Art. 4 
 
 
                       Relazione al Parlamento 
 
  1. Decorso un anno dalla data di introduzione del documento  unico,
il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  trasmette  al
Parlamento una relazione sugli effetti  e  sui  risultati  conseguiti
evidenziando, in particolare, i risparmi conseguiti  per  l'utenza  e
gli effetti sull'organizzazione di ACI, sentita l'ACI, anche ai  fini
della valutazione sull'eventuale istituzione  di  un  archivio  unico
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  2. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  su  proposta  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ACI,  da  adottarsi
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, entro ventiquattro mesi dall'introduzione del  documento  unico,
sono definite  le  modalita'  organizzative  dell'eventuale  archivio
unico da istituirsi presso il Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, in modo da assicurare la riduzione dei costi  di  gestione
dei dati relativi alla proprieta' e alla  circolazione  dei  veicoli.
Sono fatti salvi i diritti attivi e passivi dei contratti  in  essere
alla data del predetto decreto. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il comma 2 dell'articolo 17 della legge 23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
              «17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              (Omissis).».