Art. 10 
 
                       Clausola di invarianza 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5,  comma  2,
capoverso articolo  68,  valutati  in  2  milioni  di  euro  annui  a
decorrere  dall'anno  2017,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui
all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
  2. Dall'attuazione del presente decreto, a esclusione dell'articolo
5, comma 2, capoverso  articolo  68,  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  3.  Le  amministrazioni  e  le  istituzioni  pubbliche   provvedono
all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto  con  le
risorse umane, strumentali  e  finanziarie  previste  a  legislazione
vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 25 maggio 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del
                                  Consiglio dei ministri 
 
                                  Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
                                  Calenda,  Ministro  dello  sviluppo
                                  economico 
 
                                  Orlando, Ministro della giustizia 
 
                                  Minniti, Ministro dell'interno 
 
                                  Alfano,   Ministro   degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
              NOTA ALL'ARTICOLO 10 
              Il testo dell'articolo 41-bis della legge  24  dicembre
          2012,  n.  234   (Norme   generali   sulla   partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa   e   delle   politiche   dell'Unione   europea),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n.  3.,
          cosi' recita: 
              "Art. 41-bis Fondo per il recepimento  della  normativa
          europea 
              1. Al fine  di  consentire  il  tempestivo  adeguamento
          dell'ordinamento  interno  agli  obblighi   imposti   dalla
          normativa  europea,  nei   soli   limiti   occorrenti   per
          l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto  non  sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, e' autorizzata la spesa  di  10
          milioni di euro per l'anno 2015 e di  50  milioni  di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2016. 
              2. Per le finalita' di cui  al  comma  1  e'  istituito
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  50  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere  dall'anno  2016,  destinato  alle   sole   spese
          derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1. 
              3. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a  50
          milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2016,  si
          provvede, quanto a 10 milioni  di  euro  per  l'anno  2015,
          mediante versamento all'entrata del bilancio  dello  Stato,
          per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui
          all'articolo 5, comma 1, della legge  16  aprile  1987,  n.
          183, e, quanto a 50  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2016,  mediante  corrispondente  riduzione  delle
          proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2015,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
              4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.".