Art. 4 Relazione al Parlamento 1. Decorso un anno dalla data di introduzione del documento unico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Parlamento una relazione sugli effetti e sui risultati conseguiti evidenziando, in particolare, i risparmi conseguiti per l'utenza e gli effetti sull'organizzazione di ACI, sentita l'ACI, anche ai fini della valutazione sull'eventuale istituzione di un archivio unico presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ACI, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro ventiquattro mesi dall'introduzione del documento unico, sono definite le modalita' organizzative dell'eventuale archivio unico da istituirsi presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in modo da assicurare la riduzione dei costi di gestione dei dati relativi alla proprieta' e alla circolazione dei veicoli. Sono fatti salvi i diritti attivi e passivi dei contratti in essere alla data del predetto decreto.
Note all'art. 4: - Si riporta il comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «17 (Regolamenti). - (Omissis). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. (Omissis).».