Art. 8 
 
                  Modifiche a disposizioni vigenti 
 
  1. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141,  come  modificato
dal decreto legislativo 14 dicembre  2010,  n.  218,  e  dal  decreto
legislativo 19 settembre 2012, n. 169, all'articolo 17-bis , dopo  il
comma 8, sono aggiunti i seguenti: 
  «8-bis. Le previsioni di cui al  presente  articolo  si  applicano,
altresi', ai prestatori di servizi relativi  all'utilizzo  di  valuta
virtuale, come definiti nell'articolo 1, comma 2,  lettera  ff),  del
decreto  legislativo  21  novembre  2007,  n.   231,   e   successive
modificazioni  tenuti,  in   forza   della   presente   disposizione,
all'iscrizione in una sezione speciale del registro di cui  al  comma
1. 
  8-ter. Ai fini dell'efficiente popolamento della  sezione  speciale
di cui al comma 8-bis, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite  le  modalita'  e  la  tempistica  con  cui  i
prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta  virtuale  sono
tenuti a comunicare al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  la
propria  operativita'  sul  territorio  nazionale.  La  comunicazione
costituisce   condizione   essenziale    per    l'esercizio    legale
dell'attivita' da parte dei suddetti prestatori. Con  il  decreto  di
cui al presente comma sono stabilite forme  di  cooperazione  tra  il
Ministero dell'economia e delle finanze e le forze di polizia, idonee
ad interdire l'erogazione dei servizi relativi all'utilizzo di valuta
virtuale da parte dei prestatori che non ottemperino  all'obbligo  di
comunicazione.». 
  2. All'articolo 128-quater del TUB, al comma  6,  dopo  la  parola:
«agenti» sono inserite le seguenti: «in attivita' finanziaria». 
  3. All'articolo 128-quater del TUB, il comma 7  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «7. La riserva di attivita' prevista dal presente articolo  non  si
applica ai soggetti convenzionati e agli agenti  comunque  denominati
di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), del decreto  legislativo
21 novembre 2007, n. 231, e successive  modificazioni,  che  prestano
servizi di pagamento per conto di istituti di  moneta  elettronica  o
prestatori  di  servizi   di   pagamento   aventi   sede   legale   e
amministrazione centrale in  altro  stato  comunitario.  Al  fine  di
consentire l'esercizio dei  controlli  e  l'osservanza  delle  misure
dettate  in  funzione  di   prevenzione   del   riciclaggio   e   del
finanziamento del terrorismo, i predetti istituti designano un  punto
di contatto centrale, ai sensi delle disposizioni di  cui  al  Titolo
II, capo V del decreto  legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,  e
successive modificazioni.». 
  4. All'articolo 128-quater del TUB, dopo il comma 7 e' inserito  il
seguente: 
  «7-bis. Per le finalita' di cui al comma 7, i prestatori di servizi
di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, aventi sede legale
e amministrazione centrale in  altro  stato  comunitario,  comunicano
tempestivamente all'Organismo  previsto  dall'articolo  128-undecies,
per l'iscrizione in apposita sezione del registro di cui all'articolo
45 del decreto legislativo 21 novembre  2007,  n.  231,  gli  estremi
identificativi del punto di contatto di cui all'articolo 1, comma  2,
lettera ii), del decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.  231,  e
successive modificazioni,  per  il  tramite  del  quale  operano  sul
territorio nazionale. Il punto di contatto  e'  tenuto  a  comunicare
all'Organismo l'avvio della propria operativita' e ogni variazione ad
essa attinente. L'Organismo stabilisce la periodicita' e le modalita'
di invio della comunicazione. L'omessa comunicazione e' sanzionata ai
sensi dell'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 21  novembre
2007, n. 231, e successive modificazioni». 
  5.  All'articolo  128-decies,  comma  3,   del   TUB,   le   parole
«dall'articolo 42, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre  2007,
n. 231,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 43, comma  3,
del decreto legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,  e  successive
modificazioni». 
  6.  All'articolo  128-duodecies,  il  comma  1-bis,  del  TUB,   e'
sostituito dal seguente: «1-bis. L'organismo, quando applica al punto
di contatto centrale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera ii)  del
decreto  legislativo  21  novembre  2007,  n.   231,   e   successive
modificazioni, la  sanzione  per  le  violazioni  gravi,  ripetute  o
sistematiche ovvero plurime degli obblighi di cui all'articolo 45 del
medesimo  decreto  ovvero  per  la  violazione  dell'obbligo  di  cui
all'articolo 128-quater, comma 7-bis ne da' comunicazione alla  Banca
d'Italia per l'adozione dei provvedimenti di competenza, ivi compresi
quelli  adottati  ai  sensi  dell'articolo  48,  paragrafo  4   della
direttiva (UE) 2015/849». 
  7. Al  decreto-legge  28  giugno  1990,  n.  167,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  4  agosto  1990,  n.  227,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 1, il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1.  Gli
intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, gli
altri operatori finanziari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a)
e d), e gli operatori non finanziari di cui all'articolo 3, comma  5,
lettera i), del decreto legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,  e
successive  modificazioni,   che   intervengono,   anche   attraverso
movimentazione di conti, nei trasferimenti da  o  verso  l'estero  di
mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2,  lettera  s),  del
medesimo decreto sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle  entrate
i dati di cui all'articolo  31,  comma  2,  del  menzionato  decreto,
relativi  alle  predette  operazioni,  effettuate  anche  in   valuta
virtuale,   di   importo   pari   o   superiore   a   15.000    euro,
indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di
piu' operazioni che appaiano collegate per  realizzare  un'operazione
frazionata e limitatamente alle operazioni eseguite  per  conto  o  a
favore di  persone  fisiche,  enti  non  commerciali  e  di  societa'
semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»; 
  b)  la  rubrica  dell'articolo  1  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Trasferimenti attraverso intermediari bancari e finanziari  e  altri
operatori»; 
  c) all'articolo 2, comma 1,  la  lettera  a)  e'  sostituita  dalla
seguente:  «a)  agli  intermediari  bancari  e  finanziari   di   cui
all'articolo 3, comma 2,  agli  altri  operatori  finanziari  di  cui
all'articolo 3, comma 3, lettere  a)  e  d),  e  agli  operatori  non
finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, lettera  i),  del  decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni,  di
fornire evidenza, entro i limiti  di  carattere  oggettivo  stabiliti
dall'articolo 1, comma 1,  del  presente  decreto,  delle  operazioni
intercorse con  l'estero  anche  per  masse  di  contribuenti  e  con
riferimento ad uno specifico periodo temporale;»; 
  d) all'articolo 2, comma 1,  la  lettera  b)  e'  sostituita  dalla
seguente: «b) ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 2, 3, 4,  5  e
6, del decreto legislativo 21 novembre 2007,  n.  231,  e  successive
modificazioni, con riferimento a specifiche operazioni con l'estero o
rapporti  ad  esse  collegate,  l'identita'  dei  titolari  effettivi
rilevata in applicazione dei criteri di cui all'articolo 1, comma  2,
lettera pp), e all'articolo 20 del medesimo decreto.»; 
  e) all'articolo 4, comma 1, le parole:  «siano  titolari  effettivi
dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1,  comma  2,
lettera u),  e  dall'allegato  tecnico  del  decreto  legislativo  21
novembre 2007,  n.  231.»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «siano
titolari  effettivi   dell'investimento   secondo   quanto   previsto
dall'articolo 1, comma 2, lettera pp), e dall'articolo 20 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.». 
  8. All'articolo 1, quarto  comma,  del  decreto-legge  6  settembre
1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge  12  ottobre
1982, n. 726, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: «di cui al Capo III» sono sostituite dalle  seguenti:
«di cui al Titolo I, Capo I »; 
  b) dopo le parole: «21 novembre 2007, n.  231,»  sono  inserite  le
seguenti : «e successive modificazioni». 
  9. All'articolo 8 del decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  409,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b)  gli
operatori non finanziari che svolgono professionalmente attivita'  di
custodia  e  trasporto  ai  sensi  dell'articolo   134   del   TULPS,
limitatamente all'attivita' di trattamento del denaro contante;»; 
  b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. Gli operatori non finanziari di cui alla lettera b) comma 2
del presente articolo che  svolgono  professionalmente  attivita'  di
trattamento delle banconote in euro sono tenuti ad iscriversi  in  un
apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia. 
  2-ter. La Banca  d'Italia  disciplina  con  proprio  regolamento  i
requisiti per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 2-bis e i  casi
di cancellazione e di decadenza.». 
  10.  L'articolo  37  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
abrogato. 
  11. All'articolo 30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010,  n.
141, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:«5-bis.  Al  sistema  di
prevenzione accedono altresi' i soggetti destinatari  degli  obblighi
di adeguata verifica  della  clientela  di  cui  all'articolo  3  del
decreto  legislativo  21   novembre   2007,   n.231,   e   successive
modificazioni, non ricompresi tra i soggetti aderenti di cui al comma
5, secondo i termini  e  le  modalita'  disciplinati  in  un'apposita
convenzione con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  dalla
quale non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica.». 
  12. Alla legge 17 agosto 2005, n. 166, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 1, comma 3, dopo le parole: «Partecipano al sistema
di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle carte  di
pagamento, le societa', le banche,» sono inserite le  seguenti:  «gli
istituti di pagamento»; 
  b) all'articolo 1,  comma  7,  dopo  le  parole:  «Nell'ambito  del
sistema di prevenzione opera, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  il
bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro, con  funzioni  consultive,
per la trattazione delle problematiche di settore» sono  aggiunte  le
seguenti: «ed in generale delle frodi sui mezzi di pagamento, per  le
quali il Dipartimento del Tesoro esercita  funzioni  di  prevenzione,
sul piano amministrativo, dei relativi illeciti»; 
  c) all'articolo 2, comma 1,  lettera  a),  dopo  le  parole:  «dati
identificativi dei punti vendita» sono inserite le seguenti:  «o  del
luogo di prestazione di un servizio» e dopo le parole: «e dei  legali
rappresentanti degli esercizi commerciali» sono inserite le seguenti:
«o del prestatore del servizio»; 
  d) all'articolo 3, comma 1, dopo  le  parole:  «relative  ai  punti
vendita» sono inserite le seguenti: «o al luogo di prestazione di  un
servizio». 
  13. All'articolo 2  del  decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.  286,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 151, dopo le parole «dalla legge 23 novembre  2001,  n.
409», il punto e' soppresso e sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «, avvalendosi, per la gestione  dell'archivio,  anche  degli
Organismi partecipati dal Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
detti enti  gestori,  responsabili  ai  sensi  dell'articolo  29  del
decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196.  I  rapporti  tra  il
Ministero dell'economia e delle  finanze  e  gli  enti  gestori  sono
disciplinati  con  apposita  convenzione,  dalla  quale  non   devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»; 
  b) al comma 152, dopo le parole: «per via telematica, al  Ministero
dell'economia e delle finanze» sono inserite  le  seguenti:  «o  agli
enti gestori». 
  14. All'articolo 26-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.
286, il comma 4 e' abrogato. 
  15.  Al  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,  n.  44,  all'articolo  3,
comma 1, l'espressione: «15.000 euro» e' sostituita  dalla  seguente:
«10.000 euro». 
  16. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400  e  a  decorrere  dall'entrata  in
vigore del suddetto regolamento, la  Commissione  per  l'esame  delle
istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite  subite  dai
cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B
dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie  ed  in  altri
Paesi, di  cui  all'articolo  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 114 e' soppressa. Le  competenze  della
Commissione soppressa sono attribuite alla Commissione consultiva per
le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio di cui all'articolo 1  del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio  2007,  n.
114. Con il medesimo regolamento sono determinate la  composizione  e
le modalita' di nomina della suddetta Commissione consultiva  per  le
infrazioni valutarie ed antiriciclaggio di  cui  all'articolo  1  del
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio  2007,  n.  114  al
fine di garantire la razionalizzazione delle  relative  competenze  e
l'efficienza delle procedure ad essa affidate. 
  17. All'articolo 11 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141,
nel capoverso articolo  128-duodecies:  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) al comma 1, dopo la lettera a) e' aggiunta la seguente:  «a-bis)
la sanzione pecuniaria da euro  cinquecento  a  euro  cinquemila  nei
confronti degli iscritti persone fisiche e la sanzione pecuniaria  da
euro mille fino al 10 per cento del  fatturato  nei  confronti  degli
iscritti persone giuridiche. Se  il  vantaggio  ottenuto  dall'autore
della  violazione  come  conseguenza  della  violazione   stessa   e'
superiore ai massimali indicati alla presente  lettera,  le  sanzioni
pecuniarie sono elevate fino al doppio dell'ammontare  del  vantaggio
ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile. Chi con un'azione
od omissione viola diverse disposizioni o  commette  piu'  violazioni
della stessa disposizione, soggiace alla  sanzione  prevista  per  la
violazione piu' grave, aumentata sino al triplo. I proventi derivanti
dalle  sanzioni  previste  dalla  presente  lettera  affluiscono   al
bilancio dello Stato.»; 
  b) al comma 1, alla lettera b) le parole «sei mesi» sono sostituite
dalle seguenti «dieci giorni»; 
  c) dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente comma: 
  «1-ter. Nella determinazione delle sanzioni  di  cui  al  comma  1,
l'Organismo considera ogni circostanza rilevante e,  in  particolare,
le seguenti, ove pertinenti: 
  a) la gravita' e la durata della violazione; 
  b) il grado di responsabilita'; 
  c) la capacita' finanziaria del responsabile della violazione; 
  d)  l'entita'  del  vantaggio  ottenuto  o  delle  perdite  evitate
attraverso la violazione, nella misura in cui sia determinabile; 
  e) i pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione; 
  f) il livello di cooperazione del responsabile della violazione con
l'Organismo; 
  g)  le  precedenti  violazioni  delle  disposizioni  che   regolano
l'attivita'  di  agenzia  in  attivita'  finanziaria,  di  mediazione
creditizia e di consulenza del credito. 
  h) le potenziali conseguenze sistemiche della violazione; 
  i)  le  misure  adottate   dal   responsabile   della   violazione,
successivamente alla  violazione  stessa,  al  fine  di  evitare,  in
futuro, il suo ripetersi.». 
 
          Note all'art. 8: 
              Il  testo  dell'articolo  17-bis  del  citato   decreto
          legislativo 13 agosto 2010,  n.  141,  come  modificato  da
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 17-bis Attivita' di cambiavalute 
              1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico
          dell'attivita' di cambiavalute, anche su  base  stagionale,
          consistente  nella  negoziazione  a  pronti  di  mezzi   di
          pagamento in valuta, e' riservato ai soggetti  iscritti  in
          un  apposito  registro   tenuto   dall'Organismo   previsto
          dall'articolo  128-undecies  del  decreto  legislativo   1°
          settembre 1993, n. 385. 
              2. L'iscrizione nel registro di  cui  al  comma  1,  e'
          subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti: 
              a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana  o  di
          uno Stato  dell'Unione  europea  ovvero  di  Stato  diverso
          secondo le disposizioni dell'articolo  2  del  testo  unico
          delle    disposizioni     concernenti     la     disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          di cui al decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  e
          domicilio nel territorio della Repubblica; 
              b) per i soggetti diversi dalle persone  fisiche:  sede
          legale e  amministrativa  o,  per  i  soggetti  comunitari,
          stabile organizzazione nel territorio della Repubblica. 
              3. I soggetti iscritti nel registro di cui al  comma  1
          sono tenuti a trasmettere all'Organismo per via  telematica
          le  negoziazioni  effettuate.  I   dati   registrati   sono
          conservati per dieci anni. 
              4. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentito
          l'Organismo, individua, con proprio decreto  le  specifiche
          tecniche del sistema  di  conservazione  informatica  delle
          negoziazioni di cui al comma 3 e la periodicita' di invio. 
              5. L'esercizio abusivo dell'attivita' di cui al comma 1
          e' punita con una sanzione amministrativa da 2.065  euro  a
          10.329 euro emanata dal  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. 
              6. L'Organismo dispone la sospensione, non inferiore  a
          tre mesi e non superiore a un anno, dal registro in caso di
          violazione dell'obbligo di cui al comma 3. 
              7. L'Organismo dispone la cancellazione  dalla  sezione
          di cui al comma 1, nei seguenti casi: 
              a)  perdita  di  uno  dei   requisiti   richiesti   per
          l'esercizio dell'attivita' 
              b) ripetuta violazione dell'obbligo di cui al comma 3; 
              c) inattivita' protrattasi  per  oltre  un  anno  salvo
          comprovati motivi; 
              d) cessazione dell'attivita'. 
              8. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze  vigila
          sull'attivita'   dell'Organismo   indicata   nel   presente
          articolo. 
              8-bis. Le previsioni di cui  al  presente  articolo  si
          applicano, altresi',  ai  prestatori  di  servizi  relativi
          all'utilizzo   di   valuta    virtuale,    come    definiti
          nell'articolo  1,  comma  2,  lettera  ff),   del   decreto
          legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,   e   successive
          modificazioni tenuti, in forza della presente disposizione,
          all'iscrizione in una sezione speciale del registro di  cui
          al comma 1. 
              8-ter.  Ai  fini  dell'efficiente   popolamento   della
          sezione speciale di cui al comma  8-bis,  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze  sono  stabilite  le
          modalita' e la tempistica con cui i prestatori  di  servizi
          relativi all'utilizzo di  valuta  virtuale  sono  tenuti  a
          comunicare al Ministero dell'economia e  delle  finanze  la
          propria   operativita'   sul   territorio   nazionale.   La
          comunicazione   costituisce   condizione   essenziale   per
          l'esercizio legale dell' attivita' da  parte  dei  suddetti
          prestatori. Con il decreto di cui al  presente  comma  sono
          stabilite  forme   di   cooperazione   tra   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze e le forze di polizia, idonee
          ad interdire l'erogazione dei servizi relativi all'utilizzo
          di  valuta  virtuale  da  parte  dei  prestatori  che   non
          ottemperino all'obbligo di comunicazione.". 
              Il  decreto  legislativo  14  dicembre  2010,  n.   218
          (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto
          2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE
          relativa ai contratti di credito  ai  consumatori,  nonche'
          modifiche del titolo IV del testo unico  bancario  (decreto
          legislativo 1° settembre  1993,  n.  385)  in  merito  alla
          disciplina dei soggetti operanti nel  settore  finanziario,
          degli agenti  in  attivita'  finanziaria  e  dei  mediatori
          creditizi)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   18
          dicembre 2010, n. 295 
              Il  decreto  legislativo  19  settembre  2012,  n.  169
          (Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo
          13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della  direttiva
          2008/48/CE,   relativa   ai   contratti   di   credito   ai
          consumatori, nonche' modifiche del titolo V del testo unico
          bancario in merito alla disciplina  dei  soggetti  operanti
          nel  settore  finanziario,  degli   agenti   in   attivita'
          finanziaria e dei mediatori creditizi.) e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2012, n. 230. 
              Il testo dell'articolo 128-quater  del  citato  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 128-quater Agenti in attivita' finanziaria 
              1. E' agente in attivita' finanziaria il  soggetto  che
          promuove e conclude contratti relativi alla concessione  di
          finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla  prestazione  di
          servizi di pagamento, su mandato  diretto  di  intermediari
          finanziari previsti dal titolo V,  istituti  di  pagamento,
          istituti di moneta elettronica, banche  o  Poste  Italiane.
          Gli  agenti  in  attivita'  finanziaria  possono   svolgere
          esclusivamente l'attivita'  indicata  nel  presente  comma,
          nonche' attivita' connesse o strumentali. 
              2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico
          dell'attivita'  di  agente  in  attivita'  finanziaria   e'
          riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto
          dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies. 
              3. (abrogato) 
              4. Gli agenti in attivita' finanziaria svolgono la loro
          attivita' su mandato di un solo  intermediario  o  di  piu'
          intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Nel  caso  in
          cui  l'intermediario  conferisca  un   mandato   solo   per
          specifici  prodotti  o  servizi,  e'  tuttavia   consentito
          all'agente, al fine di offrire l'intera gamma di prodotti o
          servizi, di assumere due ulteriori mandati. 
              5. Il mandante risponde solidalmente dei danni  causati
          dall'agente in attivita' finanziaria, anche se  tali  danni
          siano  conseguenti  a  responsabilita'  accertata  in  sede
          penale. 
              6. Gli agenti in  attivita'  finanziaria  che  prestano
          esclusivamente i servizi di pagamento sono iscritti in  una
          sezione speciale dell'elenco  di  cui  al  comma  2  quando
          ricorrono  le  condizioni  e  i  requisiti  stabiliti   con
          regolamento adottato ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,
          legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia  e
          delle finanze,  sentita  la  Banca  d'Italia.  I  requisiti
          tengono conto del tipo di  attivita'  svolta.  Ai  soggetti
          iscritti nella sezione speciale non si applicano il secondo
          periodo del comma 1 e il comma 4. 
              7.  La  riserva  di  attivita'  prevista  dal  presente
          articolo non si applica ai soggetti  convenzionati  e  agli
          agenti comunque denominati di cui all'articolo 1, comma  2,
          lettera nn), del decreto legislativo 21  novembre  2007  n.
          231, e successive modificazioni, che  prestano  servizi  di
          pagamento per conto di istituti  di  moneta  elettronica  o
          prestatori di servizi di pagamento  aventi  sede  legale  e
          amministrazione centrale in  altro  stato  comunitario.  Al
          fine di consentire l'esercizio dei controlli e l'osservanza
          delle  misure  dettate  in  funzione  di  prevenzione   del
          riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, i  predetti
          istituti designano un punto di contatto centrale, ai  sensi
          delle disposizioni di cui al Titolo II, capo V del  decreto
          legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,   e   successive
          modificazioni. 
              7-bis. Per le finalita' di cui al comma 7, i prestatori
          di  servizi  di  pagamento  e  gli   istituti   di   moneta
          elettronica, aventi sede legale e amministrazione  centrale
          in  altro  stato  comunitario,  comunicano  tempestivamente
          all'Organismo  previsto  dall'articolo  128-undecies,   per
          l'iscrizione  in  apposita  sezione  del  registro  di  cui
          all'articolo 45 del decreto legislativo 21  novembre  2007,
          n. 231, gli estremi identificativi del punto di contatto di
          cui all'articolo 1,  comma  2,  lettera  ii),  del  decreto
          legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,   e   successive
          modificazioni,  per  il  tramite  del  quale  operano   sul
          territorio nazionale. Il punto  di  contatto  e'  tenuto  a
          comunicare all'Organismo l'avvio della propria operativita'
          e ogni variazione ad essa attinente. L'Organismo stabilisce
          la   periodicita'   e   le   modalita'   di   invio   della
          comunicazione.  L'omessa  comunicazione  e'  sanzionata  ai
          sensi dell'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 21
          novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni. 
              8.(abrogato)". 
              Il testo dell'articolo 128-decies  del  citato  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 128-decies Disposizioni di trasparenza e connessi
          poteri di controllo 
              1. Agli agenti in attivita'  finanziaria,  agli  agenti
          previsti dall'articolo 128-quater, comma 7, e ai  mediatori
          creditizi si applicano, in quanto compatibili, le norme del
          Titolo VI.  La  Banca  d'Italia  puo'  stabilire  ulteriori
          regole per garantire trasparenza e correttezza nei rapporti
          con la clientela. 
              2.  L'intermediario  mandante   risponde   alla   Banca
          d'Italia del rispetto delle disposizioni del Titolo  VI  da
          parte dei propri agenti in attivita' finanziaria. La  Banca
          d'Italia  puo'  effettuare  ispezioni  presso  l'agente  in
          attivita' finanziaria, anche avvalendosi della  Guardia  di
          Finanza che agisce con i  poteri  ad  essa  attribuiti  per
          l'accertamento dell'imposta sul  valore  aggiunto  e  delle
          imposte sui  redditi,  utilizzando  strutture  e  personale
          esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. 
              3. Fino al 30 giugno 2014 la Banca d'Italia esercita il
          controllo sugli agenti insediati in  Italia  per  conto  di
          istituti di moneta  elettronica  o  istituto  di  pagamento
          comunitari per verificare l'osservanza  delle  disposizioni
          di  cui  al  comma  1  e  della  relativa   disciplina   di
          attuazione.  Il  punto  di   contatto   centrale   previsto
          dall'articolo 43,  comma  3,  del  decreto  legislativo  21
          novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, risponde
          alla Banca d'Italia del  rispetto  delle  disposizioni  del
          Titolo  VI  da  parte  degli  agenti  insediati  in  Italia
          dell'istituto di moneta elettronica o istituto di pagamento
          comunitari, che ad esso fanno capo. La Banca d'Italia  puo'
          effettuare ispezioni presso gli agenti insediati in  Italia
          per conto di istituti di moneta elettronica o  istituto  di
          pagamento comunitari nonche' presso il  punto  di  contatto
          anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i
          poteri ad essa attribuiti per  l'accertamento  dell'imposta
          sul  valore  aggiunto  e   delle   imposte   sui   redditi,
          utilizzando strutture e personale esistenti in modo da  non
          determinare oneri aggiuntivi. 
              4. Fino al 30 giugno 2014 la Banca d'Italia esercita il
          controllo   sui   mediatori   creditizi   per    verificare
          l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1  e  della
          relativa disciplina di attuazione. La Banca  d'Italia  puo'
          effettuare ispezioni presso  i  mediatori  creditizi  anche
          avvalendosi della Guardia  di  Finanza  che  agisce  con  i
          poteri ad essa attribuiti per  l'accertamento  dell'imposta
          sul  valore  aggiunto  e   delle   imposte   sui   redditi,
          utilizzando strutture e personale esistenti in modo da  non
          determinare oneri aggiuntivi. 
              4-bis. Dal 1° luglio 2014  il  controllo  sugli  agenti
          insediati  in  Italia  per  conto  di  istituti  di  moneta
          elettronica  o  istituti  di  pagamento  comunitari  e  sui
          mediatori  creditizi  per  verificare  l'osservanza   delle
          disposizioni di cui al comma 1 e della relativa  disciplina
          di attuazione e' esercitato dall'Organismo.  A  tali  fini,
          l'Organismo potra' effettuare ispezioni  anche  avvalendosi
          della Guardia di Finanza che agisce con i  poteri  ad  essa
          attribuiti  per  l'accertamento  dell'imposta  sul   valore
          aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture
          e personale esistenti in  modo  da  non  determinare  oneri
          aggiuntivi. 
              5. Il mediatore creditizio risponde anche del  rispetto
          del  titolo  VI  da   parte   dei   propri   dipendenti   e
          collaboratori.". 
              Il testo dell'articolo 128-duodecies del citato decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 128-duodecies Disposizioni procedurali 
              1. Per il mancato  pagamento  dei  contributi  o  altre
          somme dovute ai fini dell'iscrizione negli elenchi  di  cui
          agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies,  comma  2,
          per  l'inosservanza   degli   obblighi   di   aggiornamento
          professionale,  la  violazione  di  norme   legislative   o
          amministrative  che  regolano  l'attivita'  di  agenzia  in
          attivita'  finanziaria  o  di  mediazione  creditizia,   la
          mancata comunicazione  o  trasmissione  di  informazioni  o
          documenti  richiesti,  l'Organismo  applica  nei  confronti
          degli iscritti: 
              a) il richiamo scritto; 
              b) la sospensione dall'esercizio dell'attivita' per  un
          periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno; 
              c)  la  cancellazione  dagli  elenchi  previsti   dagli
          articoli 128-quater, comma 2 e 128-sexies, comma 2. 
              1-bis. L'organismo, quando applica al punto di contatto
          centrale di cui all'articolo, 1, comma 2, lettera  ii)  del
          decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e  successive
          modificazioni,  la  sanzione  per  le   violazioni   gravi,
          ripetute o sistematiche ovvero plurime  degli  obblighi  di
          cui all'articolo 45 del  medesimo  decreto  ovvero  per  la
          violazione dell'obbligo  di  cui  all'articolo  128-quater,
          comma 7-bis ne da' comunicazione alla  Banca  d'Italia  per
          l'adozione dei provvedimenti di  competenza,  ivi  compresi
          quelli adottati ai  sensi  dell'articolo  48,  paragrafo  4
          della direttiva (UE) 2015/849. 
              2. (abrogato) 
              3. E' disposta altresi' la cancellazione dagli  elenchi
          di cui agli articoli 128-quater,  comma  2,  e  128-sexies,
          comma 2, nei seguenti casi: 
              a)  perdita  di  uno  dei   requisiti   richiesti   per
          l'esercizio dell'attivita'; 
              b) inattivita' protrattasi  per  oltre  un  anno  salvo
          comprovati motivi; 
              c) cessazione dell'attivita'. 
              3-bis. Fatte salve le  ipotesi  disciplinate  ai  commi
          precedenti, la Banca d'Italia nell'esercizio delle  proprie
          attribuzioni di vigilanza, individua le  ulteriori  ipotesi
          di revoca dell'abilitazione degli intermediari del  credito
          (oppure di  cancellazione  dagli  elenchi)  per  violazioni
          gravi e sistematiche delle disposizioni previste dal Titolo
          VI, Capo I-bis del decreto legislativo 1°  settembre  1993,
          n. 385. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze da  adottarsi,  sentita  la  Banca  d'Italia,  sono
          individuati i meccanismi  di  coordinamento  per  garantire
          l'efficiente espletamento dei procedimenti  di  irrogazione
          delle sanzioni di competenza delle Autorita'  di  vigilanza
          di settore. 
              4. L'agente in attivita'  finanziaria  e  il  mediatore
          creditizio  cancellati  ai  sensi  del  comma   1   possono
          richiedere  una  nuova  iscrizione  purche'  siano  decorsi
          cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione. 
              5.  In  caso  di  necessita'  e  urgenza,  puo'  essere
          disposta in via  cautelare  la  sospensione  dagli  elenchi
          previsti dagli articoli  128-quater  e  128-sexies  per  un
          periodo massimo di otto mesi,  qualora  sussistano  precisi
          elementi che facciano presumere gravi violazioni  di  norme
          legislative o amministrative che  regolano  l'attivita'  di
          agenzia  in   attivita'   finanziaria   o   di   mediazione
          creditizia. 
              6. L'Organismo annota  negli  elenchi  i  provvedimenti
          adottati ai sensi del comma 1, lettere b) e c) e del  comma
          3-bis.". 
              Il testo degli articoli 1, 2 e 4 del  decreto-legge  28
          giugno 1990, n. 167 (Rilevazione a fini fiscali  di  taluni
          trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori)
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1990, n. 151,
          convertito, con modificazione dalla legge 4 agosto 1990, n.
          227  (Conversione  in   legge,   con   modificazioni,   del
          decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,  recante  rilevazione
          ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e  per  l'estero
          di denaro,  titoli  e  valori)  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 10 agosto  1990,  n.  186,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 1 Trasferimenti attraverso intermediari bancari e
          finanziari e altri operatori 
              1.  Gli  intermediari  bancari  e  finanziari  di   cui
          all'articolo 3, comma 2, gli altri operatori finanziari  di
          cui all'articolo 3,  comma  3,  lettere  a)  e  d),  e  gli
          operatori non finanziari di cui all'articolo  3,  comma  5,
          lettera i), del decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.
          231, e successive modificazioni,  che  intervengono,  anche
          attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da  o
          verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1,
          comma 2, lettera s), del medesimo  decreto  sono  tenuti  a
          trasmettere  all'Agenzia  delle  entrate  i  dati  di   cui
          all'articolo 31, comma 2, del menzionato decreto,  relativi
          alle  predette  operazioni,  effettuate  anche  in   valuta
          virtuale, di  importo  pari  o  superiore  a  15.000  euro,
          indipendentemente dal fatto che si tratti di  un'operazione
          unica o di  piu'  operazioni  che  appaiano  collegate  per
          realizzare un'operazione frazionata  e  limitatamente  alle
          operazioni  eseguite  per  conto  o  a  favore  di  persone
          fisiche, enti non commerciali  e  di  societa'  semplici  e
          associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
              2.  I   dati   relativi   ai   trasferimenti   e   alle
          movimentazioni oggetto di rilevazione ai sensi del comma  1
          sono trasmessi all'Agenzia delle entrate  con  modalita'  e
          termini   stabiliti   con   provvedimento   del   direttore
          dell'Agenzia delle  entrate,  anche  a  disposizione  della
          Guardia di  finanza  con  procedure  informatiche.  Con  il
          medesimo  provvedimento,  la   trasmissione   puo'   essere
          limitata  per  specifiche   categorie   di   operazioni   o
          causali.". 
              "Art. 2 Trasferimenti attraverso non residenti 
              1. Al fine di garantire la massima efficacia all'azione
          di controllo ai  fini  fiscali  per  la  prevenzione  e  la
          repressione  dei  fenomeni  di  illecito  trasferimento   e
          detenzione   di   attivita'   economiche   e    finanziarie
          all'estero,   l'unita'   speciale   costituita   ai   sensi
          dell'articolo 12, comma  3,  del  decreto-legge  1°  luglio
          2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
          agosto 2009, n. 102, e i reparti speciali della Guardia  di
          finanza, di cui all'articolo 6, comma 2, del regolamento di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica  29  gennaio
          1999, n. 34, possono richiedere, in deroga ad ogni  vigente
          disposizione    di    legge,     previa     autorizzazione,
          rispettivamente,  del   direttore   centrale   accertamento
          dell'Agenzia delle entrate ovvero del  Comandante  generale
          della Guardia di finanza o autorita' dallo stesso delegata: 
              a)  agli  intermediari  bancari  e  finanziari  di  cui
          all'articolo 3, comma 2, agli altri operatori finanziari di
          cui all'articolo 3, comma  3,  lettere  a)  e  d),  e  agli
          operatori non finanziari di cui all'articolo  3,  comma  5,
          lettera i), del decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.
          231, e successive modificazioni, di fornire evidenza, entro
          i limiti di carattere oggettivo stabiliti dall'articolo  1,
          comma 1, del presente decreto, delle operazioni  intercorse
          con  l'estero  anche  per  masse  di  contribuenti  e   con
          riferimento ad uno specifico periodo temporale; 
              b) ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 2, 3, 4,  5
          e 6, del decreto legislativo 21 novembre 2007,  n.  231,  e
          successive  modificazioni,  con  riferimento  a  specifiche
          operazioni con  l'estero  o  rapporti  ad  esse  collegate,
          l'identita' dei titolari effettivi rilevata in applicazione
          dei criteri di cui all'articolo 1, comma 2, lettera pp),  e
          all'articolo 20 del medesimo decreto. 
              2.   Con   provvedimento   congiunto   del    direttore
          dell'Agenzia delle entrate e del Comandante generale  della
          Guardia di finanza sono stabiliti le modalita' e i  termini
          relativi alle richieste di cui al comma 1, lettere a) e b),
          al fine di assicurare  il  necessario  coordinamento  e  di
          evitare duplicazioni.". 
              "Art. 4 Dichiarazione annuale per gli investimenti e le
          attivita' 
              1. Le persone fisiche, gli enti non  commerciali  e  le
          societa' semplici ed equiparate ai  sensi  dell'articolo  5
          del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, residenti in Italia  che,  nel  periodo  d'imposta,
          detengono investimenti all'estero ovvero  attivita'  estere
          di natura finanziaria,  suscettibili  di  produrre  redditi
          imponibili in Italia, devono indicarli nella  dichiarazione
          annuale dei redditi. Sono altresi' tenuti agli obblighi  di
          dichiarazione i soggetti indicati  nel  precedente  periodo
          che, pur non essendo possessori diretti degli  investimenti
          esteri e delle  attivita'  estere  di  natura  finanziaria,
          siano titolari effettivi dell'investimento  secondo  quanto
          previsto  dall'articolo  1,  comma  2,   lettera   pp),   e
          dall'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre  2007,
          n. 231, e successive modificazioni. 
              2. (abrogato) 
              3. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione  dei
          redditi  previsti  nel  comma  1  non  sussistono  per   le
          attivita' finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o
          in amministrazione agli  intermediari  residenti  e  per  i
          contratti comunque conclusi attraverso il loro  intervento,
          qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti  da  tali
          attivita' e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o
          imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. Gli obblighi
          di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel
          comma 1 non sussistono altresi'  per  i  depositi  e  conti
          correnti  bancari  costituiti  all'estero  il  cui   valore
          massimo  complessivo  raggiunto  nel  corso   del   periodo
          d'imposta non sia superiore a 15.000 euro. Gli obblighi  di
          indicazione nella dichiarazione dei  redditi  previsti  nel
          comma 1 non sussistono altresi' per  gli  immobili  situati
          all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel
          corso del  periodo  d'imposta,  fatti  salvi  i  versamenti
          relativi all'imposta  sul  valore  degli  immobili  situati
          all'estero, di cui al decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.
          201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
          2011, n. 214. 
              4. Con provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate, e'  stabilito  il  contenuto  della  dichiarazione
          annuale prevista  dal  comma  1  nonche',  annualmente,  il
          controvalore  in  euro   degli   importi   in   valuta   da
          dichiarare.". 
              Il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 6  settembre
          1982, n. 629 (Misure urgenti  per  il  coordinamento  della
          lotta  contro  la  delinquenza  mafiosa)  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 6 settembre 1982,  n.  245,  convertito,
          con modificazioni dalla  legge  12  ottobre  1982,  n.  726
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          6 settembre 1982, n. 629, recante  misure  urgenti  per  il
          coordinamento della lotta contro  la  delinquenza  mafiosa)
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  12  ottobre  1982,  n.
          281, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "1. Con decreto del Presidente della Repubblica  previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, su  proposta  del
          Ministro dell'interno, un prefetto  della  Repubblica  puo'
          essere nominato Alto commissario per il coordinamento della
          lotta contro la delinquenza mafiosa. L'incarico  ha  durata
          non superiore a un triennio e puo' essere prorogato fino ad
          ulteriori tre anni. 
              Con proprio decreto, il Ministro dell'interno, ai  fini
          della prevenzione  e  della  lotta  contro  la  delinquenza
          mafiosa,   delega   all'Alto    commissario    poteri    di
          coordinamento tra gli organi amministrativi e  di  polizia,
          sul  piano  locale  e  sul  piano   nazionale,   stabilendo
          modalita' e limiti  per  l'esercizio  della  delega;  detta
          specifiche disposizioni  per  l'organizzazione,  oltre  che
          degli uffici e servizi presso le prefetture,  degli  uffici
          posti  alle  dirette  dipendenze   dell'Alto   commissario,
          assegnando a questi ultimi il relativo personale, anche  in
          deroga  alle  norme  vigenti,  sentite  le  amministrazioni
          interessate. 
              L'Alto commissario trasmette periodicamente al Ministro
          dell'interno relazioni informative sull'attivita' svolta  e
          valutazioni  sull'andamento  della  criminalita'  di   tipo
          mafioso. 
              Qualora sulla base di elementi  comunque  acquisiti  vi
          sia necessita'  di  verificare  se  ricorrano  pericoli  di
          infiltrazione da parte della delinquenza di  tipo  mafioso,
          all'Alto commissario sono attribuiti, anche in deroga  alle
          disposizioni vigenti, poteri di accesso e  di  accertamento
          presso  pubbliche  amministrazioni,  enti  pubblici   anche
          economici e i soggetti di cui di cui al Titolo  I,  Capo  I
          del  decreto  legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,  e
          successive modificazioni con la possibilita'  di  avvalersi
          degli organi di polizia tributaria. 
              A richiesta  dell'Alto  commissario,  le  imprese,  sia
          individuali   che   costituite   in   forma   di   societa'
          aggiudicatarie o partecipanti a gare pubbliche di appalto o
          a trattativa privata, sono tenute  a  fornire  allo  stesso
          notizie di carattere organizzativo, finanziario  e  tecnico
          sulla propria attivita', nonche' ogni indicazione  ritenuta
          utile ad individuare gli  effettivi  titolari  dell'impresa
          ovvero delle azioni o delle quote sociali. 
              Nei confronti degli  appaltatori  che  non  ottemperino
          alla richiesta di cui al precedente comma ovvero forniscano
          notizie non corrispondenti  al  vero  si  applica  la  pena
          dell'arresto da sei mesi ad un anno. La  condanna  comporta
          la sospensione dall'albo degli appaltatori. 
              Le stazioni appaltanti opere pubbliche  sono  tenute  a
          fornire  all'Alto  commissario,  ove   questi   ne   faccia
          richiesta, le documentazioni  relative  alle  procedure  di
          aggiudicazione e  ai  contratti  di  opere  eseguite  o  da
          eseguire. 
              All'Alto   commissario   spetta   ogni   altro   potere
          attribuito all'autorita' di pubblica sicurezza ivi compreso
          il potere di intercettazione telefonica ai sensi  dell'art.
          226-sexies del codice di procedura penale. 
              L'Alto  commissario  e'  destinatario   di   tutte   le
          comunicazioni provenienti dal Servizio per le  informazioni
          e la sicurezza democratica (SISDE) ai  sensi  dell'articolo
          6, ultimo comma, della legge 24 ottobre 1977,  n.  801,  e,
          altresi',  di  quelle  provenienti  dal  Servizio  per   le
          informazioni  e  la  sicurezza  militare   (SISMI)   quando
          riguardino fatti comunque connessi  ad  attivita'  di  tipo
          mafioso. L'Alto commissario, d'intesa con il direttore  del
          SISDE, puo' disporre,  ai  fini  dell'esercizio  delle  sue
          funzioni, delle strutture e dei mezzi del Servizio, in base
          a modalita' stabilite nel  decreto  di  cui  al  precedente
          secondo comma.". 
              Il testo dell'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre
          2001,   n.   350    (Disposizioni    urgenti    in    vista
          dell'introduzione dell'euro in materia  di  tassazione  dei
          redditi di natura finanziaria, di  emersione  di  attivita'
          detenute  all'estero,  di  cartolarizzazione  e  di   altre
          operazioni   finanziarie),   pubblicato   nella    Gazzetta
          Ufficiale  26  settembre  2001,  n.  224,  convertito,  con
          modificazioni  dalla  legge  23  novembre  2001,   n.   409
          (Conversione in  legge,  con  modificazioni,  del  D.L.  25
          settembre 2001, n. 350,  recante  disposizioni  urgenti  in
          vista  dell'introduzione   dell'euro),   pubblicata   nella
          Gazzetta  Ufficiale  24  novembre  2001,   n.   274,   come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "8. Gestione e distribuzione al pubblico di banconote e
          monete metalliche in euro. 
              1.   I   gestori    del    contante    si    assicurano
          dell'autenticita'  e  dell'idoneita'  a   circolare   delle
          banconote e delle monete metalliche in euro  che  intendono
          rimettere in  circolazione  e  provvedono  affinche'  siano
          individuate   quelle   false   e   quelle   inidonee   alla
          circolazione. 
              2. Agli effetti della presente sezione, per gestori del
          contante si intendono le banche e, nei  limiti  della  loro
          attivita' di pagamento, le Poste Italiane S.p.A., gli altri
          intermediari  finanziari  e  prestatori   di   servizi   di
          pagamento nonche' gli operatori economici  che  partecipano
          alla gestione e alla distribuzione al pubblico di banconote
          e monete metalliche, compresi: 
              a) i soggetti la cui attivita'  consiste  nel  cambiare
          banconote o monete metalliche di altre valute; 
              b)  gli   operatori   non   finanziari   che   svolgono
          professionalmente attivita'  di  custodia  e  trasporto  ai
          sensi   dell'articolo   134   del   TULPS,    limitatamente
          all'attivita' di trattamento del denaro contante; 
              c) gli operatori economici, quali i  commercianti  e  i
          casino', che partecipano a titolo accessorio alla  gestione
          e  distribuzione  al   pubblico   di   banconote   mediante
          distributori automatici di banconote nei  limiti  di  dette
          attivita' accessorie. 
              2-bis. Gli operatori non finanziari di cui alla lettera
          b)   comma   2   del   presente   articolo   che   svolgono
          professionalmente attivita' di trattamento delle  banconote
          in euro sono tenuti ad iscriversi  in  un  apposito  elenco
          tenuto dalla Banca d'Italia. 
              2-ter.  La  Banca  d'Italia  disciplina   con   proprio
          regolamento i requisiti per l'iscrizione all'elenco di  cui
          al comma 2-bis e i casi di cancellazione e di decadenza. 
              3. Le verifiche sulle banconote in  euro,  previste  al
          comma 1, sono svolte  conformemente  alla  Decisione  della
          Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre  2010
          e  successive  modificazioni  relativa  ai   controlli   di
          autenticita' ed idoneita'  delle  banconote  denominate  in
          euro ed  al  loro  ricircolo.  Le  verifiche  sulle  monete
          metalliche in  euro,  previste  al  comma  1,  sono  svolte
          conformemente alla normativa europea e, in particolare,  al
          Regolamento  (CE)  n.  1338/2001,   come   modificato   dal
          Regolamento (CE) n.  44/2009  e  dal  Regolamento  (UE)  n.
          1210/2010. 
              4. I gestori del contante ritirano  dalla  circolazione
          le banconote  e  le  monete  metalliche  in  euro  da  essi
          ricevute  riguardo  alle  quali   hanno   la   certezza   o
          sufficiente  motivo  di  credere  che  siano  false  e   le
          trasmettono  senza  indugio,  rispettivamente,  alla  Banca
          d'Italia e all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 
              5. I gestori del contante, nei limiti  delle  attivita'
          indicate  al  comma  2,  ritirano  dalla  circolazione   le
          banconote e le monete metalliche in euro da  essi  ricevute
          che  risultano  inidonee  alla  circolazione  ma  che   non
          risultano  sospette  di  falsita'  e  ne  corrispondono  il
          controvalore  al  portatore.  Le  banconote  e  le   monete
          metalliche  sono  trasmesse,  rispettivamente,  alla  Banca
          d'Italia e al Centro nazionale di analisi  delle  monete  -
          CNAC, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 
              La corresponsione del controvalore delle banconote  che
          risultano inidonee alla circolazione in quanto  danneggiate
          o  mutilate  e'  subordinata  al  rispetto  dei   requisiti
          previsti  dalla  Decisione  della  Banca  Centrale  Europea
          2003/4 del 20 marzo 2003. 
              La  corresponsione  del   controvalore   delle   monete
          metalliche che  risultano  inidonee  alla  circolazione  in
          quanto danneggiate e' subordinata al rispetto dei requisiti
          previsti dalla normativa  europea  e,  in  particolare,  al
          Regolamento (UE),  n.  1210/2010.  In  relazione  a  quanto
          previsto dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE)
          n. 1210/2010, le monete metalliche in euro non adatte  alla
          circolazione che siano  state  deliberatamente  alterate  o
          sottoposte a procedimenti aventi il prevedibile effetto  di
          alterarle non possono essere rimborsate. 
              6. Al «Centro nazionale di analisi delle monete - CNAC»
          presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato,  di  cui
          all'elenco pubblicato dalla Banca  Centrale  Europea  nella
          GUCE del 19 luglio 2002 C 173/02, sono attribuiti i compiti
          e le funzioni di cui al Regolamento  (UE)  n.  1210/2010  e
          specificatamente: 
              - ricezione delle monete metalliche in euro sospette di
          essere  contraffatte  e   di   quelle   non   adatte   alla
          circolazione; 
              - effettuazione dei test  di  cui  all'articolo  5  del
          Regolamento (UE) n. 1210/2010, sulle apparecchiature per il
          trattamento delle monete metalliche in euro; 
              -  effettuazione   dei   controlli   annuali   di   cui
          all'articolo 6, paragrafi 2 e 6  del  Regolamento  (UE)  n.
          1210/2010; 
              -  formazione  del  personale   in   conformita'   alle
          modalita' definite dagli Stati membri. 
              7. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso i
          gestori del contante al  fine  di  verificare  il  rispetto
          degli  obblighi  previsti  dalla  Decisione   della   Banca
          Centrale Europea (ECB/2010/14)  del  16  settembre  2010  e
          successive modificazioni, dal  presente  articolo  e  dalle
          disposizioni attuative del medesimo, con  riferimento  alle
          banconote in euro. Per  l'espletamento  dei  controlli  nei
          confronti dei gestori del contante sottoposti  a  vigilanza
          ispettiva del Corpo  della  Guardia  di  Finanza  ai  sensi
          dell'art. 53, comma 2, del decreto legislativo 21  novembre
          2007, n. 231 e successive modificazioni, la Banca  d'Italia
          puo' avvalersi, anche sulla  base  di  appositi  protocolli
          d'intesa  all'uopo  stipulati,  della  collaborazione   del
          predetto Corpo, che esegue gli accertamenti richiesti con i
          poteri ad esso attribuiti per  l'accertamento  dell'imposta
          sul  valore  aggiunto  e   delle   imposte   sui   redditi,
          nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e  strumentali
          previste a  legislazione  vigente.  Gli  ispettori  possono
          chiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritengono
          necessari,  nonche'  prelevare   esemplari   di   banconote
          processate al fine di sottoporle a verifica presso la Banca
          d'Italia; in tal caso il soggetto ispezionato ha diritto di
          far presenziare un proprio rappresentante alla verifica. 
              8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca
          d'Italia, il «Centro nazionale di analisi  delle  monete  -
          CNAC» e le altre autorita' nazionali competenti, di cui  al
          decreto  del  Ministero  dell'economia  delle  finanze   26
          settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana, Serie generale, n. 271 del 19 novembre
          2002, stipuleranno appositi protocolli d'intesa al fine  di
          coordinare le attivita'  di  cui  al  presente  articolo  e
          all'articolo 8-bis. 
              9. La Banca d'Italia e  il  Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze
          sulle  banconote  e  monete  metalliche  in  euro,  emanano
          disposizioni attuative del  presente  articolo,  anche  con
          riguardo alle procedure, all'organizzazione occorrente  per
          il trattamento del contante, ai dati  e  alle  informazioni
          che i gestori  del  contante  sono  tenuti  a  trasmettere,
          nonche', relativamente alle monete metalliche in euro, alle
          misure necessarie a garantire la  corretta  attuazione  del
          Regolamento (UE) n. 1210/2010. Le disposizioni  emanate  ai
          sensi del presente comma  sono  pubblicate  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica Italiana. 
              10. In caso di violazione  delle  disposizioni  di  cui
          alla Decisione della Banca Centrale  Europea  (ECB/2010/14)
          del  16  settembre  2010  e  successive  modificazioni,  al
          Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio del  18  dicembre
          2008, recante modifiche al Regolamento  (CE)  n.  1338/2001
          del Consiglio del 28 giugno 2001, al  Regolamento  (UE)  n.
          1210/2010 del Parlamento e del Consiglio  del  15  dicembre
          2010, al  presente  articolo,  nonche'  delle  disposizioni
          attuative di cui  al  comma  9,  la  Banca  d'Italia  e  il
          Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito  delle
          rispettive competenze sulle banconote e  monete  metalliche
          in euro, applicano, nei confronti dei gestori del contante,
          una sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  5.000  ad
          euro 50.000. Per le sanzioni erogate dalla  Banca  d'Italia
          si applica,  in  quanto  compatibile,  l'articolo  145  del
          decreto legislativo 1°(gradi) settembre 1993, n. 385, cosi'
          come modificato dal decreto legislativo 2 luglio  2010,  n.
          104. 
              11.  Qualora,  nel  corso  di  un'ispezione,  la  Banca
          d'Italia individui casi di inosservanza delle  disposizioni
          di  cui  alla  Decisione  della  Banca   Centrale   Europea
          (ECB/2010/14)  del   16   settembre   2010   e   successive
          modificazioni,  al   presente   articolo,   nonche'   delle
          disposizioni attuative di  cui  al  comma  9,  richiede  al
          gestore del contante di adottare misure correttive entro un
          arco di tempo specificato.  Finche'  non  sia  stato  posto
          rimedio all'inosservanza contestata, la Banca d'Italia puo'
          vietare  al  soggetto  in   questione   di   rimettere   in
          circolazione il taglio o i tagli di banconote  interessati.
          In  ogni  caso,  il  comportamento  non  collaborativo  del
          gestore del contante nei confronti della Banca d'Italia  in
          relazione   a   un'ispezione   costituisce   di   per   se'
          inosservanza  ai  sensi  del  presente  articolo  e   delle
          relative  disposizioni  attuative.  Nel  caso  in  cui   la
          violazione  sia  dovuta  a   un   difetto   del   tipo   di
          apparecchiatura per il trattamento  delle  banconote,  cio'
          puo' comportare  la  sua  cancellazione  dall'elenco  delle
          apparecchiature conformi alla normativa pubblicato sul sito
          della Banca Centrale Europea. 
              12.  Le  violazioni  delle  disposizioni  di  cui  alla
          Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16
          settembre 2010  e  successive  modificazioni,  al  presente
          articolo, nonche' delle disposizioni attuative  di  cui  al
          comma 9,  da  parte  di  banche  o  di  altri  intermediari
          finanziari  e  prestatori  di  servizi  di  pagamento  sono
          valutate dalla Banca d'Italia per i profili di rilievo  che
          esse possono avere per l'attivita' di vigilanza. 
              13. In caso di violazioni  delle  disposizioni  di  cui
          alla Decisione della Banca Centrale  Europea  (ECB/2010/14)
          del  16  settembre  2010  e  successive  modificazioni,  al
          presente articolo, nonche' delle disposizioni attuative  di
          cui al comma 9, da parte di gestori del contante diversi da
          quelli previsti  al  comma  12,  la  Banca  d'Italia  e  il
          Ministero dell'Economia e delle finanze, nell'ambito  delle
          rispettive competenze sulle banconote e  monete  metalliche
          in euro,  informano  l'autorita'  di  controllo  competente
          perche' valuti l'adozione delle  misure  e  delle  sanzioni
          previste dalla normativa vigente. 
              14. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi,
          la Banca d'Italia pubblica  sul  proprio  sito  internet  i
          provvedimenti di rigore adottati nei confronti dei  gestori
          del contante per l'inosservanza  del  presente  articolo  o
          delle disposizioni attuative del medesimo." 
              L'articolo 37 del decreto-legge n.78 del  2010  (Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita' economica.), pubblicato nella Gazz. Uff.  31
          maggio 2010, n. 125, S.O., abrogato  dal  presente  decreto
          recava: 
              <<Art. 37 Disposizioni antiriciclaggio>> 
              Il  testo  dell'articolo  30-ter  del  citato   decreto
          legislativo 13 agosto 2010, n.  141,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 30-ter Sistema di prevenzione 
              1.   E'   istituito,    nell'ambito    del    Ministero
          dell'economia e  delle  finanze,  un  sistema  pubblico  di
          prevenzione, sul  piano  amministrativo,  delle  frodi  nel
          settore del credito al consumo e dei pagamenti  dilazionati
          o  differiti,  con  specifico  riferimento  al   furto   di
          identita'. Tale sistema puo' essere  utilizzato  anche  per
          svolgere funzioni di supporto al controllo delle  identita'
          e alla  prevenzione  del  furto  di  identita'  in  settori
          diversi da quelli precedentemente  indicati,  limitatamente
          al riscontro delle informazioni strettamente pertinenti. 
              2. Il sistema di prevenzione  e'  basato  sull'archivio
          centrale informatizzato di cui all'articolo  30-quater,  di
          seguito denominato archivio, e sul gruppo di lavoro di  cui
          al comma 9 del presente articolo. 
              3.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          titolare dell'archivio e puo' avvalersi,  per  la  gestione
          dell'archivio, di Consap S.p.A., di seguito denominato ente
          gestore. I rapporti tra il Ministero dell'economia e  delle
          finanze e l'ente gestore  sono  disciplinati  con  apposita
          convenzione,  dalla  quale  non  devono  derivare  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              4. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  fatte
          salve le attribuzioni previste dalla vigente  normativa  ad
          altre Amministrazioni pubbliche, esercita, con  le  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente, funzioni  di  competenza  statale  in  materia  di
          monitoraggio sui sistemi di informazioni creditizie e sulle
          imprese che offrono servizi assimilabili alla  prevenzione,
          sul piano  amministrativo,  delle  frodi  nei  settori  del
          credito e dei servizi. 
              5. Partecipano al sistema di prevenzione delle frodi  i
          seguenti soggetti, di seguito denominati aderenti: 
              a) le banche,  comprese  quelle  comunitarie  e  quelle
          extracomunitarie, e gli  intermediari  finanziari  iscritti
          nell'elenco generale di cui all'articolo  106  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b)  i  fornitori  di
          servizi   di   comunicazione    elettronica,    ai    sensi
          dell'articolo 1, comma 1, lettera gg), del codice di cui al
          decreto legislativo 1° agosto  2003,  n.  259;  b-bis)  ((i
          soggetti di cui all'articolo 29 del decreto)) legislativo 7
          marzo 2005, n. 82; 
              c) i fornitori di servizi interattivi  associati  o  di
          servizi di accesso condizionato ai sensi  dell'articolo  2,
          comma 1, lettera q),  del  decreto  legislativo  31  luglio
          2005, n. 177; 
              c-bis). le imprese di assicurazione; 
              d) i gestori di sistemi di informazioni creditizie e le
          imprese che offrono ai soggetti di cui alle lettere da a) a
          c)  servizi  assimilabili  alla  prevenzione,   sul   piano
          amministrativo,  delle   frodi,   in   base   ad   apposita
          convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze,
          dalla quale non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica. 
              5-bis. Al sistema di prevenzione  accedono  altresi'  i
          soggetti destinatari degli obblighi  di  adeguata  verifica
          della  clientela  di  cui  all'articolo   3   del   decreto
          legislativo  21  novembre   2007,   n.231,   e   successive
          modificazioni, non ricompresi tra i  soggetti  aderenti  di
          cui  al  comma  5,  secondo  i  termini  e   le   modalita'
          disciplinati in un'apposita convenzione  con  il  Ministero
          dell'economia e  delle  finanze,  dalla  quale  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
              6. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e' individuata, previo parere del gruppo di  lavoro
          di cui al comma 9, ogni altra categoria di soggetti cui  e'
          consentita la partecipazione al sistema di prevenzione. 
              7. Gli aderenti inviano all'ente gestore  richieste  di
          verifica  dell'autenticita'  dei   dati   contenuti   nella
          documentazione fornita dalle persone fisiche che richiedono
          una  dilazione  o  un   differimento   di   pagamento,   un
          finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un
          servizio    a    pagamento    differito.    La     verifica
          dell'autenticita' dei dati non puo' essere richiesta al  di
          fuori  dei  casi  e  delle  finalita'   previste   per   la
          prevenzione del furto di identita'.  Gli  aderenti  inviano
          altresi', in forma scritta, una  comunicazione  riguardante
          l'avvenuta stipula del contratto, nell'ambito  dei  settori
          di cui al comma 1, all'indirizzo  risultante  dai  registri
          anagrafici della persona fisica titolare del rapporto.  Gli
          aderenti   trasmettono   al   titolare   dell'archivio   le
          informazioni relative ai casi che configurano un rischio di
          frodi nei settori del credito, dei servizi di comunicazione
          elettronica  o  interattivi.  7-bis.  Fatto  salvo   quanto
          previsto dal comma 7, nell'ambito dello  svolgimento  della
          propria specifica attivita', gli aderenti  possono  inviare
          all'ente gestore richieste  di  verifica  dell'autenticita'
          dei  dati  contenuti  nella  documentazione  fornita  dalle
          persone fisiche nei casi in cui ritengono utile, sulla base
          della  valutazione  degli  elementi  acquisiti,   accertare
          l'identita' delle medesime. 
              8.  Nell'ambito  del   sistema   di   prevenzione,   e'
          istituito, presso l'ente  gestore,  un  servizio  gratuito,
          telefonico  e  telematico,   che   consente   di   ricevere
          segnalazioni da parte di soggetti che hanno subito o temono
          di aver subito  frodi  configuranti  ipotesi  di  furto  di
          identita'. 
              9. Nell'ambito del sistema di prevenzione opera,  senza
          nuovi o maggiori oneri per  il  bilancio  dello  Stato,  un
          gruppo di lavoro che svolge funzioni di indirizzo,  impulso
          e  coordinamento,  al  fine  di  migliorare   l'azione   di
          prevenzione delle frodi nel settore del credito al  consumo
          e del furto  di  identita'  a  livello  nazionale,  nonche'
          compiti finalizzati alla  predisposizione,  elaborazione  e
          studio dei dati statistici, in forma anonima,  relativi  al
          comparto delle frodi ai sensi  del  comma  1  del  presente
          articolo.  Il  gruppo  di  lavoro  e'   composto   da   due
          rappresentanti,  di  cui  un  titolare  e   un   supplente,
          designati  rispettivamente  da  ciascuna  delle   autorita'
          indicate:  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,
          Ministero   dell'interno,   Ministero   della    giustizia,
          Ministero dello sviluppo economico, Banca d'Italia, Guardia
          di  finanza.  La  segreteria  del  gruppo  di   lavoro   e'
          assicurata dall'ente gestore. Il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze provvede con proprio decreto alla nomina  dei
          componenti del gruppo di lavoro. Il  gruppo  di  lavoro  ha
          carattere permanente. I componenti  del  gruppo  di  lavoro
          durano  in  carica  un  triennio.  Per  la   partecipazione
          all'attivita'  del  gruppo  di  lavoro  non  sono  previsti
          compensi, indennita' o rimborsi spese. Il gruppo di  lavoro
          e' presieduto  dal  componente  del  gruppo  designato  dal
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  il  quale,  in
          ragione dei temi  trattati,  integra  la  composizione  del
          gruppo di lavoro con i rappresentanti delle associazioni di
          categoria  dei  soggetti   aderenti   e   degli   operatori
          commerciali,  nonche'  con  gli  esperti  delle  Forze   di
          polizia,  designati   dal   Dipartimento   della   pubblica
          sicurezza   del   Ministero   dell'interno.   Il   Ministro
          dell'economia e  delle  finanze,  entro  il  30  aprile  di
          ciascun anno, riferisce al  Parlamento,  sulla  base  della
          relazione predisposta dal gruppo di lavoro,  in  ordine  ai
          risultati dell'attivita' di prevenzione delle frodi  svolta
          entro il 31  dicembre  del  precedente  anno.  Il  titolare
          dell'archivio, anche attraverso l'attivita'  di  studio  ed
          elaborazione dei dati disponibili da parte  del  gruppo  di
          lavoro, svolge attivita' d'informazione  e  conoscenza  sui
          rischi del fenomeno delle frodi, anche  mediante  l'ausilio
          di  campagne  pubblicitarie  curate  dalla  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri.  A  tali  attivita',  i  soggetti
          preposti fanno fronte con le risorse umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente.". 
              Il testo degli articoli 1, 2 e 3 della legge 17  agosto
          2005, n. 166, (Istituzione di  un  sistema  di  prevenzione
          delle frodi sulle carte  di  pagamento),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2005, n. 194, come  modificato
          dal presente articolo, cosi' recita: 
              "1. Sistema di prevenzione. 
              1. E' istituito presso  il  Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze  un  sistema  di  prevenzione,   sul   piano
          amministrativo, delle frodi sulle carte di pagamento. 
              2. Con il termine «carte  di  pagamento»  si  intendono
          quei documenti che si identificano con le carte di  credito
          e le carte di debito e con le altre  carte  definite  nella
          normativa di attuazione. 
              3. Partecipano al sistema  di  prevenzione,  sul  piano
          amministrativo, delle frodi sulle carte  di  pagamento,  le
          societa', le  banche,  gli  istituti  di  pagamento  e  gli
          intermediari finanziari che emettono carte di  pagamento  e
          gestiscono reti commerciali di accettazione di dette carte,
          di seguito denominati  «societa'  segnalanti»,  individuati
          nel decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  di
          cui all'articolo 7. 
              4.  Le  societa'  segnalanti  comunicano  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze i dati e le  informazioni  di
          cui  agli  articoli  2  e  3.  I  dati  e  le  informazioni
          alimentano un apposito archivio informatizzato. 
              5.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          titolare dell'archivio e puo' avvalersi,  per  la  gestione
          dell'archivio, di Consap S.p.A. I rapporti tra il Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e  l'ente  gestore   sono
          disciplinati con  apposita  convenzione,  dalla  quale  non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. 
              6. (soppresso) 
              7. Nell'ambito del sistema di prevenzione opera,  senza
          nuovi o maggiori oneri per  il  bilancio  dello  Stato,  un
          gruppo  di  lavoro,  con  funzioni   consultive,   per   la
          trattazione delle problematiche di settore ed  in  generale
          delle frodi  sui  mezzi  di  pagamento,  per  le  quali  il
          Dipartimento del Tesoro esercita funzioni  di  prevenzione,
          sul piano amministrativo, dei relativi illeciti. 
              8. Il sistema di prevenzione di cui alla presente legge
          si  informa  ai  principi  e   alla   disciplina   previsti
          dall'ordinamento comunitario. " 
              "2. Dati che alimentano l'archivio informatizzato. 
              1. L'archivio informatizzato e' alimentato da: 
              a) dati identificativi dei punti vendita o del luogo di
          prestazione di un  servizio  e  dei  legali  rappresentanti
          degli esercizi commerciali o del  prestatore  del  servizio
          nei cui confronti e' stato esercitato il diritto di  revoca
          della convenzione che regola la negoziazione delle carte di
          pagamento  per  motivi  di   sicurezza   o   per   condotte
          fraudolente denunciate all'autorita' giudiziaria; 
              b) dati identificativi  degli  eventuali  contratti  di
          rinnovo della convenzione stipulati con  gli  esercenti  di
          cui alla lettera a); 
              c)   dati   identificativi   delle   transazioni    non
          riconosciute dai titolari delle carte di  pagamento  ovvero
          dagli stessi denunciate all'autorita' giudiziaria; 
              d)  dati   identificativi   relativi   agli   sportelli
          automatici fraudolentemente manomessi.". 
              "3. Informazioni  relative  al  rischio  di  frode  che
          alimentano l'archivio informatizzato. 
              1. Le singole societa' segnalanti comunicano  altresi',
          previa notifica al titolare dell'archivio, le  informazioni
          relative ai punti vendita o al luogo di prestazione  di  un
          servizio e alle transazioni che configurano un  rischio  di
          frode. Tali informazioni sono conservate nell'archivio  per
          il tempo necessario alle  predette  societa'  ad  accertare
          l'effettiva sussistenza del rischio di frode. 
              2. Decorso il periodo di  cui  al  comma  1,  e'  fatto
          obbligo alla societa' segnalante di comunicare al  titolare
          dell'archivio l'esito del monitoraggio. 
              3. I risultati di specifico  interesse,  corredati  dei
          necessari elementi conoscitivi, sono  comunicati  altresi',
          anche di iniziativa, secondo  le  modalita'  stabilite  dal
          decreto di cui all'articolo 7, agli uffici del Dipartimento
          della  pubblica  sicurezza   del   Ministero   dell'interno
          competenti in materia di analisi dei fenomeni  criminali  e
          di  cooperazione,   anche   internazionale,   di   polizia,
          finalizzata  alla  prevenzione  e  repressione  dei   reati
          commessi  mediante  carte  di  credito  o  altri  mezzi  di
          pagamento. " 
              Il testo dei  commi  151  e  152  dell'articolo  2  del
          decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni  urgenti
          in materia  tributaria  e  finanziaria),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2006, n. 230, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2006,  n.   286
          (Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  D.L.  3
          ottobre 2006,  n.  262,  recante  disposizioni  urgenti  in
          materia  tributaria  e   finanziaria),   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2006,  n.  277,  S.O.,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 2. Misure in materia di riscossione 
              (omissis) 
              151. Nell'ambito delle autorita' nazionali  competenti,
          ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera b),  del
          regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28  giugno
          2001, l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi  di  pagamento
          del Ministero dell'economia e  delle  finanze  raccoglie  i
          dati   tecnici   e   statistici,   nonche'   le    relative
          informazioni, in applicazione degli  articoli  7  e  8  del
          decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350 ,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  23  novembre  2001,  n.  409,
          avvalendosi, per la  gestione  dell'archivio,  anche  degli
          Organismi partecipati dal Ministero dell'economia  e  delle
          finanze,  detti  enti  gestori,   responsabili   ai   sensi
          dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196. I rapporti tra  il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e gli enti gestori sono disciplinati  con  apposita
          convenzione,  dalla  quale  non  devono  derivare  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              152.  I  gestori  del  contante  trasmettono,  per  via
          telematica, al Ministero dell'Economia e  delle  finanze  o
          agli enti gestori i dati  e  le  informazioni  relativi  al
          ritiro  dalla  circolazione  di  banconote  e   di   monete
          metalliche  in  euro  sospette  di  falsita',  secondo   le
          disposizioni   applicative    stabilite    dal    Ministero
          dell'economia e delle finanze con provvedimento  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
              (omissis)". 
              Il testo dell'articolo 26-bis del  decreto  legislativo
          25 luglio 1998, n.  286  (Testo  unico  delle  disposizioni
          concernenti la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla
          condizione  dello  straniero),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, S.O., come modificato dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 26-bis (Ingresso e soggiorno per investitori) 
              1. L'ingresso e il soggiorno per  periodi  superiori  a
          tre mesi sono consentiti, al di fuori delle  quote  di  cui
          all'articolo 3,  comma  4,  agli  stranieri  che  intendono
          effettuare: 
              a) un investimento di almeno euro 2.000.000  in  titoli
          emessi dal Governo italiano e  che  vengano  mantenuti  per
          almeno due anni; 
              b)  un  investimento  di  almeno  euro   1.000.000   in
          strumenti rappresentativi  del  capitale  di  una  societa'
          costituita e operante in Italia mantenuto  per  almeno  due
          anni ovvero di almeno euro 500.000 nel caso  tale  societa'
          sia una start-up innovativa iscritta nella sezione speciale
          del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8,
          del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
              c) una donazione a  carattere  filantropico  di  almeno
          euro 1.000.000  a  sostegno  di  un  progetto  di  pubblico
          interesse, nei settori della cultura, istruzione,  gestione
          dell'immigrazione, ricerca scientifica,  recupero  di  beni
          culturali e paesaggistici e che: 
              1)  dimostrano  di  essere   titolari   e   beneficiari
          effettivi di un importo almeno pari a euro  2.000.000,  nel
          caso di cui alla lettera a), o euro 1.000.000, nei casi  di
          cui alla lettera b) e alla presente  lettera,  importo  che
          deve essere in ciascun caso disponibile e  trasferibile  in
          Italia; 
              2) presentano  una  dichiarazione  scritta  in  cui  si
          impegnano a utilizzare i fondi di  cui  al  numero  1)  per
          effettuare un investimento o una donazione filantropica che
          rispettino i criteri di cui alle lettere a)  e  b)  e  alla
          presente lettera, entro tre mesi dalla data di ingresso  in
          Italia; 
              3) dimostrano di avere risorse sufficienti, in aggiunta
          rispetto ai fondi di cui al numero 1) e  in  misura  almeno
          superiore  al  livello  minimo  previsto  dalla  legge  per
          l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria,  per
          il proprio mantenimento durante il soggiorno in Italia. 
              2. Per l'accertamento dei requisiti previsti dal  comma
          1,  lo  straniero  richiedente  deve  presentare   mediante
          procedura  da  definire  con  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'interno e con il Ministro degli affari esteri e  della
          cooperazione  internazionale,  da  emanare  entro   novanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, i seguenti documenti: 
              a) copia del documento di viaggio in corso di validita'
          con scadenza superiore di almeno  tre  mesi  a  quella  del
          visto richiesto; 
              b) documentazione comprovante la  disponibilita'  della
          somma minima prevista al comma 1, lettera c), numero 1),  e
          che tale somma puo' essere trasferita in Italia; 
              c) certificazione della provenienza lecita dei fondi di
          cui al comma 1, lettera c), numero 1); 
              d) dichiarazione scritta di cui al comma 1, lettera c),
          numero 2), contenente  una  descrizione  dettagliata  delle
          caratteristiche e dei destinatari dell'investimento o della
          donazione. 
              3.  L'autorita'  amministrativa  individuata   con   il
          decreto di cui al comma 2,  all'esito  di  una  valutazione
          positiva della documentazione ricevuta, trasmette il  nulla
          osta alla rappresentanza diplomatica o consolare competente
          per territorio che,  compiuti  gli  accertamenti  di  rito,
          rilascia  il  visto  di  ingresso   per   investitori   con
          l'espressa indicazione "visto investitori". 
              4. (Abrogato) 
              5. Al titolare del visto per investitori e' rilasciato,
          in conformita' alle disposizioni del presente testo  unico,
          un permesso di soggiorno biennale recante la dicitura  "per
          investitori", revocabile anche prima della scadenza  quando
          l'autorita' amministrativa individuata con  il  decreto  di
          cui al comma 2 comunica alla questura che lo straniero  non
          ha effettuato l'investimento o la donazione di cui al comma
          1 entro tre mesi dalla data di  ingresso  in  Italia  o  ha
          dismesso l'investimento prima della scadenza del termine di
          due anni di cui al comma 1, lettere a) e b). 
              6.  Il  permesso  di  soggiorno  per   investitori   e'
          rinnovabile per  periodi  ulteriori  di  tre  anni,  previa
          valutazione    positiva,    da     parte     dell'autorita'
          amministrativa individuata con il decreto di cui  al  comma
          2, della documentazione comprovante che la somma di cui  al
          comma 1 e' stata interamente impiegata entro tre mesi dalla
          data di ingresso in Italia e che risulta  ancora  investita
          negli strumenti finanziari di cui al comma 1. 
              7. Ai fini  del  rinnovo  del  permesso  di  soggiorno,
          l'autorita' amministrativa individuata con  il  decreto  di
          cui al comma 2, all'esito di una valutazione positiva della
          documentazione  ricevuta,  trasmette  il  nulla  osta  alla
          questura della provincia in cui il richiedente dimora,  che
          provvede al rinnovo del permesso di soggiorno. 
              8. Ai sensi dell'articolo 29, comma  4,  e'  consentito
          l'ingresso, al seguito dello straniero detentore del  visto
          per investitori, dei familiari con i quali e' consentito il
          ricongiungimento ai sensi  dello  stesso  articolo  29.  Ai
          familiari e' rilasciato un visto per  motivi  familiari  ai
          sensi dell'articolo 30. 
              9. Chiunque, nell'ambito  della  procedura  di  cui  al
          presente articolo, esibisce o trasmette  atti  o  documenti
          falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e  notizie
          non rispondenti al vero e' punito con la reclusione  da  un
          anno  e  sei  mesi  a   sei   anni.   In   relazione   alla
          certificazione di cui al comma 2, lettera c), del  presente
          articolo,  resta  ferma  l'applicabilita'  degli   articoli
          648-bis,  648-ter  e  648-ter.1   del   codice   penale   e
          dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992,
          n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
          1992, n. 356.". 
              Il testo dell'articolo  3  del  decreto-legge  2  marzo
          2012,  n.  16   (Disposizioni   urgenti   in   materia   di
          semplificazioni   tributarie,    di    efficientamento    e
          potenziamento delle procedure di accertamento), 
              pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2  marzo  2012,  n.
          52, convertito, con modificazioni, dalla  legge  26  aprile
          2012, n. 44 (Conversione in legge, con  modificazioni,  del
          decreto-legge 2 marzo 2012,  n.  16,  recante  disposizioni
          urgenti  in  materia  di  semplificazioni  tributarie,   di
          efficientamento  e   potenziamento   delle   procedure   di
          accertamento),  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   28
          aprile 2012, n. 99,  S.O.,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 3 Facilitazioni per imprese e contribuenti 
              1. Per l'acquisto di beni e di prestazioni  di  servizi
          legate al turismo effettuati presso soggetti  di  cui  agli
          articoli 22 e  74-ter  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dalle  persone  fisiche
          di cittadinanza  diversa  da  quella  italiana  e  comunque
          diversa da quella di  uno  dei  paesi  dell'Unione  europea
          ovvero  dello  Spazio  economico   europeo,   che   abbiano
          residenza fuori dal territorio dello Stato, il  limite  per
          il trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49,
          comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.  231,
          e' elevato a 10.000 euro a condizione che  il  cedente  del
          bene o il prestatore  del  servizio  provveda  ai  seguenti
          adempimenti: 
              a)    all'atto    dell'effettuazione    dell'operazione
          acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario  o  del
          committente   nonche'   apposita   autocertificazione    di
          quest'ultimo, ai sensi dell'articolo  47  del  testo  unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          di documentazione amministrativa, di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,
          attestante che non e' cittadino italiano ne'  cittadino  di
          uno dei  Paesi  dell'Unione  europea  ovvero  dello  Spazio
          economico  europeo  e  che  ha  la  residenza   fuori   del
          territorio dello Stato; 
              b) nel primo giorno  feriale  successivo  a  quello  di
          effettuazione  dell'operazione  versi  il  denaro  contante
          incassato in un conto corrente intestato al  cedente  o  al
          prestatore presso un operatore finanziario,  consegnando  a
          quest'ultimo copia della ricevuta  della  comunicazione  di
          cui al comma 2. 
              2. La disposizione di cui al comma 1 opera a condizione
          che i cedenti o i prestatori  che  intendono  aderire  alla
          disciplina   del   presente   articolo   inviino   apposita
          comunicazione  preventiva,   anche   in   via   telematica,
          all'Agenzia delle entrate secondo le modalita' ed i termini
          stabiliti  con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia
          stessa, da  emanare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto. Nella comunicazione
          dovra' essere indicato il conto che il cedente del  bene  o
          il prestatore del servizio intende utilizzare. 
              2-bis. I soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, comunicano all'Agenzia delle entrate le operazioni  di
          cui al comma 1 di importo unitario non  inferiore  ad  euro
          1.000, effettuate dalla data di  entrata  in  vigore  della
          legge  di  conversione  del   presente   decreto,   secondo
          modalita'  e  termini  stabiliti  con   provvedimento   del
          Direttore dell'Agenzia delle entrate. 
              3. L'efficacia della disposizione di  cui  all'articolo
          2, comma 4-ter, lettera c),  del  decreto-legge  13  agosto
          2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
          settembre 2011, n. 148, come introdotta  dall'articolo  12,
          comma  2,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, limitatamente alla erogazione di  stipendi  e
          pensioni corrisposti da enti e  amministrazioni  pubbliche,
          e' differita al 1° luglio 2012. Dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto presso gli sportelli aperti  al
          pubblico di tali enti e amministrazioni pubbliche  e'  data
          massima pubblicita'  al  contenuto  e  agli  effetti  della
          disposizione di  cui  al  precedente  periodo,  nonche'  di
          quelle  di  cui  all'articolo  12,  commi  3   e   4,   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
              4. La disposizione di cui al primo periodo del comma  3
          non trova applicazione nei  riguardi  di  coloro  i  quali,
          anteriormente alla data di entrata in vigore  del  presente
          decreto, si sono gia' conformati alla disposizione  di  cui
          all'articolo 2, comma 4-ter, lettera c), del  decreto-legge
          13 agosto 2011,  n.  138,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 14 settembre  2011,  n.  148,  come  introdotta
          dall'articolo 12, comma 2,  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214. 
              4-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011,
          n. 138,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14
          settembre 2011, n. 148, dopo il comma 4-ter sono inseriti i
          seguenti: 
              «4-quater. Per  i  soggetti  beneficiari  di  stipendi,
          pensioni,  compensi  e  ogni  altro   emolumento   comunque
          corrisposti  dalle  pubbliche  amministrazioni  centrali  e
          locali e dai loro enti, che siano impossibilitati, entro la
          scadenza del termine di cui al comma 4-ter, per  comprovati
          e  gravi  motivi  di  salute   ovvero   per   provvedimenti
          giudiziari restrittivi della liberta' personale, a  recarsi
          personalmente presso i  locali  delle  banche  o  di  Poste
          italiane Spa, e' consentita ai soggetti che risultino, alla
          stessa data, delegati alla riscossione,  l'apertura  di  un
          conto corrente base o di un libretto di risparmio  postale,
          intestati al beneficiario dei pagamenti. 
              4-quinquies. In deroga  alle  vigenti  disposizioni  di
          legge, il delegato deve presentare alle banche  o  a  Poste
          italiane Spa copia della  documentazione  gia'  autorizzata
          dall'ente erogatore attestante la delega alla  riscossione,
          copia del  documento  di  identita'  del  beneficiario  del
          pagamento nonche' una dichiarazione dello  stesso  delegato
          attestante la sussistenza della documentazione  comprovante
          gli impedimenti di cui al comma  4-quater.  Ai  fini  degli
          adempimenti previsti dal decreto  legislativo  21  novembre
          2007, n. 231, il cliente si considera fisicamente  presente
          qualora sia presente il soggetto delegato alla riscossione. 
              4-sexies. Entro il 30 giugno  2012  i  beneficiari  dei
          pagamenti  di  cui  alla  lettera  c)  del   comma   4-ter,
          limitatamente alla fattispecie dei pagamenti  pensionistici
          erogati dall'INPS, indicano un conto di  pagamento  su  cui
          ricevere i pagamenti di importo superiore a mille euro.  Se
          l'indicazione non e' effettuata nel  termine  indicato,  le
          banche, Poste  italiane  Spa  e  gli  altri  prestatori  di
          servizi di pagamento sospendono il  pagamento,  trattengono
          gli ordini di pagamento e versano i relativi  fondi  su  un
          conto transitorio infruttifero, senza spese e oneri per  il
          beneficiario del pagamento. 
              4-septies.  Se  l'indicazione   del   beneficiario   e'
          effettuata nei tre mesi successivi al decorso  del  termine
          di cui al comma 4-sexies, le somme vengono trasferite senza
          spese  e   oneri   per   il   beneficiario   medesimo.   Se
          l'indicazione non e' effettuata nei tre mesi successivi  al
          decorso del termine di cui al comma  4-sexies,  le  banche,
          Poste italiane Spa e gli altri  prestatori  di  servizi  di
          pagamento provvedono alla restituzione delle somme all'ente
          erogatore. Nel corso dei tre mesi successivi al decorso del
          termine di cui al comma 4-sexies, il  beneficiario  ottiene
          il pagamento mediante assegno di traenza». 
              4-ter. All'articolo 2, comma  4-ter,  lettera  c),  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,  sono
          aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «Dal  limite  di
          importo di cui al primo periodo sono  comunque  escluse  le
          somme corrisposte a titolo di tredicesima mensilita'». 
              4-quater, All'articolo 32, comma  1,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al primo periodo, le parole: «lire seicento milioni»
          sono sostituite dalle seguenti: «quattrocentomila  euro»  e
          le parole: «di lire  un  miliardo»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «a settecentomila euro»; 
              b) al terzo periodo, le parole: «lire seicento milioni»
          sono sostituite dalle seguenti: «settecentomila euro». 
              5.  Al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre  1973,  n.  602,  sono  apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a)  all'articolo  72-bis,  comma  1,  dopo  le  parole:
          «sesto, del codice di procedura civile,» sono  inserite  le
          seguenti: «e dall'articolo 72-ter del presente decreto»; 
              b) dopo l'articolo 72-bis, e' inserito il seguente: 
              «Art. 72-ter. - (Limiti di  pignorabilita').  -  1.  Le
          somme dovute a titolo di stipendio, di salario o  di  altre
          indennita' relative al rapporto di  lavoro  o  di  impiego,
          comprese quelle dovute a causa  di  licenziamento,  possono
          essere pignorate dall'agente della  riscossione  in  misura
          pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura
          pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non
          superiori a 5.000 euro. 
              2. Resta ferma  la  misura  di  cui  all'articolo  545,
          quarto comma, del codice di procedura civile, se  le  somme
          dovute a  titolo  di  stipendio,  di  salario  o  di  altre
          indennita' relative al rapporto di  lavoro  o  di  impiego,
          comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i
          cinquemila euro»; 
              c)  all'articolo  76   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
              «1.   L'agente   della   riscossione   puo'   procedere
          all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del
          credito  per  cui  si   procede   supera   complessivamente
          ventimila euro.»; 
              2) al comma 2, le parole: «agli importi indicati»  sono
          sostituite dalle seguenti: «all'importo indicato»; 
              d) all'articolo 77 dopo  il  comma  1  e'  inserito  il
          seguente: 
              «1-bis. L'agente della riscossione, anche al solo  fine
          di assicurare la tutela del  credito  da  riscuotere,  puo'
          iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, purche'
          l'importo complessivo del credito per cui  si  procede  non
          sia inferiore complessivamente a ventimila euro.». 
              6. La disposizione di cui al comma 1-bis  dell'articolo
          77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 602, si applica a decorrere dalla data di  entrata
          in vigore del presente decreto. 
              6-bis. Al comma 2  dell'articolo  51  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  la  lettera
          f-bis) e' sostituita dalla seguente: 
              «f-bis) le somme, i servizi e  le  prestazioni  erogati
          dal datore di lavoro alla generalita' dei  dipendenti  o  a
          categorie di dipendenti per la frequenza degli asili nido e
          di colonie  climatiche  da  parte  dei  familiari  indicati
          nell'articolo 12, nonche' per borse di studio a favore  dei
          medesimi familiari». 
              7.  L'articolo  7,  comma  2,  lettera  gg-decies)  del
          decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  12  luglio  2011,  n.  106,  e'
          abrogato. 
              8.  Nell'articolo  66,  comma  3,  terzo  periodo,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) le parole: «sono deducibili» sono  sostituite  dalle
          seguenti: «possono essere dedotti»; 
              b) la parola: «ricevuto» e' sostituita dalla  seguente:
          «registrato». 
              9.  Le  disposizioni  di  cui  al   comma   8   trovano
          applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso  al
          31 dicembre 2011. 
              10. A decorrere  dal  1°(gradi)  luglio  2012,  non  si
          procede all'accertamento, all'iscrizione  a  ruolo  e  alla
          riscossione dei crediti  relativi  ai  tributi  erariali  e
          regionali,  qualora  l'ammontare  dovuto,  comprensivo   di
          sanzioni  amministrative  e  interessi,  non  superi,   per
          ciascun credito, l'importo di euro 30, con  riferimento  ad
          ogni periodo d'imposta. 
              11. La disposizione di cui al comma 10 non  si  applica
          qualora il credito  derivi  da  ripetuta  violazione  degli
          obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo. 
              12. All'articolo 1 della legge  23  dicembre  1977,  n.
          935, il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
              «Nelle  dichiarazioni  dei   sostituti   d'imposta,   a
          decorrere da quelle relative all'anno d'imposta 2012, tutti
          gli importi da indicare  devono  essere  espressi  in  euro
          mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.». 
              13.  Al  testo  unico  delle  disposizioni  legislative
          concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e
          relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al
          decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate
          le seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 53, comma 1,  dopo  la  lettera  c)  e'
          aggiunta la seguente: 
              «c-bis) i soggetti che  acquistano,  per  uso  proprio,
          energia elettrica sul mercato elettrico di cui all'articolo
          5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999,  n.  79,
          limitatamente al consumo di detta energia»; 
              b) all'articolo 55, comma 5, dopo le parole:  «impianti
          di produzione combinata di energia elettrica e calore» sono
          inserite  le  seguenti:  «ed  impianti  azionati  da  fonti
          rinnovabili ai sensi della normativa vigente». 
              13-bis.  Nell'ambito  dell'attuazione  delle  direttive
          dell'Unione europea relative a norme comuni per il  mercato
          interno dell'energia elettrica, al fine di assicurare che i
          clienti finali di energia elettrica, destinatari dei regimi
          tariffari speciali di cui all'articolo 20, comma  4,  della
          legge 9 gennaio 1991,  n.  9,  e  di  cui  al  decreto  del
          Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato
          19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39
          del 16 febbraio 1996, i  quali  siano  passati  al  mercato
          libero non subiscano, per effetto di tale passaggio  e  nei
          limiti del periodo  temporale  di  validita'  dei  medesimi
          regimi individuato dalle norme citate rispettivamente  fino
          al 2007 e fino al 2005, un trattamento di minore  vantaggio
          rispetto  al  trattamento  preesistente,  le  modalita'  di
          determinazione  della  componente  tariffaria  compensativa
          oggetto dei predetti regimi assicurano ai clienti finali di
          cui al presente comma condizioni di neutralita'. Sono fatti
          salvi sia gli effetti  delle  decisioni  della  Commissione
          europea in materia sia la gia' avvenuta  esazione  fiscale,
          per la quota parte che conseguiva, nella tariffa elettrica,
          alla componente compensativa di  cui  erano  destinatari  i
          citati clienti finali di energia elettrica. 
              13-ter. All'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 9  giugno  2000,
          n. 277, come modificato dall'articolo 61, comma 1,  lettera
          a), numero 1), del decreto-legge 24  gennaio  2012,  n.  1,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,
          n. 27, le parole: «a pena di decadenza,» sono soppresse. 
              14. All'articolo 11-bis del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre  2011,  n.  214,  le  parole:  «le  banche  e  gli
          intermediari   finanziari»,   ovunque    ricorrano,    sono
          sostituite dalle seguenti:  «le  banche,  gli  intermediari
          finanziari e le imprese di assicurazioni». 
              15. Al fine di adempiere  agli  impegni  internazionali
          assunti dall'Italia in occasione, tra l'altro  dei  vertici
          G8 de L'Aquila (8-10 luglio 2009)  e  G20  di  Cannes  (3-4
          novembre  2011)  l'articolo   2,   comma   35-octies,   del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,  n.  148,  e'
          abrogato. 
              16.  Al  comma  361  dell'articolo  1  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244, dopo le parole:  «dei  direttori  di
          agenzie fiscali» sono inserite le seguenti: «, nonche'  del
          direttore  generale   dell'Amministrazione   autonoma   dei
          monopoli di Stato». 
              16-bis. E' istituito presso il Ministero  dell'economia
          e delle  finanze  il  Fondo  per  la  valorizzazione  e  la
          promozione  delle  realta'   socioeconomiche   delle   zone
          appartenenti alle regioni di confine, cui e' attribuita una
          dotazione  di  20  milioni  di  euro   per   l'anno   2012.
          L'individuazione  delle  regioni  beneficiarie,  nonche'  i
          criteri e le modalita' di erogazione  del  predetto  Fondo,
          sono stabiliti con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze. All'onere derivante dal  presente  comma  si
          provvede mediante utilizzo delle  disponibilita'  esistenti
          presso la contabilita' speciale 1778 «Agenzia delle entrate
          - Fondi di  bilancio»  che  sono  versate  all'entrata  del
          bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui
          al presente comma. 
              16-ter. All'articolo 2, comma 9, del  decreto-legge  13
          maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 12 luglio 2011, n. 106, e  successive  modificazioni,
          e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Nelle  more
          della    conclusione    della     procedura     finalizzata
          all'individuazione  e  riassegnazione  delle  risorse,   la
          regolazione contabile  delle  compensazioni  esercitate  ai
          sensi del comma 6 avviene utilizzando i  fondi  disponibili
          sulla contabilita' speciale 1778 "Agenzia delle  entrate  -
          Fondi di bilancio" senza incidere sul saldo giornaliero  di
          tesoreria». 
              16-quater. All'articolo 102, comma 6, del  testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e  successive
          modificazioni, le parole: «; per i beni ceduti, nonche' per
          quelli acquisiti nel corso dell'esercizio, compresi  quelli
          costruiti  o  fatti  costruire,  la  deduzione  spetta   in
          proporzione alla durata del possesso ed e' commisurata, per
          il cessionario, al costo di acquisizione»  sono  soppresse.
          La disposizione del periodo precedente trova applicazione a
          decorrere dal periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. 
              16-quinquies.   All'articolo   16,   comma    4,    del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214,  e
          successive  modificazioni,  sono  aggiunte,  in  fine,   le
          seguenti parole: «, e alle unita' in uso  dei  soggetti  di
          cui all'articolo 3 della legge 5  febbraio  1992,  n.  104,
          affetti da patologie che richiedono  l'utilizzo  permanente
          delle medesime». 
              16-sexies. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze
          provvede con proprio decreto, emanato entro  il  31  maggio
          2012, a disciplinare senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica l'applicazione dell'imposta comunale sulla
          pubblicita' di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993,
          n. 507, al marchio, apposto  con  dimensioni  proporzionali
          alla dimensione dei beni, sulle gru  mobili,  sulle  gru  a
          torre adoperate nei cantieri  edili  e  sulle  macchine  da
          cantiere. " 
              Il testo dell'articolo 17,  comma  2,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, S.O., cosi' recita: 
              "17. Regolamenti. 
              (omissis) 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              (omissisi)". 
              Il  testo  degli  articoli  1  e  2  del  decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  14  maggio  2007,   n.   114
          (Regolamento  per  il  riordino  degli  organismi  operanti
          presso il Ministero dell'economia e delle finanze, a  norma
          dell'articolo  29  del  D.L.  4  luglio   2006,   n.   223,
          convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto  2006,  n.
          248), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31  luglio  2007,
          n. 176, cosi' recita: 
              "Art.  1.  Commissione  consultiva  per  le  infrazioni
          valutarie ed antiriciclaggio. 
              1.  La  Commissione  consultiva   per   le   infrazioni
          valutarie ed antiriciclaggio,  istituita  dall'articolo  32
          del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo  1988,
          n.  148,  svolge  attivita'  istruttoria  e  di  consulenza
          obbligatoria per l'adozione dei decreti  di  determinazione
          ed irrogazione delle sanzioni per violazione delle norme: 
              a) in materia valutaria di cui al  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 148 del 1988; 
              b) in materia  di  prevenzione  dell'utilizzazione  del
          sistema finanziario a  scopo  di  riciclaggio,  di  cui  al
          decreto-legge  3  maggio  1991,  n.  143,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197; 
              c) in materia di  misure  restrittive  per  contrastare
          l'attivita'  di  Stati,  individui  o  organizzazioni   che
          minacciano la pace e la sicurezza internazionale di cui  al
          decreto-legge  6  agosto  1990,  n.  220,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  5  ottobre  1990,  n.  278,  al
          decreto-legge  6  giugno  1992,  n.  305,  convertito,  con
          modificazioni  dalla  legge  7  agosto  1992,  n.  355,  al
          decreto-legge 15  maggio  1993,  n.  144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993,  n.  230,  e  al
          decreto-legge  7  aprile  1995,  n.  107,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 luglio 1995, n. 222; 
              d) in materia di rilevazione, a fini fiscali, di taluni
          trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e  valori
          di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ed al
          decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125; 
              e) in materia di disciplina del  mercato  dell'oro,  di
          cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7; 
              f) in materia di sistema statistico nazionale,  di  cui
          al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; 
              g)  nelle  altre  materie  previste  da  legge   o   da
          regolamento. 
              2. La Commissione di cui al  comma  1  e'  composta  da
          cinque membri, nominati dal Ministro dell'economia e  delle
          finanze,  di  concerto  con  i   Ministri   del   commercio
          internazionale e della giustizia, tra esperti dotati di una
          specifica e comprovata  specializzazione  professionale  in
          materia di  infrazioni  valutarie  ed  antiriciclaggio.  Il
          presidente  fissa  l'ordine  del  giorno  dei  lavori,   il
          calendario delle sedute,  nel  numero  massimo  di  ottanta
          l'anno, e designa i relatori per la trattazione dei singoli
          affari. 
              3. La Commissione delibera validamente con la  presenza
          della maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza dei voti
          dei membri presenti. In caso di parita',  prevale  il  voto
          del presidente. La Commissione da' il suo  parere  motivato
          sulle infrazioni, formulando le proposte sulla tipologia  e
          sulla misura delle sanzioni  che  ritiene  applicabili.  La
          Commissione ha facolta' di  richiedere  alle  Autorita'  di
          vigilanza di settore, alle  Autorita'  competenti  ed  alla
          Guardia di finanza di integrare gli accertamenti compiuti. 
              4. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
          proprio  decreto,  stabilisce  l'emolumento  spettante   ai
          componenti della Commissione, nel rispetto  dei  limiti  di
          spesa fissati dal successivo articolo 8. 
              5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, udito  il
          parere  della  Commissione  consultiva  per  le  infrazioni
          valutarie  ed  antiriciclaggio,   determina   con   decreto
          motivato la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il
          pagamento, precisandone modalita' e termini secondo  quanto
          previsto dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981,  n.
          689. 
              6. I commi 1 e  2  dell'articolo  32  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 31 marzo  1988,  n.  148,  sono
          abrogati." 
              "Art. 2.  Commissione  per  l'esame  delle  istanze  di
          indennizzi e contributi relative alle  perdite  subite  dai
          cittadini italiani nei territori  ceduti  alla  Jugoslavia,
          nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex
          Colonie ed in altri Paesi. 
              1. Le Commissioni interministeriali di cui all'articolo
          3, commi 2 e 3, della legge 29 gennaio 1994,  n.  98,  sono
          soppresse. 
              2. Le competenze delle Commissioni soppresse  ai  sensi
          del comma 1 del presente articolo sono  attribuite  ad  una
          Commissione interministeriale denominata  «Commissione  per
          l'esame delle istanze di indennizzi e  contributi  relative
          alle perdite subite dai cittadini  italiani  nei  territori
          ceduti alla Jugoslavia, nella  Zona  B  dell'ex  territorio
          libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi». 
              3. La Commissione e' costituita da: 
              a)  un  magistrato  di  Cassazione  con   funzioni   di
          presidente di sezione di  Cassazione  o  un  magistrato  di
          altre magistrature con qualifica e funzioni equiparate,  in
          servizio o a riposo, che la presiede; 
              b) un consigliere di  Cassazione  o  del  Consiglio  di
          Stato, con funzione di vice presidente della Commissione; 
              c) un magistrato della Corte dei conti; 
              d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri; 
              e) un  rappresentante  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze - Dipartimento del tesoro; 
              f) un  rappresentante  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello Stato; 
              g) un  rappresentante  dell'Avvocatura  generale  dello
          Stato; 
              h) un rappresentante dell'Agenzia del territorio; 
              i) un rappresentante del Ministero dell'interno; 
              l)  un  rappresentante  per  ciascuna  delle   seguenti
          categorie di danneggiati,  nominati  dalla  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri, su designazione delle  associazioni
          piu' rappresentative: 
              1) nelle ex colonie; 
              2) in Albania; 
              3) in Tunisia; 
              4) in Libia; 
              5) in Etiopia; 
              6) in altri Paesi; 
              m) due rappresentanti  dei  danneggiati  nei  territori
          ceduti all'ex Jugoslavia e nella Zona B dell'ex  Territorio
          libero di Trieste, nominati dalla Presidenza del  Consiglio
          dei  Ministri,  su  designazione  delle  associazioni  piu'
          rappresentative. 
              4. Le funzioni di  segreteria  della  Commissione  sono
          svolte da due  funzionari  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze di qualifica non  inferiore  a  C2,  che  non
          percepiscono alcun compenso per le attivita' relative  alla
          Commissione. 
              5. La Commissione puo' nominare nel proprio ambito, ove
          opportuno, una o piu' sottocommissioni, composte da  cinque
          membri, di  cui  due  rappresentanti  dei  danneggiati.  Le
          sottocommissioni sottopongono alla Commissione  le  proprie
          determinazioni, per l'approvazione definitiva. 
              6. I componenti della  Commissione  sono  nominati  dal
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   con   proprio
          decreto. Per ciascun componente effettivo  e'  nominato  un
          supplente. Alle adunanze della Commissione partecipa, senza
          diritto  di  voto,  un  esperto  di  estimo,   scelto   dal
          presidente tra funzionari  del  Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze  o  dell'Agenzia  del  territorio.  Per   la
          validita' delle adunanze della  Commissione  e'  necessario
          l'intervento  di  almeno  dodici  componenti,  compreso  il
          presidente o il vice presidente. A parita' di voti  prevale
          quello  del  presidente.  I  relatori  sono  nominati   dal
          presidente, secondo  criteri  oggettivi  e  predeterminati,
          deliberati dalla stessa Commissione. 
              7. La Commissione formula motivate proposte vincolanti,
          assunte, ove necessario,  anche  in  via  di  equita',  che
          vengono  trascritte  in  apposito  verbale  entro  il  mese
          successivo alla data dell'adunanza. Le deliberazioni  della
          Commissione  sono  trasmesse  ai  competenti   uffici   del
          Ministero dell'economia e delle finanze, per la  definitiva
          approvazione  da  parte  di  questi   ultimi   e   per   la
          comunicazione   agli   interessati,    entro    tre    mesi
          dall'approvazione dei verbali. 
              8. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
          proprio  decreto,  stabilisce  l'emolumento  spettante   ai
          componenti della Commissione, nel rispetto  dei  limiti  di
          spesa fissati dal successivo articolo 8. 
              9. L'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994,  n.  98  e
          l'articolo 10 del  decreto-legge  8  gennaio  1996,  n.  6,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n.
          110, sono abrogati.". 
              Il  testo   dell'articolo   11   del   citato   decreto
          legislativo 13 agosto 2010, n.  141,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art.  11  Integrazioni  al  decreto   legislativo   1°
          settembre 1993, n. 385,  per  l'esercizio  dell'agenzia  in
          attivita' finanziaria e della mediazione creditizia 
              1.  Dopo  il  titolo  VI  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, e' inserito il seguente: 
              «Titolo  VI-bis.  AGENTI  IN  ATTIVITA'  FINANZIARIA  E
          MEDIATORI CREDITIZI 
              Art. 128-quater. Agenti in attivita' finanziaria 
              1. E' agente in attivita' finanziaria il  soggetto  che
          promuove e conclude contratti relativi alla concessione  di
          finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla  prestazione  di
          servizi di pagamento, su mandato  diretto  di  intermediari
          finanziari previsti dal titolo V,  istituti  di  pagamento,
          istituti di moneta elettronica, banche  o  Poste  Italiane.
          Gli  agenti  in  attivita'  finanziaria  possono   svolgere
          esclusivamente l'attivita'  indicata  nel  presente  comma,
          nonche' attivita' connesse o strumentali. 
              2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico
          dell'attivita'  di  agente  in  attivita'  finanziaria   e'
          riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto
          dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies. 
              3. [Fermo restando la  riserva  di  attivita'  prevista
          dall'articolo 30 del decreto legislativo 24 febbraio  1998,
          n. 58, e in deroga a quanto previsto al comma 1, gli agenti
          in attivita'  finanziaria  possono  svolgere  attivita'  di
          promozione e collocamento di contratti relativi a  prodotti
          bancari su mandato diretto  di  banche  ed  a  prodotti  di
          Bancoposta su mandato diretto  di  Poste  Italiane  S.p.A.;
          tale  attivita'  da'  titolo   all'iscrizione   nell'elenco
          previsto al comma 2, nel  rispetto  dei  requisiti  di  cui
          all'articolo 128-quinquies]. 
              4. Gli agenti in attivita' finanziaria svolgono la loro
          attivita' su mandato di un solo  intermediario  o  di  piu'
          intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Nel  caso  in
          cui  l'intermediario  conferisca  un   mandato   solo   per
          specifici  prodotti  o  servizi,  e'  tuttavia   consentito
          all'agente, al fine di offrire l'intera gamma di prodotti o
          servizi, di assumere due ulteriori mandati. 
              5. Il mandante risponde solidalmente dei danni  causati
          dall'agente in attivita' finanziaria, anche se  tali  danni
          siano  conseguenti  a  responsabilita'  accertata  in  sede
          penale. 
              6. Gli agenti che prestano esclusivamente i servizi  di
          pagamento sono iscritti in una sezione speciale dell'elenco
          di cui al comma  2  quando  ricorrono  le  condizioni  e  i
          requisiti  stabiliti  con  regolamento  adottato  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto  1988,  n.  400,
          dal Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la
          Banca d'Italia. I  requisiti  tengono  conto  del  tipo  di
          attivita'  svolta.  Ai  soggetti  iscritti  nella   sezione
          speciale non si applicano il secondo periodo del comma 1  e
          il comma 4. 
              7.  La  riserva  di  attivita'  prevista  dal  presente
          articolo non si applica agli agenti che prestano servizi di
          pagamento per conto di istituti  di  moneta  elettronica  o
          istituti di pagamento comunitari.  Al  fine  di  consentire
          l'esercizio  dei  controlli  e  l'adozione   delle   misure
          previste dall'articolo 128-duodecies  nonche'  dal  decreto
          legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'agente  che  presta
          servizi di  pagamento  per  conto  di  istituti  di  moneta
          elettronica o istituti  di  pagamento  comunitari  comunica
          all'Organismo previsto  all'articolo  128-undecies  l'avvio
          dell'operativita' sul territorio della Repubblica, i propri
          dati  aggiornati,  le  eventuali  variazioni   nonche'   la
          conclusione della propria attivita', utilizzando  la  posta
          elettronica certificata (PEC). Quando deve essere istituito
          il punto di contatto centrale, ai sensi  dell'articolo  42,
          comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.  231,
          le  comunicazioni  di  cui  al  precedente   periodo   sono
          effettuate  dallo  stesso  punto  di   contatto   per   via
          telematica. L'Organismo stabilisce  la  periodicita'  e  le
          modalita' di invio della comunicazione. 
              [8. I soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma  2
          dell'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
          n. 209, regolarmente  iscritti  nel  Registro  unico  degli
          intermediari   assicurativi   e   riassicurativi,   possono
          promuovere e concludere contratti relativi alla concessione
          di finanziamenti sotto qualsiasi forma o  alla  prestazione
          di servizi di  pagamento  su  mandato  diretto  di  banche,
          intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti  di
          pagamento o istituti di moneta  elettronica,  compagnie  di
          assicurazione, senza che sia  loro  richiesta  l'iscrizione
          nell'elenco  tenuto  dall'Organismo  di  cui   all'articolo
          128-undecies. Essi sono tuttavia tenuti alla  frequenza  di
          un  corso  di  aggiornamento  professionale  nelle  materie
          rilevanti  per  l'esercizio   dell'agenzia   in   attivita'
          finanziaria della  durata  complessiva  di  venti  ore  per
          biennio   realizzato   secondo   gli   standard    definiti
          dall'Organismo di cui all'articolo 128-undecies]. 
              Art.   128-quinquies.   Requisiti   per    l'iscrizione
          nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria 
              1.  L'iscrizione   all'elenco   di   cui   all'articolo
          128-quater,  comma  2,  e'  subordinata  al  ricorrere  dei
          seguenti requisiti: 
              a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana  o  di
          uno Stato  dell'Unione  europea  ovvero  di  Stato  diverso
          secondo le disposizioni dell'articolo  2  del  testo  unico
          delle    disposizioni     concernenti     la     disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          di cui al decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  e
          domicilio nel territorio della Repubblica; 
              b) per i soggetti diversi dalle persone  fisiche:  sede
          legale e  amministrativa  o,  per  i  soggetti  comunitari,
          stabile organizzazione nel territorio della Repubblica; 
              c)  requisiti  di  onorabilita'   e   professionalita',
          compreso  il  superamento  di  un  apposito  esame.  Per  i
          soggetti diversi dalle  persone  fisiche,  i  requisiti  si
          applicano   a   coloro    che    svolgono    funzioni    di
          amministrazione, direzione e controllo e, limitatamente  ai
          requisiti di onorabilita', anche a coloro che detengono  il
          controllo; 
              [d) stipula  di  una  polizza  di  assicurazione  della
          responsabilita' civile per i danni arrecati  nell'esercizio
          dell'attivita' derivanti da condotte proprie o di terzi del
          cui operato essi rispondono a norma di legge]; 
              e) per i soggetti diversi dalle  persone  fisiche  sono
          inoltre richiesti un oggetto sociale  conforme  con  quanto
          disposto dall'articolo 128-quater, comma 1, ed il  rispetto
          di  requisiti  patrimoniali,  organizzativi  e   di   forma
          giuridica. 
              1-bis. L'efficacia dell'iscrizione e' condizionata alla
          stipula   di   una   polizza   di    assicurazione    della
          responsabilita' civile per i danni arrecati  nell'esercizio
          dell'attivita' derivanti da condotte proprie o di terzi del
          cui operato gli agenti rispondono a norma di legge. 
              2.  La  permanenza  nell'elenco  e'   subordinata,   in
          aggiunta  ai  requisiti  indicati  ai  commi  1  e   1-bis,
          all'esercizio effettivo dell'attivita' e  all'aggiornamento
          professionale. 
              Art. 128-sexies. Mediatori creditizi 
              1. E' mediatore creditizio il  soggetto  che  mette  in
          relazione, anche attraverso attivita' di consulenza, banche
          o intermediari finanziari previsti  dal  titolo  V  con  la
          potenziale clientela per la  concessione  di  finanziamenti
          sotto qualsiasi forma. 
              2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico
          dell'attivita' di  mediatore  creditizio  e'  riservato  ai
          soggetti   iscritti   in   un   apposito   elenco    tenuto
          dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies. 
              3. Il mediatore creditizio puo' svolgere esclusivamente
          l'attivita' indicata al comma 1 nonchee' attivita' connesse
          o strumentali. 
              4. Il mediatore creditizio svolge la propria  attivita'
          senza essere legato ad alcuna delle parti da  rapporti  che
          ne possano compromettere l'indipendenza. 
              Art.   128-septies.    Requisiti    per    l'iscrizione
          nell'elenco dei mediatori creditizi 
              1.  L'iscrizione  nell'elenco   di   cui   all'articolo
          128-sexies,  comma  2,  e'  subordinata  al  ricorrere  dei
          seguenti requisiti: 
              a)  forma  di  societa'  per  azioni,  di  societa'  in
          accomandita  per  azioni,  di  societa'  a  responsabilita'
          limitata o di societa' cooperativa; 
              b) sede legale  e  amministrativa  o,  per  i  soggetti
          comunitari, stabile  organizzazione  nel  territorio  della
          Repubblica; 
              c)  oggetto  sociale  conforme  con   quanto   previsto
          dall'articolo 128-sexies, comma 3, e rispetto dei requisiti
          di organizzazione; 
              d)  possesso  da  parte  di  coloro  che  detengono  il
          controllo  e  dei  soggetti  che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione, direzione e  controllo  dei  requisiti  di
          onorabilita'; 
              e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni
          di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti  di
          professionalita', compreso il superamento  di  un  apposito
          esame; 
              f) [stipula  di  una  polizza  di  assicurazione  della
          responsabilita' civile, per i danni arrecati nell'esercizio
          dell'attivita' derivanti da condotte proprie o di terzi del
          cui operato essi rispondono a norma di legge]. 
              1-bis. La permanenza  nell'elenco  e'  subordinata,  in
          aggiunta  ai  requisiti  indicati  ai  commi  1  e   1-ter,
          all'esercizio effettivo dell'attivita' e  all'aggiornamento
          professionale. 
              1-ter. L'efficacia dell'iscrizione e' condizionata alla
          stipula   di   una   polizza   di    assicurazione    della
          responsabilita' civile per i danni arrecati  nell'esercizio
          dell'attivita' derivanti da condotte proprie o di terzi del
          cui operato i mediatori rispondono a norma di legge. 
              Art. 128-octies. Incompatibilita' 
              1. E' vietata  la  contestuale  iscrizione  nell'elenco
          degli agenti  in  attivita'  finanziaria  e  dei  mediatori
          creditizi. 
              2. I collaboratori di agenti in attivita' finanziaria e
          di mediatori creditizi sono persone fisiche e  non  possono
          svolgere contemporaneamente la propria attivita'  a  favore
          di piu' soggetti iscritti. 
              Art. 128-novies. Dipendenti e collaboratori 
              1. Gli agenti in attivita' finanziaria  e  i  mediatori
          creditizi  assicurano  e   verificano,   anche   attraverso
          l'adozione di adeguate  procedure  interne,  che  i  propri
          dipendenti e collaboratori  di  cui  si  avvalgono  per  il
          contatto  con  il  pubblico,  rispettino  le   norme   loro
          applicabili,  possiedano  i  requisiti  di  onorabilita'  e
          professionalita'   indicati   all'articolo   128-quinquies,
          lettera c), ad  esclusione  del  superamento  dell'apposito
          esame e all'articolo 128-septies,  lettere  d)  ed  e),  ad
          esclusione del superamento dell'apposito  esame,  e  curino
          l'aggiornamento professionale. Tali soggetti sono  comunque
          tenuti a superare una prova valutativa i cui contenuti sono
          stabiliti dall'Organismo di cui all'articolo 128-undecies. 
              2. Per il contatto  con  il  pubblico,  gli  agenti  in
          attivita'  finanziaria  che   siano   persone   fisiche   o
          costituiti in forma di societa' di persone si avvalgono  di
          dipendenti o  collaboratori  iscritti  nell'elenco  di  cui
          all'articolo 128-quater, comma 2. 
              3. I mediatori creditizi  e  gli  agenti  in  attivita'
          finanziaria  diversi  da  quelli  indicati   al   comma   2
          trasmettono all'Organismo di cui all'articolo  128-undecies
          l'elenco dei propri dipendenti e collaboratori. 
              4. Gli agenti in attivita' finanziaria  e  i  mediatori
          creditizi  rispondono   in   solido   dei   danni   causati
          nell'esercizio    dell'attivita'    dai    dipendenti     e
          collaboratori  di  cui  si  essi  si  avvalgono,  anche  in
          relazione a condotte penalmente sanzionate. 
              Art. 128-decies. Disposizioni di trasparenza e connessi
          poteri di controllo 
              1. Agli agenti in attivita'  finanziaria,  agli  agenti
          previsti dall'articolo 128-quater, comma 7, e ai  mediatori
          creditizi si applicano, in quanto compatibili, le norme del
          Titolo VI.  La  Banca  d'Italia  puo'  stabilire  ulteriori
          regole per garantire trasparenza e correttezza nei rapporti
          con la clientela. 
              2.  L'intermediario  mandante   risponde   alla   Banca
          d'Italia del rispetto delle disposizioni del Titolo  VI  da
          parte dei propri agenti in attivita' finanziaria. La  Banca
          d'Italia  puo'  effettuare  ispezioni  presso  l'agente  in
          attivita' finanziaria, anche avvalendosi della  Guardia  di
          Finanza che agisce con i  poteri  ad  essa  attribuiti  per
          l'accertamento dell'imposta sul  valore  aggiunto  e  delle
          imposte sui  redditi,  utilizzando  strutture  e  personale
          esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. 
              3. Fino al 31 dicembre 2013 la Banca d'Italia  esercita
          il controllo sugli agenti insediati in Italia per conto  di
          istituti di moneta  elettronica  o  istituto  di  pagamento
          comunitari per verificare l'osservanza  delle  disposizioni
          di  cui  al  comma  1  e  della  relativa   disciplina   di
          attuazione.  Il  punto  di   contatto   centrale   previsto
          dall'articolo 42,  comma  3,  del  decreto  legislativo  21
          novembre 2007, n. 231, risponde  alla  Banca  d'Italia  del
          rispetto delle disposizioni del Titolo VI  da  parte  degli
          agenti  insediati  in  Italia   dell'istituto   di   moneta
          elettronica o istituto di pagamento comunitari, che ad esso
          fanno capo. La Banca  d'Italia  puo'  effettuare  ispezioni
          presso gli agenti insediati in Italia per conto di istituti
          di moneta elettronica o istituto  di  pagamento  comunitari
          nonche' presso il punto di contatto anche avvalendosi della
          Guardia  di  Finanza  che  agisce  con  i  poteri  ad  essa
          attribuiti  per  l'accertamento  dell'imposta  sul   valore
          aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture
          e personale esistenti in  modo  da  non  determinare  oneri
          aggiuntivi. 
              4. Fino al 31 dicembre 2013 la Banca d'Italia  esercita
          il  controllo  sui  mediatori  creditizi   per   verificare
          l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1  e  della
          relativa disciplina di attuazione. La Banca  d'Italia  puo'
          effettuare ispezioni presso  i  mediatori  creditizi  anche
          avvalendosi della Guardia  di  Finanza  che  agisce  con  i
          poteri ad essa attribuiti per  l'accertamento  dell'imposta
          sul  valore  aggiunto  e   delle   imposte   sui   redditi,
          utilizzando strutture e personale esistenti in modo da  non
          determinare oneri aggiuntivi. 
              4-bis. Dal 1° gennaio 2014 il  controllo  sugli  agenti
          insediati  in  Italia  per  conto  di  istituti  di  moneta
          elettronica  o  istituti  di  pagamento  comunitari  e  sui
          mediatori  creditizi  per  verificare  l'osservanza   delle
          disposizioni di cui al comma 1 e della relativa  disciplina
          di attuazione e' esercitato dall'Organismo.  A  tali  fini,
          l'Organismo potra' effettuare ispezioni  anche  avvalendosi
          della Guardia di Finanza che agisce con i  poteri  ad  essa
          attribuiti  per  l'accertamento  dell'imposta  sul   valore
          aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture
          e personale esistenti in  modo  da  non  determinare  oneri
          aggiuntivi. 
              5. Il mediatore creditizio risponde anche del  rispetto
          del  titolo  VI  da   parte   dei   propri   dipendenti   e
          collaboratori. 
              Art. 128-undecies. Organismo 
              1.  E'  istituito  un  Organismo,  avente  personalita'
          giuridica di diritto privato, con autonomia  organizzativa,
          statutaria e finanziaria competente per la  gestione  degli
          elenchi  degli  agenti  in  attivita'  finanziaria  e   dei
          mediatori  creditizi.  L'Organismo  e'  dotato  dei  poteri
          sanzionatori necessari per lo svolgimento di tali compiti. 
              2.  I  primi   componenti   dell'organo   di   gestione
          dell'Organismo  sono  nominati  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  su  proposta  della  Banca
          d'Italia, e restano in carica tre anni  a  decorrere  dalla
          data   di   costituzione   dell'Organismo.   Il   Ministero
          dell'economia e delle finanze approva  con  regolamento  lo
          Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia. 
              3. L'Organismo provvede all'iscrizione negli elenchi di
          cui  all'articolo  128-quater,  comma  2,  e   all'articolo
          128-sexies,  comma  2,  previa   verifica   dei   requisiti
          previsti, e svolge ogni altra attivita' necessaria  per  la
          loro gestione; determina e riscuote i contributi e le altre
          somme dovute per l'iscrizione  negli  elenchi;  svolge  gli
          altri compiti previsti dalla legge. 
              4. L'Organismo verifica  il  rispetto  da  parte  degli
          agenti in attivita' finanziaria e dei  mediatori  creditizi
          della  disciplina  cui  essi  sono   sottoposti;   per   lo
          svolgimento dei propri compiti, l'Organismo puo' effettuare
          ispezioni e  puo'  chiedere  la  comunicazione  di  dati  e
          notizie e la trasmissione di atti e documenti,  fissando  i
          relativi termini. 
              Art. 128-duodecies. Disposizioni procedurali 
              1. Per il mancato  pagamento  dei  contributi  o  altre
          somme dovute ai fini dell'iscrizione negli elenchi  di  cui
          agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies,  comma  2,
          per  l'inosservanza   degli   obblighi   di   aggiornamento
          professionale,  la  violazione  di  norme   legislative   o
          amministrative  che  regolano  l'attivita'  di  agenzia  in
          attivita'  finanziaria  o  di  mediazione  creditizia,   la
          mancata comunicazione  o  trasmissione  di  informazioni  o
          documenti  richiesti,  l'Organismo  applica  nei  confronti
          degli iscritti: 
              a) il richiamo scritto; 
              a-bis) la sanzione pecuniaria  da  euro  cinquecento  a
          euro  cinquemila  nei  confronti  degli  iscritti   persone
          fisiche e la sanzione pecuniaria da euro mille fino  al  10
          per  cento  del  fatturato  nei  confronti  degli  iscritti
          persone giuridiche. Se il  vantaggio  ottenuto  dall'autore
          della violazione come conseguenza della  violazione  stessa
          e' superiore ai massimali indicati alla  presente  lettera,
          le  sanzioni  pecuniarie  sono  elevate  fino   al   doppio
          dell'ammontare  del  vantaggio   ottenuto,   purche'   tale
          ammontare sia determinabile. Chi con un'azione od omissione
          viola diverse disposizioni o commette piu' violazioni della
          stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la
          violazione piu' grave, aumentata sino al triplo. I proventi
          derivanti dalle sanzioni previste  dalla  presente  lettera
          affluiscono al bilancio dello Stato. 
              b) la sospensione dall'esercizio dell'attivita' per  un
          periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore  a  un
          anno; 
              c)  la  cancellazione  dagli  elenchi  previsti   dagli
          articoli 128-quater, comma 2 e 128-sexies, comma 2. 
              1-bis. In caso di inosservanza da parte  del  punto  di
          contatto centrale, ovvero, nel caso in cui non deve  essere
          istituito, da parte  degli  agenti  previsti  dall'articolo
          128-quater,  comma  7,  degli  obblighi   derivanti   dalle
          disposizioni nazionali ad essi applicabili, l'Organismo  ne
          da' comunicazione all'autorita'  del  Paese  d'origine.  Se
          mancano o risultano inadeguati i  provvedimenti  di  questa
          autorita'. L'Organismo informa il Ministero dell'economia e
          delle  finanze  che,  sentito  il  Ministero  degli  affari
          esteri, puo' vietare ai suddetti  agenti  di  intraprendere
          nuove operazioni nel territorio della  Repubblica,  dandone
          comunicazione all'autorita' del Paese d'origine. 
              1-ter. Nella determinazione delle sanzioni  di  cui  al
          comma 1, l'Organismo considera ogni  circostanza  rilevante
          e, in particolare, le seguenti, ove pertinenti: 
              a)la gravita' e la durata della violazione; 
              b)il grado di responsabilita'; 
              c)la  capacita'  finanziaria  del  responsabile   della
          violazione; 
              d)l'entita' del  vantaggio  ottenuto  o  delle  perdite
          evitate attraverso la violazione, nella misura in  cui  sia
          determinabile; 
              e)i  pregiudizi  cagionati  a   terzi   attraverso   la
          violazione; 
              f)il livello di  cooperazione  del  responsabile  della
          violazione con l'Organismo; 
              g)le  precedenti  violazioni  delle  disposizioni   che
          regolano l'attivita' di agenzia in  attivita'  finanziaria,
          di mediazione creditizia e di consulenza del credito. 
              h)le   potenziali    conseguenze    sistemiche    della
          violazione; 
              le misure adottate dal responsabile  della  violazione,
          successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare,
          in futuro, il suo ripetersi. 
              [2. Per le violazioni previste dal comma 1,  contestati
          gli addebiti  agli  interessati  e  valutate  le  deduzioni
          presentate entro trenta  giorni,  e'  applicata  una  delle
          misure di cui al comma  1,  tenuto  conto  della  rilevanza
          delle infrazioni accertate. La delibera di applicazione  e'
          pubblicata, per estratto, entro il termine di trenta giorni
          dalla data di notificazione, a cura e  spese  del  soggetto
          interessato,  su  almeno  due   quotidiani   a   diffusione
          nazionale, di cui uno economico]. 
              3. E' disposta altresi' la cancellazione dagli  elenchi
          di cui agli articoli 128-quater,  comma  2,  e  128-sexies,
          comma 2, nei seguenti casi: 
              a)  perdita  di  uno  dei   requisiti   richiesti   per
          l'esercizio dell'attivita'; 
              b) inattivita' protrattasi  per  oltre  un  anno  salvo
          comprovati motivi; 
              c) cessazione dell'attivita'. 
              4. L'agente in attivita'  finanziaria  e  il  mediatore
          creditizio  cancellati  ai  sensi  del  comma   1   possono
          richiedere  una  nuova  iscrizione  purche'  siano  decorsi
          cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione. 
              5.  In  caso  di  necessita'  e  urgenza,  puo'  essere
          disposta in via  cautelare  la  sospensione  dagli  elenchi
          previsti dagli articoli  128-quater  e  128-sexies  per  un
          periodo massimo di otto mesi,  qualora  sussistano  precisi
          elementi che facciano presumere gravi violazioni  di  norme
          legislative o amministrative che  regolano  l'attivita'  di
          agenzia  in   attivita'   finanziaria   o   di   mediazione
          creditizia. 
              6. L'Organismo annota  negli  elenchi  i  provvedimenti
          adottati ai sensi del comma 1, lettere b) e c). 
              Art.  128-terdecies.  Vigilanza  della  Banca  d'Italia
          sull'Organismo. 
              1. La  Banca  d'Italia  vigila  sull'Organismo  secondo
          modalita', dalla stessa stabilite, improntate a criteri  di
          proporzionalita' ed economicita' dell'azione di controllo e
          con  la  finalita'  di   verificare   l'adeguatezza   delle
          procedure   interne   adottate   dall'Organismo   per    lo
          svolgimento dei compiti a questo affidati. 
              2. Per le finalita'  indicate  al  comma  1,  la  Banca
          d'Italia puo' accedere al sistema informativo che  gestisce
          gli elenchi in forma elettronica, richiedere  all'Organismo
          la  comunicazione  periodica  di  dati  e  notizie   e   la
          trasmissione di atti e documenti con  le  modalita'  e  nei
          termini  dalla  stessa  stabiliti,   effettuare   ispezioni
          nonche'  richiedere  l'esibizione  dei   documenti   e   il
          compimento   degli   atti   ritenuti    necessari    presso
          l'Organismo, convocare i componenti dell'Organismo. 
              3.  Su  proposta  della  Banca  d'Italia,  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze puo' sciogliere gli organi di
          gestione e di controllo  dell'Organismo  qualora  risultino
          gravi  irregolarita'  nell'amministrazione,  ovvero   gravi
          violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o
          statutarie  che  regolano  l'attivita'  dello  stesso.   Il
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  provvede  agli
          adempimenti necessari alla ricostituzione degli  organi  di
          gestione  e  controllo  dell'Organismo,  assicurandone   la
          continuita' operativa, se necessario  anche  attraverso  la
          nomina di un commissario. La Banca d'Italia  puo'  disporre
          la rimozione di uno  o  piu'  componenti  degli  organi  di
          gestione e controllo in  caso  di  grave  inosservanza  dei
          doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle
          disposizioni  di  vigilanza,  nonche'   dei   provvedimenti
          specifici e  di  altre  istruzioni  impartite  dalla  Banca
          d'Italia,  ovvero  in  caso  di  comprovata  inadeguatezza,
          accertata  dalla  Banca   d'Italia,   all'esercizio   delle
          funzioni cui sono preposti. 
              4.  L'Organismo  informa   tempestivamente   la   Banca
          d'Italia degli atti  e  degli  eventi  di  maggior  rilievo
          relativi all'esercizio delle proprie funzioni e  trasmette,
          entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata
          sull'attivita' svolta  nell'anno  precedente  e  sul  piano
          delle attivita' predisposto per l'anno in corso. 
              Art. 128-quaterdecies. Ristrutturazione dei crediti. 
              1. Per l'attivita' di consulenza e gestione dei crediti
          a fini di ristrutturazione e recupero degli stessi,  svolta
          successivamente alla  costituzione  dell'Organismo  di  cui
          all'articolo 128-undecies, le  banche  e  gli  intermediari
          finanziari  possono  avvalersi  di  agenti   in   attivita'
          finanziaria  iscritti  nell'elenco  di   cui   all'articolo
          128-quater, comma 2.»."