Art. 3 
 
           Modifiche al Titolo III del decreto legislativo 
                      21 novembre 2007, n. 231 
 
  1. Il titolo III del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.  231,
e' sostituito dal seguente: 
  «Titolo III (Misure ulteriori) - Art. 49 (Limitazioni  all'uso  del
contante e dei titoli al portatore). - 1. E' vietato il trasferimento
di denaro contante e di titoli al  portatore  in  euro  o  in  valuta
estera, effettuato a qualsiasi titolo  tra  soggetti  diversi,  siano
esse persone fisiche  o  giuridiche,  quando  il  valore  oggetto  di
trasferimento, e' complessivamente pari o superiore a 3.000 euro.  Il
trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa
o  il  titolo,  e'  vietato  anche  quando  e'  effettuato  con  piu'
pagamenti,  inferiori  alla  soglia,  che  appaiono  artificiosamente
frazionati e puo' essere eseguito esclusivamente per  il  tramite  di
banche, Poste italiane  S.p.a.,  istituti  di  moneta  elettronica  e
istituti di pagamento,  questi  ultimi  quando  prestano  servizi  di
pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma  1,  lettera
b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio  2010,  n.  11.  Il
trasferimento effettuato per il tramite degli intermediari bancari  e
finanziari avviene mediante disposizione accettata per iscritto dagli
stessi, previa consegna  ai  medesimi  intermediari  della  somma  in
contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello
dell'accettazione,  il  beneficiario  ha  diritto  di   ottenere   il
pagamento nella provincia del proprio domicilio. La comunicazione  da
parte del debitore al creditore della predetta  accettazione  produce
gli effetti di cui all'articolo 1277, primo comma, del codice  civile
e, nei casi di mora del creditore, gli effetti  di  cui  all'articolo
1210 del medesimo codice. 
  2. Per il servizio di rimessa di  denaro  di  cui  all'articolo  1,
comma 1, lettera b), numero 6), del decreto  legislativo  27  gennaio
2010, n. 11, la soglia e' di 1.000 euro. 
  3. Per la negoziazione a pronti di mezzi di  pagamento  in  valuta,
svolta dai soggetti iscritti  nella  sezione  prevista  dall'articolo
17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, la  soglia  e'
di 3.000 euro. 
  4. I moduli di assegni bancari  e  postali  sono  rilasciati  dalle
banche e da Poste  Italiane  S.p.A.  muniti  della  clausola  di  non
trasferibilita'.  Il  cliente  puo'  richiedere,  per  iscritto,   il
rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera. 
  5. Gli  assegni  bancari  e  postali  emessi  per  importi  pari  o
superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome  o  della
ragione   sociale   del   beneficiario   e   la   clausola   di   non
trasferibilita'. 
  6. Gli assegni bancari e  postali  emessi  all'ordine  del  traente
possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a  Poste
Italiane S.p.A. 
  7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con
l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e  la
clausola di non trasferibilita'. 
  8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari,  di
importo inferiore a 1.000 euro puo' essere richiesto,  per  iscritto,
dal cliente senza la clausola di non trasferibilita'. 
  9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia  cambiario  o  mezzo
equivalente, intestato a terzi ed  emesso  con  la  clausola  di  non
trasferibilita', puo'  chiedere  il  ritiro  della  provvista  previa
restituzione del titolo all'emittente. 
  10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale  richiesto  in
forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale  o
cambiario rilasciato in forma libera e'  dovuta  dal  richiedente,  a
titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. 
  11. I soggetti autorizzati a utilizzare  le  comunicazioni  di  cui
all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della  Repubblica
29 settembre  1973,  n.  605,  e  successive  modificazioni,  possono
chiedere alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e
il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli
di assegni bancari o postali  in  forma  libera  ovvero  che  abbiano
richiesto assegni circolari o vaglia  postali  o  cambiari  in  forma
libera nonche' di coloro che li abbiano presentati  all'incasso.  Con
provvedimento  del  Direttore   dell'Agenzia   delle   entrate   sono
individuate le modalita' tecniche di trasmissione dei dati di cui  al
presente  comma.  La  documentazione  inerente   i   dati   medesimi,
costituisce prova documentale ai sensi dell'articolo 234  del  codice
di procedura penale. 
  12. A decorrere dall'entrata in vigore della presente  disposizione
e'  ammessa  esclusivamente  l'emissione  di  libretti  di  deposito,
bancari o postali, nominativi  ed  e'  vietato  il  trasferimento  di
libretti  di  deposito  bancari  o  postali  al  portatore  che,  ove
esistenti, sono estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018. 
  13. Le disposizioni di cui al  presente  articolo,  concernenti  la
circolazione del  contante  e  le  modalita'  di  circolazione  degli
assegni e dei vaglia non si applicano ai trasferimenti in  cui  siano
parte banche o Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta  elettronica
e istituti di pagamento, nonche'  ai  trasferimenti  tra  gli  stessi
effettuati in proprio o per il tramite di  vettori  specializzati  di
cui all'articolo 3, comma 5, lettera e). 
  14. Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  non  si  applicano  ai
trasferimenti di certificati rappresentativi di quote  in  cui  siano
parte banche, Poste Italiane S.p.A., SIM, SGR, SICAV, SICAF e imprese
di assicurazione che operano in Italia nei rami di  cui  all'articolo
2, comma 1, CAP. 
  15. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti  effettuati
allo Stato o agli altri enti pubblici e  alle  erogazioni  da  questi
comunque disposte verso  altri  soggetti.  E'  altresi'  fatto  salvo
quanto previsto dall'articolo 494 del codice di procedura civile. 
  Art. 50 (Divieto di conti e libretti di risparmio in forma  anonima
o con intestazione fittizia). - 1. L'apertura in qualunque  forma  di
conti o libretti di risparmio in forma  anonima  o  con  intestazione
fittizia e' vietata. 
  2. L'utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio
in forma anonima o con intestazione  fittizia,  aperti  presso  Stati
esteri, e' vietato. 
  Art. 51 (Obbligo di  comunicazione  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze delle infrazioni di cui al presente  Titolo).  -  1.  I
soggetti  obbligati  che  nell'esercizio  delle  proprie  funzioni  o
nell'espletamento della propria attivita' hanno notizia di infrazioni
alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7  e  12,  e
all'articolo 50 ne  riferiscono  entro  trenta  giorni  al  Ministero
dell'economia e delle  finanze  per  la  contestazione  e  gli  altri
adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24  novembre  1981,
n. 689, e per la immediata comunicazione della infrazione anche  alla
Guardia  di  finanza  la  quale,  ove  ravvisi  l'utilizzabilita'  di
elementi ai fini dell'attivita' di accertamento,  ne  da'  tempestiva
comunicazione all'Agenzia delle entrate. La medesima comunicazione e'
dovuta dai  componenti  del  collegio  sindacale,  del  consiglio  di
sorveglianza, del comitato per il controllo sulla gestione  presso  i
soggetti obbligati, quando riscontrano la violazione  delle  suddette
disposizioni nell'esercizio delle proprie  funzioni  di  controllo  e
vigilanza. 
  2. In caso  di  infrazioni  riguardanti  assegni  bancari,  assegni
circolari, libretti al portatore o titoli similari, la  comunicazione
deve essere effettuata dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che  li
accetta in versamento e dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che ne
effettua  l'estinzione,   salvo   che   il   soggetto   tenuto   alla
comunicazione abbia certezza che la stessa e' stata  gia'  effettuata
dall'altro soggetto obbligato. 
  3.   Qualora   oggetto   dell'infrazione   sia   un'operazione   di
trasferimento segnalata  ai  sensi  dell'articolo  35,  non  sussiste
l'obbligo di comunicazione di cui al comma 1.».