art. 1 della citata legge n. 208 del 2015 e' riportato nelle note alle premesse. Il Libro IV (Dei procedimenti speciali), Titolo VIII (Dell'arbitrato) del codice di procedura civile comprende gli articoli da 806 a 840.