Art. 3 
 
 
                       Ulteriori disposizioni 
 
  1. Il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  accede  a
titolo gratuito e in via telematica a tutte le informazioni contenute
nel PRA per ottemperare alle vigenti disposizioni,  anche  europee  e
rende  disponibili  al  PRA  i  dati   necessari   allo   svolgimento
dell'attivita'   di   riscossione   dell'imposta    provinciale    di
trascrizione. 
  2.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  in  materia  di   imposta
provinciale di trascrizione, contenute nell'articolo 56  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e quelle di cui all'articolo 17
del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta l'articolo 56 del decreto  legislativo  15
          dicembre 1997, n. 446 (Istituzione  dell'imposta  regionale
          sulle  attivita'  produttive,  revisione  degli  scaglioni,
          delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e  istituzione
          di  una  addizionale  regionale  a  tale  imposta,  nonche'
          riordino della disciplina dei tributi locali): 
              «Art. 56 (Imposta provinciale di trascrizione). - 1. Le
          province  possono,  con  regolamento   adottato   a   norma
          dell'articolo 52,  istituire  l'imposta  provinciale  sulle
          formalita' di trascrizione, iscrizione ed  annotazione  dei
          veicoli richieste  al  pubblico  registro  automobilistico,
          avente competenza nel  proprio  territorio,  ai  sensi  del
          regio decreto-legge 15  marzo  1927,  n.  436,  e  relativo
          regolamento di cui al regio  decreto  29  luglio  1927,  n.
          1814, e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
              1-bis. Le formalita' di cui al comma 1  possono  essere
          eseguite  su  tutto  il  territorio  nazionale   con   ogni
          strumento consentito dall'ordinamento  e  con  destinazione
          del gettito dell'imposta alla Provincia ove ha sede  legale
          o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o
          intestatario del veicolo. 
              2.  L'imposta  e'  applicata  sulla  base  di  apposita
          tariffa determinata secondo le modalita' di  cui  al  comma
          11, le cui misure  potranno  essere  aumentate,  anche  con
          successiva  deliberazione  approvata  nel  termine  di  cui
          all'articolo 54, fino ad un massimo del trenta  per  cento,
          ed e' dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta
          di formalita'. E' dovuta una sola  imposta  quando  per  lo
          stesso credito  ed  in  virtu'  dello  stesso  atto  devono
          eseguirsi  piu'  formalita'  di   natura   ipotecaria.   Le
          maggiorazioni di gettito conseguenti al suddetto  eventuale
          aumento non saranno computate ai fini della  determinazione
          dei parametri utilizzati ai sensi del  decreto  legislativo
          30 giugno 1997, n. 244, ai fini  della  perequazione  della
          capacita' fiscale tra province. 
              3. Le province notificano entro dieci giorni dalla data
          di  esecutivita'  copia   autentica   della   deliberazione
          istitutiva o  modificativa  delle  misure  dell'imposta  al
          competente  ufficio  provinciale  del   pubblico   registro
          automobilistico e all'ente che  provvede  alla  riscossione
          per gli adempimenti  di  competenza.  L'aumento  tariffario
          interessa le immatricolazioni effettuate e gli atti formati
          dalla sua decorrenza e, qualora  esso  sia  deliberato  con
          riferimento alla stessa annualita' in cui  e'  eseguita  la
          notifica prevista dal  presente  comma,  opera  dalla  data
          della notifica stessa. 
              4. Con lo stesso regolamento di  cui  al  comma  1,  le
          province disciplinano la liquidazione, la riscossione e  la
          contabilizzazione dell'imposta provinciale di  trascrizione
          e  i  relativi  controlli,  nonche'  l'applicazione   delle
          sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta
          stessa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18
          dicembre 1997, n.  471.  Tali  attivita',  se  non  gestite
          direttamente  ovvero  nelle  forme  di  cui  al   comma   5
          dell'articolo 52, sono affidate, a condizioni da  stabilire
          tra le  parti,  allo  stesso  concessionario  del  pubblico
          registro automobilistico il quale  riversa  alla  tesoreria
          della provincia titolare del tributo  ai  sensi  del  comma
          1-bis le somme riscosse inviando alla provincia  stessa  la
          relativa  documentazione.  In   ogni   caso   deve   essere
          assicurata l'esistenza di un archivio  nazionale  dei  dati
          fiscali relativi ai veicoli iscritti nel pubblico  registro
          automobilistico. L'imposta suppletiva ed i rimborsi  devono
          essere richiesti nel termine di tre anni dalla data in  cui
          la formalita' e' stata eseguita. 
              5. Le Province autonome di Trento e Bolzano  provvedono
          all'attuazione delle disposizioni di cui  al  comma  4,  in
          conformita' ai  rispettivi  statuti  e  relative  norme  di
          attuazione. 
              6. Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque
          effettuate nei confronti  dei  contribuenti  che  ne  fanno
          commercio, nonche' le cessioni degli stessi  a  seguito  di
          esercizio di riscatto da parte del locatario  a  titolo  di
          locazione  finanziaria,  non  sono  soggette  al  pagamento
          dell'imposta.  Per  gli  autoveicoli  muniti  di  carta  di
          circolazione per uso speciale ed  i  rimorchi  destinati  a
          servire detti  veicoli,  sempreche'  non  siano  adatti  al
          trasporto di cose,  l'imposta  e'  ridotta  ad  un  quarto.
          Analoga riduzione, da operarsi sull'imposta indicata  dalla
          tariffa approvata con decreto del Ministro delle finanze di
          cui al successivo comma 11, si applica per  i  rimorchi  ad
          uso abitazione per campeggio e simili. In caso  di  fusione
          tra societa' esercenti attivita' di  locazione  di  veicoli
          senza conducente, le  iscrizioni  e  le  trascrizioni  gia'
          esistenti al pubblico registro automobilistico relative  ai
          veicoli compresi nell'atto di fusione  conservano  la  loro
          validita' ed il loro grado a favore del cessionario,  senza
          bisogno di alcuna formalita' o annotazione. 
              7. Alle formalita' richieste ai sensi e per gli effetti
          dell'articolo 2688 del c.c. si applica un'imposta  pari  al
          doppio della relativa tariffa. 
              8. Relativamente agli atti societari e  giudiziari,  il
          termine per la richiesta delle formalita' e pagamento della
          relativa  imposta  decorre  a  partire   dal   sesto   mese
          successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese  e
          comunque entro 60 giorni dalla effettiva restituzione  alle
          parti a seguito dei rispettivi adempimenti. 
              9. Le controversie concernenti l'imposta provinciale di
          trascrizione, le sanzioni e  gli  accessori  sono  soggette
          alla giurisdizione delle commissioni tributarie secondo  le
          disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre  1992,  n.
          546. 
              10.  Le  formalita'  di  trascrizione,  iscrizione   ed
          annotazione respinte dagli uffici provinciali del  pubblico
          registro  automobilistico  anteriormente  al   1°   gennaio
          dell'anno dal quale ha effetto il  regolamento  di  cui  al
          comma 1, sono  soggette,  nel  caso  di  ripresentazione  a
          partire da tale data, alla disciplina relativa  all'imposta
          provinciale.   L'imposta   erariale   di   trascrizione   e
          l'addizionale  provinciale   eventualmente   versate   sono
          rimborsate rispettivamente dall'amministrazione finanziaria
          e dalla provincia su richiesta dei soggetti interessati. 
              11.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze   sono
          stabilite   le   misure   dell'imposta    provinciale    di
          trascrizione per tipo e potenza dei veicoli, in misura tale
          da garantire il complessivo gettito  dell'imposta  erariale
          di trascrizione, iscrizione e annotazione  dei  veicoli  al
          pubblico registro automobilistico e la relativa addizionale
          provinciale.». 
              - Si riporta l'articolo 17 del  decreto  legislativo  6
          maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di
          entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province,
          nonche'  di  determinazione  dei  costi  e  dei  fabbisogni
          standard nel settore sanitario): 
              «Art. 17  (Tributi  propri  connessi  al  trasporto  su
          gomma). - 1. A decorrere  dall'anno  2012  l'imposta  sulle
          assicurazioni contro la  responsabilita'  civile  derivante
          dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore,   esclusi   i
          ciclomotori, costituisce  tributo  proprio  derivato  delle
          province. Si applicano le  disposizioni  dell'articolo  60,
          commi 1, 3 e 5, del citato decreto legislativo n.  446  del
          1997. 
              2. L'aliquota dell'imposta di cui al comma 1 e' pari al
          12,5 per cento. A  decorrere  dall'anno  2011  le  province
          possono aumentare o  diminuire  l'aliquota  in  misura  non
          superiore  a  3,5  punti  percentuali.  Gli  aumenti  o  le
          diminuzioni delle aliquote avranno effetto dal primo giorno
          del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della
          delibera di variazione sul sito informatico  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze. Con decreto dirigenziale, da
          adottare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto, sono  disciplinate  le  modalita'  di
          pubblicazione delle suddette delibere di variazione. 
              3. Con provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate, da  adottarsi  entro  il  2011,  e'  approvato  il
          modello di denuncia dell'imposta sulle assicurazioni di cui
          alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e sono  individuati  i
          dati  da  indicare  nel  predetto  modello.  L'imposta   e'
          corrisposta con le  modalita'  del  capo  III  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
              4.  L'accertamento  delle  violazioni  alle  norme  del
          presente articolo compete alle amministrazioni provinciali.
          A  tal   fine   l'Agenzia   delle   entrate   con   proprio
          provvedimento  adegua  il  modello  di  cui  al   comma   3
          prevedendo  l'obbligatorieta'  della   segnalazione   degli
          importi, distinti per contratto ed  ente  di  destinazione,
          annualmente versati alle  province.  Per  la  liquidazione,
          l'accertamento, la riscossione, i  rimborsi,  le  sanzioni,
          gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta di cui
          al comma 1 si applicano le  disposizioni  previste  per  le
          imposte sulle assicurazioni di cui  alla  citata  legge  n.
          1216 del 1961. Le province  possono  stipulare  convenzioni
          non onerose con l'Agenzia delle entrate per l'espletamento,
          in tutto o  in  parte,  delle  attivita'  di  liquidazione,
          accertamento e riscossione  dell'imposta,  nonche'  per  le
          attivita' concernenti il relativo  contenzioso.  Sino  alla
          stipula delle predette convenzioni,  le  predette  funzioni
          sono svolte dall'Agenzia delle entrate. 
              5.  Abrogato  dall'articolo  28,   comma   11-bis   del
          decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti
          per la crescita, l'equita' e il  consolidamento  dei  conti
          pubblici), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22
          dicembre 2011, n. 214. 
              6. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, adottato ai sensi dell'articolo 56, comma 11,  del
          citato decreto legislativo n. 446 del  1997,  entro  trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, sono modificate le misure dell'imposta provinciale
          di trascrizione (IPT) di cui  al  decreto  ministeriale  27
          novembre 1998,  n.  435,  in  modo  che  sia  soppressa  la
          previsione specifica relativa alla  tariffa  per  gli  atti
          soggetti a I.V.A. e la  relativa  misura  dell'imposta  sia
          determinata secondo i criteri  vigenti  per  gli  atti  non
          soggetti ad IVA. 
              7. Con il disegno di legge di  stabilita',  ovvero  con
          disegno di legge ad essa collegato, il Governo promuove  il
          riordino dell'IPT di cui all'articolo 56 del citato decreto
          legislativo n. 446 del 1997, in conformita'  alle  seguenti
          norme generali: 
                a) individuazione del presupposto dell'imposta  nella
          registrazione del veicolo e relativa trascrizione, e  nelle
          successive intestazioni; 
                b)   individuazione   del   soggetto   passivo    nel
          proprietario e in ogni altro intestatario del  bene  mobile
          registrato; 
                c)   delimitazione   dell'oggetto   dell'imposta   ad
          autoveicoli, motoveicoli eccedenti una determinata  potenza
          e rimorchi; 
                d) determinazione uniforme dell'imposta per i veicoli
          nuovi e usati in relazione alla potenza del motore  e  alla
          classe di inquinamento; 
                e) coordinamento ed armonizzazione del vigente regime
          delle esenzioni ed agevolazioni; 
                f) destinazione del gettito alla provincia in cui  ha
          residenza o sede legale il soggetto passivo d'imposta. 
              8. Salvo quanto  previsto  dal  comma  6,  fino  al  31
          dicembre 2011 continua ad essere attribuita  alle  province
          l'IPT con le modalita' previste dalla vigente normativa. La
          riscossione puo' essere effettuata dall'ACI senza oneri per
          le  province,  salvo  quanto  previsto  dalle   convenzioni
          stipulate tra le province e l'ACI stesso.».