Art. 6 
 
 
        Trattazione e definizione del procedimento arbitrale 
 
  1.  Nel  corso  del  procedimento  arbitrale   e'   assicurato   il
contraddittorio.  Se  il  Collegio  non  delibera  sul  merito  della
controversia allo stato degli atti, adotta con ordinanza  misure  per
la  trattazione  e  l'eventuale  istruzione  dell'affare  secondo  le
modalita' che ritiene piu'  opportune  ai  fini  del  piu'  sollecito
svolgimento della procedura. 
  2. Non sono ammesse prove  diverse  da  quelle  scritte.  Le  parti
possono  produrre,  sotto  la  loro  responsabilita',   dichiarazioni
scritte rese da terzi, capaci di testimoniare, e ricevute da notaio o
rilasciate   dall'eventuale   avvocato    difensore    che,    previa
identificazione a norma dell'articolo 252  del  codice  di  procedura
civile, ne attesta l'autenticita'. In quest'ultimo caso, il difensore
avverte il terzo che la  dichiarazione  puo'  essere  utilizzata  nel
procedimento arbitrale e delle conseguenze  di  false  dichiarazioni.
Per l'atto di ricezione di tali dichiarazioni da parte di un  notaio,
da rilasciarsi in originale non soggetto a registrazione ne' a bollo,
non  sono  esigibili  onorari  diversi   da   quelli   previsti   per
l'iscrizione a repertorio  di  atti  di  valore  indeterminabile.  Il
collegio arbitrale valuta la necessita' di  procedere  ad  audizioni,
solo ove lo ritenga indispensabile ai fini della decisione. 
  3. Il Collegio, quando accerta l'avvenuta violazione degli obblighi
di informazione, diligenza e trasparenza  previsti  dal  testo  unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria  di  cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  pronuncia  lodo  non
soggetto a deposito a norma dell'articolo 825 del codice di procedura
civile,  con  il  quale   determina   la   prestazione   liquidandone
l'ammontare. In caso  di  determinazione  favorevole,  il  Fondo  da'
immediata esecuzione al lodo. Il lodo  dev'essere  pronunciato  anche
quando  le  parti  convengono  espressamente  sul   contenuto   della
prestazione dovuta. 
  4. Il lodo e' pronunciato secondo diritto entro  centoventi  giorni
dalla assegnazione al Collegio arbitrale del  ricorso.  Tale  termine
puo' essere prorogato dal Collegio, per motivate esigenze, fino ad un
massimo di novanta giorni. 
  5. Per quanto non diversamente stabilito dal presente decreto e  da
quello adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 859  della  legge  28
dicembre 2015, n.  208,  si  osservano,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni del Libro IV,  Titolo  VIII,  del  codice  di  procedura
civile. 
 
          Note all'art. 6: 
              -  Il  riferimento  al   testo   del   citato   decreto
          legislativo n. 58 del 1998 e' riportato nelle note all'art.
          2. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 825 del  codice
          di procedura civile: 
              «c.p.c. art. 825. Deposito del lodo. 
              La  parte  che  intende  fare  eseguire  il  lodo   nel
          territorio della Repubblica ne propone istanza  depositando
          il lodo in originale, o  in  copia  conforme,  insieme  con
          l'atto contenente la convenzione di arbitrato, in originale
          o in copia conforme, nella cancelleria  del  tribunale  nel
          cui circondario e' la sede  dell'arbitrato.  Il  tribunale,
          accertata la regolarita'  formale  del  lodo,  lo  dichiara
          esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo e' soggetto a
          trascrizione o annotazione,  in  tutti  i  casi  nei  quali
          sarebbe soggetta a trascrizione o annotazione  la  sentenza
          avente il medesimo contenuto. 
              Del deposito e del provvedimento del tribunale e'  data
          notizia dalla cancelleria alle  parti  nei  modi  stabiliti
          dell'art. 133, secondo comma. 
              Contro il decreto che nega  o  concede  l'esecutorieta'
          del lodo, e' ammesso reclamo mediante  ricorso  alla  corte
          d'appello, entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione;  la
          corte, sentite le parti, provvede in  camera  di  consiglio
          con ordinanza.». 
              - Il testo del comma 859 dell'art. 1 della citata legge
          n. 208 del 2015 e' riportato nelle note alle premesse. 
              Il Libro IV (Dei procedimenti  speciali),  Titolo  VIII
          (Dell'arbitrato) del codice di procedura  civile  comprende
          gli articoli da 806 a 840.