Art. 5 
 
 
             Disposizioni di coordinamento e abrogazioni 
 
  1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 93: 
      1) il comma 5 e' sostituito dal seguente:  «5.  Per  i  veicoli
soggetti ad iscrizione nel P.R.A., nella carta di  circolazione  sono
annotati i dati attestanti la proprieta' e  lo  stato  giuridico  del
veicolo.»; 
      2) il comma 9 e' soppresso; 
      3) il comma 12 e' sostituito dal seguente: «12. Fermo  restando
quanto previsto  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  19
settembre  2000,  n.  358,  istitutivo  dello  sportello   telematico
dell'automobilista,  gli  adempimenti  amministrativi  previsti   dal
presente articolo e dagli articoli 94 e 103, comma 1, sono gestiti in
via telematica dagli uffici del  Dipartimento  per  i  trasporti,  la
navigazione, gli affari generali e del personale, quale centro  unico
di servizio,  attraverso  il  sistema  informativo  del  Dipartimento
stesso.»; 
    b) all'articolo 94: 
      1) il comma 1 e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  In  caso  di
trasferimento della proprieta' degli autoveicoli, dei  motoveicoli  e
dei  rimorchi  o  nel  caso  di  costituzione  dell'usufrutto  o   di
stipulazione  di  locazione  con  facolta'  di  acquisto,   l'ufficio
competente del Dipartimento per  i  trasporti,  la  navigazione,  gli
affari   generali   e   del   personale,   su   richiesta    avanzata
dall'acquirente  entro  sessanta  giorni  dalla  data   in   cui   la
sottoscrizione  dell'atto  e'  stata  autenticata  o   giudizialmente
accertata, provvede al rilascio di una nuova  carta  di  circolazione
nella quale sono annotati gli intervenuti mutamenti della  proprieta'
e dello stato giuridico del veicolo. Il competente ufficio del P.R.A.
provvede alla relativa trascrizione  ovvero,  in  caso  di  accertate
irregolarita', procede alla ricusazione della  formalita'  entro  tre
giorni dal ricevimento  delle  informazioni  e  delle  documentazioni
trasmesse, in via telematica, dall'ufficio  del  Dipartimento  per  i
trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale.»; 
      2) il comma 2 e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  In  caso  di
trasferimento  della  residenza  dell'intestatario  della  carta   di
circolazione, o di sede se si tratta di persona giuridica,  l'ufficio
competente del Dipartimento per  i  trasporti,  la  navigazione,  gli
affari generali e del personale procede all'aggiornamento della carta
di circolazione.»; 
      3) al comma 4, le parole: «dai commi 1  e  2»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dal comma 1» e le  parole:  «e  del  certificato  di
proprieta'» sono soppresse; 
    c) all'articolo 94-bis, comma 1, le parole: «, il certificato  di
proprieta' di cui al medesimo articolo» sono soppresse; 
    d) all'articolo 95: 
      1) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Duplicato  della
carta di circolazione»; 
      2) il comma 1 e' soppresso; 
      3) il comma 6 e' soppresso; 
    e) all'articolo 96: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ferme restando le
procedure  di  recupero   degli   importi   dovuti   per   le   tasse
automobilistiche,  l'ente  impositore,  anche  per  il  tramite   del
soggetto cui e' affidata la riscossione, qualora accerti  il  mancato
pagamento delle stesse per almeno tre anni consecutivi,  notifica  al
proprietario l'avviso dell'avvio del procedimento e,  in  assenza  di
giustificato motivo, ove non sia  dimostrato  l'effettuato  pagamento
entro trenta giorni dalla data di tale notifica,  chiede  all'ufficio
competente del Dipartimento per  i  trasporti,  la  navigazione,  gli
affari  generali  e  del   personale   la   cancellazione   d'ufficio
dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. Il predetto  ufficio
provvede al ritiro delle targhe e della carta di circolazione tramite
gli organi di polizia.»; 
      2) il comma 2 e' soppresso; 
    f) all'articolo 101: 
      1) al  comma  3,  la  parola:  «novanta»  e'  sostituita  dalla
seguente: «tre»; 
      2)  al  comma  4,  le   parole:   «su   apposita   segnalazione
dell'ufficio del P.R.A.,» sono soppresse; 
    g) all'articolo 103: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal  seguente:  «1.  Per  esportare
definitivamente  all'estero  autoveicoli,  motoveicoli  o   rimorchi,
l'intestatario o l'avente titolo chiede  all'ufficio  competente  del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari  generali  e
del personale la cancellazione dall'archivio nazionale dei veicoli  e
dal  P.R.A.,  restituendo  le  relative  targhe   e   la   carta   di
circolazione, secondo le procedure stabilite dal Dipartimento  stesso
nel  rispetto  delle  vigenti  norme  comunitarie  in   materia.   La
cancellazione e' disposta a  condizione  che  il  veicolo  sia  stato
sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non  anteriore  a
sei mesi rispetto  alla  data  di  richiesta  di  cancellazione.  Per
raggiungere i transiti  di  confine  per  l'esportazione  il  veicolo
cancellato puo' circolare su strada solo se munito del foglio di  via
e della targa provvisoria prevista dall'articolo 99.»; 
      2) al comma 2, le  parole:  «,  altresi'»  sono  soppresse,  le
parole: «agli uffici del P.R.A.» sono sostituite dalle seguenti:  «al
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la  navigazione,
gli affari  generali  e  del  personale»  e  il  secondo  periodo  e'
sostituito  dal  seguente:  «Il  predetto   ufficio   provvede   alla
cancellazione dall'archivio nazionale dei veicoli e ne da' notizia al
competente ufficio del  P.R.A.  per  la  cancellazione  dal  pubblico
registro automobilistico.»; 
    h) all'articolo 201, comma 1,  primo  periodo,  le  parole:  «dai
pubblici registri» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dall'archivio
nazionale dei veicoli e dal P.R.A.» e al quarto  periodo  le  parole:
«dai pubblici registri» sono sostituite dalle seguenti: «dal P.R.A.»; 
    i)  all'articolo  213,  comma  7,  le  parole:  «al  P.R.A.   per
l'annotazione nei propri registri» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«all'ufficio  competente  del  Dipartimento  per  i   trasporti,   la
navigazione, gli affari generali e del personale per l'annotazione al
P.R.A..»; 
    l) all'articolo 214-bis, comma 2, ultimo periodo, le parole:  «al
pubblico  registro  automobilistico  competente  per  l'aggiornamento
delle  iscrizioni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «all'ufficio
competente del Dipartimento per  i  trasporti,  la  navigazione,  gli
affari generali e del personale per l'aggiornamento delle  iscrizioni
al P.R.A..»; 
    m) all'articolo 214-ter, comma 1, quarto periodo, le parole:  «al
pubblico   registro   automobilistico   per   l'aggiornamento   delle
iscrizioni» sono sostituite dalle seguenti:  «all'ufficio  competente
del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali
e del personale per l'aggiornamento delle iscrizioni al P.R.A.»; 
    n) all'articolo 226: 
      1) al comma 6, le parole: «del certificato di proprieta',» sono
soppresse; 
      2) al comma 7, le parole: «dal P.R.A.,» sono soppresse. 
  2. All'articolo 231, comma 5,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  «A  tal
fine, entro novanta giorni dalla consegna del veicolo o del rimorchio
da parte del proprietario, il gestore  del  centro  di  raccolta,  il
concessionario o il titolare della succursale restituisce la carta di
circolazione   e   le   targhe   ad    uno    sportello    telematico
dell'automobilista che provvede secondo  le  procedure  previste  dal
decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.». 
  3. Con decreto del Presidente  della  Repubblica,  da  adottare  ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definite le disposizioni di coordinamento  relative  al
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 
  4. Con decreto del Presidente  della  Repubblica,  da  adottare  ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definite le disposizioni di coordinamento  relative  al
decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta l'articolo 93 del decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n.  285  (Nuovo  codice  della  strada),  come
          modificato dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 93 (Formalita'  necessarie  per  la  circolazione
          degli  autoveicoli,  motoveicoli  e  rimorchi).  -  1.  Gli
          autoveicoli, i  motoveicoli  e  i  rimorchi  per  circolare
          devono  essere  muniti  di  una  carta  di  circolazione  e
          immatricolati  presso  il  Dipartimento  per  i   trasporti
          terrestri. 
              2.  L'ufficio  competente  del   Dipartimento   per   i
          trasporti   terrestri   provvede   all'immatricolazione   e
          rilascia la carta di circolazione  intestandola  a  chi  si
          dichiara   proprietario   del   veicolo,   indicando,   ove
          ricorrano, anche le generalita'  dell'usufruttuario  o  del
          locatario con facolta' di  acquisto  o  del  venditore  con
          patto di riservato dominio, con le  specificazioni  di  cui
          all'art. 91. 
              3. La carta di circolazione non puo' essere  rilasciata
          se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o
          il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge. 
              4. Il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,
          con  propri  decreti,  stabilisce   le   procedure   e   la
          documentazione  occorrente   per   l'immatricolazione,   il
          contenuto  della  carta  di  circolazione,  prevedendo,  in
          particolare per i rimorchi,  le  annotazioni  eventualmente
          necessarie per consentirne il traino. L'ufficio  competente
          del Dipartimento per i  trasporti  terrestri,  per  i  casi
          previsti dal comma 5,  da'  immediata  comunicazione  delle
          nuove immatricolazioni al Pubblico Registro Automobilistico
          gestito dall'A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990,  n.
          187. 
              5. Per i veicoli soggetti  ad  iscrizione  nel  P.R.A.,
          nella carta di circolazione sono annotati i dati attestanti
          la proprieta' e lo stato giuridico del veicolo. 
              6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati  nell'art.
          10,  comma  1,  e'  rilasciata  una   speciale   carta   di
          circolazione,     che     deve     essere      accompagnata
          dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo  stesso.
          Analogo speciale  documento  e'  rilasciato  alle  macchine
          agricole quando per le stesse ricorrono  le  condizioni  di
          cui all'art. 104, comma 8. 
              7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia
          stata rilasciata la carta di circolazione e' soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          422 ad euro 1.697. Alla  medesima  sanzione  e'  sottoposto
          separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario
          o il locatario con facolta' di acquisto o l'acquirente  con
          patto di riservato dominio. Dalla  violazione  consegue  la
          sanzione  amministrativa  accessoria  della  confisca   del
          veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
          titolo VI. 
              8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad  una
          motrice le cui  caratteristiche  non  siano  indicate,  ove
          prescritto, nella carta di circolazione  e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          85 ad euro 338. 
              9. (soppresso). 
              10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle
          Forze armate di cui all'art. 138,  comma  1,  ed  a  quelli
          degli enti e corpi equiparati ai sensi dell'art. 138, comma
          11; a tali veicoli si applicano le  disposizioni  dell'art.
          138. 
              11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego  dei
          servizi di polizia stradale  indicati  nell'art.  11  vanno
          immatricolati dall'ufficio competente del Dipartimento  per
          i trasporti terrestri, su richiesta del  corpo,  ufficio  o
          comando che utilizza tali veicoli per i servizi di  polizia
          stradale.  A  siffatto  corpo,  ufficio  o  comando   viene
          rilasciata, dall'ufficio competente del Dipartimento per  i
          trasporti terrestri che ha  immatricolato  il  veicolo,  la
          carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i  dati
          di  cui  al  comma  4,  l'indicazione  che  il  veicolo  e'
          destinato esclusivamente a servizio  di  polizia  stradale.
          Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche  di  tali
          veicoli. 
              12. Fermo restando  quanto  previsto  dal  decreto  del
          Presidente della Repubblica  19  settembre  2000,  n.  358,
          istitutivo dello sportello  telematico  dell'automobilista,
          gli  adempimenti  amministrativi  previsti   dal   presente
          articolo e dagli articoli 94 e 103, comma 1,  sono  gestiti
          in via telematica  dagli  uffici  del  Dipartimento  per  i
          trasporti,  la  navigazione,  gli  affari  generali  e  del
          personale, quale centro unico di  servizio,  attraverso  il
          sistema informativo del Dipartimento stesso.» 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   19
          settembre 2000, n. 358 (Regolamento recante  norme  per  la
          semplificazione    del    procedimento    relativo     alla
          immatricolazione,  ai  passaggi  di   proprieta'   e   alla
          reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei
          rimorchi (n. 29, allegato 1, della legge 8 marzo  1999,  n.
          50), e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  6  dicembre
          2000, n. 285. 
              - Si riporta l'articolo 94 del decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n.  285  (Nuovo  codice  della  strada),  come
          modificato dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 94 (Formalita' per il trasferimento di proprieta'
          degli  autoveicoli,  motoveicoli  e  rimorchi  e   per   il
          trasferimento di residenza dell'intestatario). - 1. In caso
          di trasferimento della proprieta'  degli  autoveicoli,  dei
          motoveicoli e dei  rimorchi  o  nel  caso  di  costituzione
          dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con  facolta'
          di acquisto, l'ufficio competente del  Dipartimento  per  i
          trasporti,  la  navigazione,  gli  affari  generali  e  del
          personale,  su  richiesta  avanzata  dall'acquirente  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  in  cui  la   sottoscrizione
          dell'atto e' stata autenticata o giudizialmente  accertata,
          provvede al rilascio di una  nuova  carta  di  circolazione
          nella quale sono annotati gli intervenuti  mutamenti  della
          proprieta'  e  dello  stato  giuridico  del   veicolo.   Il
          competente  ufficio  del  P.R.A.  provvede  alla   relativa
          trascrizione ovvero, in caso  di  accertate  irregolarita',
          procede alla ricusazione della formalita' entro tre  giorni
          dal ricevimento delle informazioni e  delle  documentazioni
          trasmesse, in via telematica, dall'ufficio del Dipartimento
          per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e  del
          personale. 
              2.   In   caso   di   trasferimento   della   residenza
          dell'intestatario della carta di circolazione, o di sede se
          si tratta di persona giuridica,  l'ufficio  competente  del
          Dipartimento per i trasporti, la  navigazione,  gli  affari
          generali e del personale  procede  all'aggiornamento  della
          carta di circolazione. 
              3.  Chi  non  osserva  le  disposizioni  stabilite  nel
          presente articolo e' soggetto alla sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma da euro 712 ad euro 3.558. 
              4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non  e'
          stato  richiesto,  nel  termine  stabilito  dal  comma   1,
          l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 356 ad euro 1.778. 
              4-bis. Fatto salvo quanto  previsto  dall'articolo  93,
          comma 2, gli atti, ancorche' diversi da quelli  di  cui  al
          comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione
          dell'intestatario della carta di  circolazione  ovvero  che
          comportino la disponibilita' del veicolo,  per  un  periodo
          superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso
          dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento
          sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni,  al
          Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed  i  sistemi
          informativi e statistici  al  fine  dell'annotazione  sulla
          carta  di   circolazione,   nonche'   della   registrazione
          nell'archivio di cui agli articoli 225,  comma  1,  lettera
          b), e 226, comma 5. In caso  di  omissione  si  applica  la
          sanzione prevista dal comma 3. 
              5. La carta di circolazione e' ritirata  immediatamente
          da chi accerta le violazioni previste nei commi 4  e  4-bis
          ed e' inviata all'ufficio competente del Dipartimento per i
          trasporti  terrestri,  che   provvede   al   rinnovo   dopo
          l'adempimento delle prescrizioni omesse. 
              6. Per gli atti di trasferimento  di  proprieta'  degli
          autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti  in  essere  fino
          alla data di entrata in vigore della presente  disposizione
          e'  consentito  entro  novanta  giorni   procedere,   senza
          l'applicazione     di     sanzioni,     alle     necessarie
          regolarizzazioni. 
              7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle
          tasse di circolazione e relative  soprattasse  e  accessori
          derivanti dalla titolarita'  di  beni  mobili  iscritti  al
          Pubblico  registro  automobilistico,   nella   ipotesi   di
          sopravvenuta   cessazione   dei   relativi   diritti,    e'
          sufficiente   produrre   ai   competenti   uffici    idonea
          documentazione attestante la  inesistenza  del  presupposto
          giuridico per l'applicazione della tassa. 
              8. In tutti i casi in cui e'  dimostrata  l'assenza  di
          titolarita' del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli
          uffici di cui al comma 1 procedono  all'annullamento  delle
          procedure di riscossione coattiva delle tasse,  soprattasse
          e accessori.». 
              - Si riporta l'articolo 94-bis del decreto  legislativo
          30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice  della  strada),  come
          modificato dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 94-bis. (Divieto  di  intestazione  fittizia  dei
          veicoli). - 1. La carta di circolazione di cui all'articolo
          93 e il certificato di circolazione di cui all'articolo  97
          non possono essere rilasciati qualora risultino  situazioni
          di intestazione o cointestazione simulate o che  eludano  o
          pregiudichino l'accertamento del responsabile civile  della
          circolazione di un veicolo. 
              2. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque
          richieda o abbia ottenuto il rilascio dei documenti di  cui
          al comma 1 in violazione di quanto  disposto  dal  medesimo
          comma 1  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma  da  euro  532  ad  euro  2.127.  La
          sanzione di cui al periodo precedente si  applica  anche  a
          chi abbia la materiale disponibilita' del veicolo al  quale
          si riferisce l'operazione, nonche' al soggetto proprietario
          dissimulato. 
              3. Il veicolo in relazione al quale sono  rilasciati  i
          documenti di cui al comma 1 in violazione  del  divieto  di
          cui  al  medesimo  comma  e'  soggetto  alla  cancellazione
          d'ufficio dal PRA e dall'archivio di cui agli articoli 225,
          comma  1,  lettera  b),  e  226,  comma  5.  In   caso   di
          circolazione  dopo  la  cancellazione,  si   applicano   le
          sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93.
          La cancellazione e' disposta su richiesta degli  organi  di
          polizia stradale che hanno accertato le violazioni  di  cui
          al comma 2 dopo che l'accertamento e' divenuto definitivo. 
              4.  Con  uno  o  piu'  decreti   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i  Ministri
          della   giustizia   e   dell'interno,   sono   dettate   le
          disposizioni applicative della disciplina recata dai  commi
          1, 2 e 3, con particolare riferimento all'individuazione di
          quelle situazioni  che,  in  relazione  alla  tutela  della
          finalita' di cui al comma 1  o  per  l'elevato  numero  dei
          veicoli coinvolti, siano tali da  richiedere  una  verifica
          che non ricorrano le circostanze di cui al  predetto  comma
          1.». 
              - Si riporta l'articolo 95 del decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n.  285  (Nuovo  codice  della  strada),  come
          modificato dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 95 (Duplicato della carta di circolazione). -  1.
          (soppresso). 
              1-bis.  Il  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti,  con   decreto   dirigenziale,   stabilisce   il
          procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema
          informatico, del duplicato  delle  carte  di  circolazione,
          anche  con  riferimento  ai  duplicati   per   smarrimento,
          deterioramento   o    distruzione    dell'originale,    con
          l'obiettivo della massima  semplificazione  amministrativa,
          anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla  legge
          8 agosto 1991, n. 264. 
              2. 
              3. 
              4. 
              5. 
              6. (soppresso). 
              7. Chiunque circola  senza  avere  con  se'  l'estratto
          della carta  di  circolazione  e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma  da  euro  25  ad
          euro 100.". 
              - Si riporta l'articolo 96 del decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n.  285  (Nuovo  codice  della  strada),  come
          modificato dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 96 (Adempimenti conseguenti al mancato  pagamento
          della  tassa  automobilistica).  -  1.  Ferme  restando  le
          procedure di recupero degli importi  dovuti  per  le  tasse
          automobilistiche, l'ente impositore, anche per  il  tramite
          del  soggetto  cui  e'  affidata  la  riscossione,  qualora
          accerti il mancato pagamento delle stesse  per  almeno  tre
          anni  consecutivi,  notifica   al   proprietario   l'avviso
          dell'avvio del procedimento e, in assenza  di  giustificato
          motivo, ove non sia dimostrato l'effettuato pagamento entro
          trenta  giorni  dalla  data  di   tale   notifica,   chiede
          all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la
          navigazione,  gli  affari  generali  e  del  personale   la
          cancellazione d'ufficio dall'archivio nazionale dei veicoli
          e dal P.R.A.. Il predetto ufficio provvede al ritiro  delle
          targhe e della carta di circolazione tramite gli organi  di
          polizia. 
              2. (soppresso). 
              2-bis. In caso di circolazione dopo la cancellazione si
          applicano le sanzioni amministrative  di  cui  al  comma  7
          dell'articolo 93.». 
              - Si riporta l'articolo 101 del decreto legislativo  30
          aprile 1992, n.  285  (Nuovo  codice  della  strada),  come
          modificato dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 101 (Produzione,  distribuzione,  restituzione  e
          ritiro delle targhe). - 1. La produzione e la distribuzione
          delle targhe dei veicoli a motore  o  da  essi  rimorchiati
          sono riservate allo Stato. Il Ministro delle infrastrutture
          e dei trasporti con proprio decreto,  sentito  il  Ministro
          dell'economia e dell'economia e delle  finanze,  stabilisce
          il prezzo di vendita delle targhe comprensivo del costo  di
          produzione e di una quota  di  maggiorazione  da  destinare
          esclusivamente alle attivita' previste dall'art. 208, comma
          2 [L'articolo 4, comma 4 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica  24  novembre  2001,  n.  474  (Regolamento   di
          semplificazione del  procedimento  di  autorizzazione  alla
          circolazione   di   prova   dei   veicoli),   ha   disposto
          l'abrogazione   del   presente   periodo   per   la   parte
          incompatibile con  l'articolo  2,  comma  5,  del  medesimo
          decreto del Presidente della Repubblica n. 474  del  2001].
          Il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  con
          proprio decreto, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e dell'economia e  delle  finanze,  assegna  annualmente  i
          proventi  derivanti  dalla  quota   di   maggiorazione   al
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella misura
          del  20  per  cento  e  al  Dipartimento  per  i  trasporti
          terrestri nella  misura  dell'80  per  cento.  Il  Ministro
          dell'economia  e   dell'economia   e   delle   finanze   e'
          autorizzato ad adottare, con propri decreti, le  necessarie
          variazioni di bilancio. 
              2.  Le  targhe   sono   consegnate   agli   intestatari
          dall'ufficio competente del Dipartimento  per  i  trasporti
          terrestri all'atto dell'immatricolazione dei veicoli. 
              3. Le targhe del veicolo e  il  relativo  documento  di
          circolazione   devono   essere    restituiti    all'ufficio
          competente del Dipartimento per i  trasporti  terrestri  in
          caso che l'interessato non ottenga l'iscrizione  al  P.R.A.
          entro tre giorni dal rilascio del documento stesso. 
              4. Nel caso di mancato adempimento  degli  obblighi  di
          cui al comma 3, l'ufficio competente del Dipartimento per i
          trasporti  terrestri,  provvede,  tramite  gli  organi   di
          polizia,  al  ritiro  delle  targhe  e   della   carta   di
          circolazione. 
              5. Chiunque abusivamente produce o distribuisce  targhe
          per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e' soggetto, se  il
          fatto non costituisce reato, alla  sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma da euro 422 ad euro 1.697. 
              6. La violazione di cui al comma 5 importa la  sanzione
          amministrativa  accessoria  della  confisca  delle  targhe,
          secondo le norme di cui al capo I, sezione II,  del  titolo
          VI.». 
              - Si riporta l'articolo 103 del decreto legislativo  30
          aprile 1992, n.  285  (Nuovo  codice  della  strada),  come
          modificato dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 103 (Obblighi conseguenti alla  cessazione  della
          circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi). - 1. Per
          esportare    definitivamente    all'estero     autoveicoli,
          motoveicoli o rimorchi, l'intestatario  o  l'avente  titolo
          chiede  all'ufficio  competente  del  Dipartimento  per   i
          trasporti,  la  navigazione,  gli  affari  generali  e  del
          personale  la  cancellazione  dall'archivio  nazionale  dei
          veicoli e dal P.R.A., restituendo le relative targhe  e  la
          carta di circolazione, secondo le procedure  stabilite  dal
          Dipartimento  stesso  nel  rispetto  delle  vigenti   norme
          comunitarie in materia.  La  cancellazione  e'  disposta  a
          condizione che il veicolo sia stato sottoposto a revisione,
          con esito positivo,  in  data  non  anteriore  a  sei  mesi
          rispetto alla  data  di  richiesta  di  cancellazione.  Per
          raggiungere i transiti di  confine  per  l'esportazione  il
          veicolo cancellato puo' circolare su strada solo se  munito
          del foglio  di  via  e  della  targa  provvisoria  prevista
          dall'articolo 99. 
              2. Le targhe ed i  documenti  di  circolazione  vengono
          ritirati d'ufficio tramite gli organi di  polizia,  che  ne
          curano la consegna al competente ufficio  del  Dipartimento
          per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e  del
          personale, nel caso che trascorsi centottanta giorni  dalla
          rimozione  del  veicolo  dalla   circolazione,   ai   sensi
          dell'art. 159, non sia stata denunciata la sua  sottrazione
          ovvero  il  veicolo  stesso   non   sia   stato   reclamato
          dall'intestatario dei  documenti  anzidetti  o  dall'avente
          titolo o venga demolito o alienato ai  sensi  dello  stesso
          articolo. Il predetto ufficio provvede  alla  cancellazione
          dall'archivio nazionale dei veicoli e  ne  da'  notizia  al
          competente ufficio  del  P.R.A  per  la  cancellazione  dal
          pubblico registro automobilistico. 
              3. 
              4. 
              5. Chiunque viola le disposizioni di  cui  al  comma  1
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 169 ad euro 680.». 
              - Si riporta l'articolo 201 del decreto legislativo  30
          aprile 1992, n.  285  (Nuovo  codice  della  strada),  come
          modificato dal presente decreto legislativo: 
              «Art.  201  (Notificazione  delle  violazioni).  -   1.
          Qualora  la  violazione  non  possa  essere  immediatamente
          contestata,  il  verbale,  con  gli   estremi   precisi   e
          dettagliati della  violazione  e  con  la  indicazione  dei
          motivi  che  hanno  reso   impossibile   la   contestazione
          immediata, deve, entro  novanta  giorni  dall'accertamento,
          essere  notificato  all'effettivo  trasgressore  o,  quando
          questi non sia stato identificato e si tratti di violazione
          commessa dal conducente di un veicolo a motore,  munito  di
          targa, ad uno dei soggetti indicati  nell'art.  196,  quale
          risulta dall'archivio nazionale dei veicoli  e  dal  P.R.A.
          alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la
          notificazione  deve  essere  fatta   all'intestatario   del
          contrassegno di identificazione. Nel caso  di  accertamento
          della  violazione  nei  confronti   dell'intestatario   del
          veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale  ai  sensi
          dell'articolo  134,  comma  1-bis,  la  notificazione   del
          verbale e' validamente eseguita quando sia stata effettuata
          presso   il   medesimo    domicilio    legale    dichiarato
          dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro
          dei soggetti  obbligati  sia  identificato  successivamente
          alla commissione della  violazione  la  notificazione  puo'
          essere effettuata agli stessi entro  novanta  giorni  dalla
          data in cui risultino dal P.R.A. o nell'archivio  nazionale
          dei  veicoli  l'intestazione  del  veicolo   e   le   altre
          indicazioni identificative  degli  interessati  o  comunque
          dalla data in cui la pubblica amministrazione e'  posta  in
          grado di provvedere alla loro  identificazione.  Quando  la
          violazione   sia   stata   contestata   immediatamente   al
          trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno  dei
          soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro cento
          giorni dall'accertamento della violazione. Per i  residenti
          all'estero  la  notifica  deve  essere   effettuata   entro
          trecentosessanta giorni dall'accertamento. 
              1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1,  nei
          seguenti casi la contestazione immediata non e'  necessaria
          e  agli  interessati  sono  notificati  gli  estremi  della
          violazione nei termini di cui al comma 1: 
                a) impossibilita' di raggiungere un veicolo  lanciato
          ad eccessiva velocita'; 
                b) attraversamento di un  incrocio  con  il  semaforo
          indicante la luce rossa; 
                c) sorpasso vietato; 
                d)  accertamento  della  violazione  in  assenza  del
          trasgressore e del proprietario del veicolo; 
                e)  accertamento  della  violazione  per   mezzo   di
          appositi apparecchi  di  rilevamento  direttamente  gestiti
          dagli   organi   di   Polizia   stradale   e   nella   loro
          disponibilita'    che    consentono    la    determinazione
          dell'illecito  in  tempo  successivo  poiche'  il   veicolo
          oggetto del rilievo e' a distanza dal posto di accertamento
          o comunque nell'impossibilita' di essere fermato  in  tempo
          utile o nei modi regolamentari; 
                f) accertamento effettuato con i dispositivi  di  cui
          all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno  2002,  n.  121,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2002,
          n. 168, e successive modificazioni; 
                g)  rilevazione  degli   accessi   di   veicoli   non
          autorizzati  ai  centri  storici,  alle  zone  a   traffico
          limitato, alle aree pedonali, o  della  circolazione  sulle
          corsie e sulle strade riservate  attraverso  i  dispositivi
          previsti dall'articolo 17, comma 133-bis,  della  legge  15
          maggio 1997, n. 127; 
                g-bis) accertamento  delle  violazioni  di  cui  agli
          articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167,  170,  171,
          193, 213  e  214,  per  mezzo  di  appositi  dispositivi  o
          apparecchiature di rilevamento. 
              1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis
          nei quali non e' avvenuta la  contestazione  immediata,  il
          verbale notificato agli interessati  deve  contenere  anche
          l'indicazione dei motivi  che  hanno  reso  impossibile  la
          contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b),
          f) e g) del comma 1-bis non e' necessaria la presenza degli
          organi di polizia stradale qualora  l'accertamento  avvenga
          mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono
          stati omologati ovvero approvati per  il  funzionamento  in
          modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere
          gestiti direttamente dagli organi di  polizia  stradale  di
          cui all'articolo 12, comma 1. 
              1-quater.  In   occasione   della   rilevazione   delle
          violazioni di cui al comma 1-bis, lettera  g-bis),  non  e'
          necessaria la presenza degli  organi  di  polizia  stradale
          qualora  l'accertamento  avvenga  mediante  dispositivi   o
          apparecchiature che sono stati omologati  ovvero  approvati
          per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali
          strumenti devono essere gestiti direttamente  dagli  organi
          di polizia stradale di cui  all'articolo  12,  comma  1,  e
          fuori dei  centri  abitati  possono  essere  installati  ed
          utilizzati  solo  sui  tratti  di  strada  individuati  dai
          prefetti,  secondo  le  direttive  fornite  dal   Ministero
          dell'interno, sentito il Ministero delle  infrastrutture  e
          dei trasporti.  I  tratti  di  strada  di  cui  al  periodo
          precedente sono individuati  tenendo  conto  del  tasso  di
          incidentalita'    e    delle    condizioni     strutturali,
          plano-altimetriche e di traffico. 
              2. Qualora la residenza, la dimora o il  domicilio  del
          soggetto cui deve essere effettuata la notifica  non  siano
          noti, la notifica stessa non e' obbligatoria nei  confronti
          di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti  di  cui
          al comma 1. 
              2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del
          verbale all'effettivo trasgressore ed agli  altri  soggetti
          obbligati  possono  essere  assunte   anche   dall'Anagrafe
          tributaria. 
              3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli  organi
          indicati  nell'art.  12,  dei  messi  comunali  o   di   un
          funzionario  dell'amministrazione  che  ha   accertato   la
          violazione,  con  le  modalita'  previste  dal  codice   di
          procedura civile, ovvero a mezzo della  posta,  secondo  le
          norme sulle notificazioni a  mezzo  del  servizio  postale.
          Nelle medesime  forme  si  effettua  la  notificazione  dei
          provvedimenti di  revisione,  sospensione  e  revoca  della
          patente  di  guida  e  di  sospensione   della   carta   di
          circolazione.  Comunque,  le  notificazioni  si   intendono
          validamente eseguite quando  siano  fatte  alla  residenza,
          domicilio o sede del soggetto, risultante  dalla  carta  di
          circolazione  o   dall'archivio   nazionale   dei   veicoli
          istituito presso il Dipartimento per i trasporti  terrestri
          o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente. 
              4. Le spese di accertamento  e  di  notificazione  sono
          poste a carico di chi e' tenuto al pagamento della sanzione
          amministrativa pecuniaria. 
              5.  L'obbligo  di  pagare  la  somma  dovuta   per   la
          violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria,
          si  estingue  nei  confronti  del   soggetto   a   cui   la
          notificazione  non  sia  stata   effettuata   nel   termine
          prescritto. 
              5-bis. Nel  caso  di  accertamento  di  violazione  per
          divieto di fermata e di  sosta  ovvero  di  violazione  del
          divieto  di  accesso  o  transito  nelle  zone  a  traffico
          limitato, nelle aree pedonali o  in  zone  interdette  alla
          circolazione,  mediante   apparecchi   di   rilevamento   a
          distanza, quando dal pubblico  registro  automobilistico  o
          dal  registro  della  motorizzazione  il  veicolo   risulta
          intestato a soggetto  pubblico  istituzionale,  individuato
          con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  il  comando   o
          l'ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria
          per  comunicare  al  soggetto  intestatario   del   veicolo
          l'inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite  il
          responsabile dell'ufficio da cui dipende il conducente  del
          veicolo,  se  lo  stesso,  in  occasione   della   commessa
          violazione, si trovava in  una  delle  condizioni  previste
          dall'articolo 4 della legge 24 novembre 1981,  n.  689.  In
          caso di sussistenza dell'esclusione della  responsabilita',
          il comando o l'ufficio procedente  trasmette  gli  atti  al
          prefetto ai sensi dell'articolo 203 per l'archiviazione. In
          caso contrario, si procede alla  notifica  del  verbale  al
          soggetto interessato ai sensi dell'articolo 196,  comma  1;
          dall'interruzione della procedura fino  alla  risposta  del
          soggetto  intestatario  del  veicolo  rimangono  sospesi  i
          termini per la notifica.». 
              - Si riporta l'articolo 213 del decreto legislativo  30
          aprile 1992, n.  285  (Nuovo  codice  della  strada),  come
          modificato dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 213 (Misura cautelare del  sequestro  e  sanzione
          accessoria   della   confisca   amministrativa).    -    1.
          Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la  sanzione
          accessoria  della  confisca  amministrativa,  l'organo   di
          polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del
          veicolo  o  delle  altre  cose  oggetto  della   violazione
          facendone  menzione  nel  verbale  di  contestazione  della
          violazione. 
              2. Salvo quanto previsto dal comma  2-quinquies,  nelle
          ipotesi di cui al comma 1, il proprietario ovvero, in  caso
          di sua assenza, il conducente del veicolo o altro  soggetto
          obbligato in solido, e' nominato custode con  l'obbligo  di
          depositare  il  veicolo  in  un  luogo  di  cui  abbia   la
          disponibilita' o di custodirlo,  a  proprie  spese,  in  un
          luogo non sottoposto a pubblico passaggio,  provvedendo  al
          trasporto in condizioni di sicurezza  per  la  circolazione
          stradale. Il documento di circolazione e' trattenuto presso
          l'ufficio di appartenenza dell'organo  di  polizia  che  ha
          accertato   la   violazione.   Il   veicolo   deve   recare
          segnalazione visibile  dello  stato  di  sequestro  con  le
          modalita' stabilite  nel  regolamento.  Di  cio'  e'  fatta
          menzione nel verbale di contestazione della violazione. 
              2-bis. Entro i trenta giorni successivi  alla  data  in
          cui, esauriti  i  ricorsi  anche  giurisdizionali  proposti
          dall'interessato o decorsi inutilmente  i  termini  per  la
          loro proposizione, e' divenuto definitivo il  provvedimento
          di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a
          proprie  spese  e  in  condizioni  di  sicurezza   per   la
          circolazione stradale,  presso  il  luogo  individuato  dal
          prefetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis.
          Decorso inutilmente il suddetto termine,  il  trasferimento
          del veicolo e' effettuato a cura dell'organo accertatore  e
          a spese del custode, fatta salva  l'eventuale  denuncia  di
          quest'ultimo   all'autorita'   giudiziaria    qualora    si
          configurino  a  suo  carico  estremi  di  reato.  Le   cose
          confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui
          appartiene  il  pubblico  ufficiale  che  ha  proceduto  al
          sequestro. Con decreto dirigenziale,  di  concerto  fra  il
          Ministero  dell'interno  e  l'Agenzia  del  demanio,   sono
          stabilite le modalita' di  comunicazione,  tra  gli  uffici
          interessati,  dei  dati  necessari  all'espletamento  delle
          procedure di cui al presente articolo. 
              2-ter.  All'autore  della  violazione  o  ad  uno   dei
          soggetti  con  il  medesimo  solidalmente   obbligati   che
          rifiutino di trasportare o custodire, a proprie  spese,  il
          veicolo, secondo le  prescrizioni  fornite  dall'organo  di
          polizia,  si  applica  la   sanzione   amministrativa   del
          pagamento di una somma da euro 1.835 ad euro 7.341, nonche'
          la sanzione  amministrativa  accessoria  della  sospensione
          della patente di guida da uno a tre mesi.  In  questo  caso
          l'organo di polizia  indica  nel  verbale  di  sequestro  i
          motivi che non hanno consentito l'affidamento  in  custodia
          del veicolo e ne dispone la rimozione ed il trasporto in un
          apposito luogo  di  custodia  individuato  ai  sensi  delle
          disposizioni dell'articolo 214-bis. La  liquidazione  delle
          somme dovute alla  depositeria  spetta  alla  prefettura  -
          ufficio territoriale del Governo.  Divenuto  definitivo  il
          provvedimento di confisca, la  liquidazione  degli  importi
          spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla  data  di
          trasmissione del provvedimento da parte del prefetto. 
              2-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 2-ter, l'organo
          di polizia provvede con il  verbale  di  sequestro  a  dare
          avviso  scritto  che,  decorsi  dieci  giorni,  la  mancata
          assunzione  della  custodia  del  veicolo  da   parte   del
          proprietario o, in sua vece, di altro dei soggetti indicati
          nell'articolo   196   o   dell'autore   della   violazione,
          determinera' l'immediato  trasferimento  in  proprieta'  al
          custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso  di
          grave  danneggiamento   o   deterioramento.   L'avviso   e'
          notificato dall'organo di polizia che procede al  sequestro
          contestualmente al verbale  di  sequestro.  Il  termine  di
          dieci giorni decorre dalla  data  della  notificazione  del
          verbale di sequestro al proprietario del veicolo o  ad  uno
          dei   soggetti   indicati   nell'articolo   196.    Decorso
          inutilmente  il  predetto  termine,  l'organo   accertatore
          trasmette gli atti al prefetto, il quale entro i successivi
          10 giorni, verificata la correttezza degli  atti,  dichiara
          il trasferimento in proprieta', senza oneri, del veicolo al
          custode, con conseguente cessazione di  qualunque  onere  e
          spesa di custodia a carico  dello  Stato.  L'individuazione
          del  custode-acquirente  avviene  secondo  le  disposizioni
          dell'articolo 214-bis. La somma  ricavata  dall'alienazione
          e' depositata, sino alla definizione  del  procedimento  in
          relazione al quale e' stato disposto il  sequestro,  in  un
          autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello  Stato.
          In  caso  di  confisca,  questa  ha  ad  oggetto  la  somma
          depositata;  in  ogni  altro  caso  la  medesima  somma  e'
          restituita all'avente diritto. Per le  altre  cose  oggetto
          del  sequestro  in  luogo  della  vendita  e'  disposta  la
          distruzione.  Per  le   modalita'   ed   il   luogo   della
          notificazione  si  applicano   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 201, comma 3.  Ove  risulti  impossibile,  per
          comprovate difficolta' oggettive, procedere  alla  notifica
          del verbale di sequestro integrato dall'avviso  scritto  di
          cui al presente comma, la notifica si ha per  eseguita  nel
          ventesimo  giorno  successivo  a   quello   di   affissione
          dell'atto  nell'albo   del   comune   dov'e'   situata   la
          depositeria. 
              2-quinquies. Quando oggetto della  sanzione  accessoria
          del sequestro amministrativo del veicolo e' un  ciclomotore
          o un motociclo, l'organo di polizia che procede dispone  la
          rimozione del veicolo  ed  il  suo  trasporto,  secondo  le
          modalita' previste dal regolamento, in un apposito luogo di
          custodia, individuato ai sensi dell'articolo 214-bis,  dove
          e' custodito per trenta giorni. Di cio' e'  fatta  menzione
          nel verbale  di  contestazione  della  violazione.  Decorsi
          trenta giorni dal  momento  in  cui  il  veicolo  e'  fatto
          trasportare nel luogo  di  custodia  individuato  ai  sensi
          dell'articolo 214-bis, il  proprietario  del  veicolo  puo'
          chiederne l'affidamento in custodia secondo le disposizioni
          del comma  2.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni del comma 2-bis.  Le  disposizioni  del  comma
          2-quater si applicano decorsi trenta giorni dal momento  in
          cui  il   veicolo   e'   stato   sottoposto   a   sequestro
          amministrativo. 
              2-sexies. E' sempre disposta la confisca del veicolo in
          tutti i casi in cui un ciclomotore  o  un  motoveicolo  sia
          stato adoperato per commettere un reato, sia che  il  reato
          sia stato commesso da un conducente  maggiorenne,  sia  che
          sia stato commesso da un conducente minorenne. 
              3. Avverso il provvedimento  di  sequestro  e'  ammesso
          ricorso al prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di
          rigetto  del  ricorso,  il  sequestro  e'  confermato.   La
          declaratoria di infondatezza dell'accertamento  si  estende
          alla  misura  cautelare  ed  importa  il  dissequestro  del
          veicolo. Quando ne ricorrono  i  presupposti,  il  prefetto
          dispone la  confisca  con  l'ordinanza-ingiunzione  di  cui
          all'articolo   204,   ovvero   con   distinta    ordinanza,
          stabilendo,  in  ogni  caso,  le  necessarie   prescrizioni
          relative alla sanzione accessoria. Il prefetto  dispone  la
          confisca del veicolo ovvero, nel caso  in  cui  questo  sia
          stato alienato, della somma ricavata  dall'alienazione.  Il
          provvedimento  di  confisca  costituisce  titolo  esecutivo
          anche per  il  recupero  delle  spese  di  trasporto  e  di
          custodia del veicolo. Nel caso in  cui  nei  confronti  del
          verbale  di  accertamento  o  dell'ordinanza-ingiunzione  o
          dell'ordinanza che dispone la sola  confisca  sia  proposta
          opposizione   innanzi   all'autorita'    giudiziaria,    la
          cancelleria del giudice  competente  da'  comunicazione  al
          prefetto,   entro   dieci   giorni,   della    proposizione
          dell'opposizione e dell'esito del relativo giudizio. 
              4. Chiunque, durante il periodo in cui  il  veicolo  e'
          sottoposto  al  sequestro,  circola  abusivamente  con   il
          veicolo stesso e' punito con la sanzione amministrativa del
          pagamento di una somma da euro  2.006  ad  euro  8.025.  Si
          applica  la  sanzione   amministrativa   accessoria   della
          sospensione della patente da uno a tre mesi. 
              5. 
              6. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica  se
          il veicolo appartiene a persone  estranee  alla  violazione
          amministrativa e  l'uso  puo'  essere  consentito  mediante
          autorizzazione amministrativa. 
              7. Il provvedimento con il quale e' stata  disposta  la
          confisca del veicolo e' comunicato dal prefetto all'ufficio
          competente   del   Dipartimento   per   i   trasporti,   la
          navigazione,  gli  affari  generali  e  del  personale  per
          l'annotazione al P.R.A.». 
              - Si riporta l'articolo 214-bis del decreto legislativo
          30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice  della  strada),  come
          modificato dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 214-bis. (Alienazione dei  veicoli  nei  casi  di
          sequestro amministrativo, fermo e confisca). - 1.  Ai  fini
          del trasferimento della proprieta', ai sensi degli articoli
          213, comma 2-quater, e 214, comma 1,  ultimo  periodo,  dei
          veicoli sottoposti a sequestro amministrativo  o  a  fermo,
          nonche' dell'alienazione dei veicoli confiscati  a  seguito
          di   sequestro   amministrativo,    l'individuazione    del
          custode-acquirente  avviene,  secondo   criteri   oggettivi
          riferibili al luogo o alla data di esecuzione del sequestro
          o del fermo, nell'ambito dei soggetti che  hanno  stipulato
          apposita convenzione con il Ministero  dell'interno  e  con
          l'Agenzia del demanio all'esito dello svolgimento  di  gare
          ristrette,  ciascuna  relativa   ad   ambiti   territoriali
          infraregionali. La convenzione ha ad oggetto  l'obbligo  ad
          assumere la custodia dei  veicoli  sottoposti  a  sequestro
          amministrativo o a fermo e di quelli confiscati  a  seguito
          del sequestro e ad  acquistare  i  medesimi  veicoli  nelle
          ipotesi di trasferimento  di  proprieta',  ai  sensi  degli
          articoli 213,  comma  2-quater,  e  214,  comma  1,  ultimo
          periodo, e di alienazione conseguente a confisca.  Ai  fini
          dell'aggiudicazione   delle   gare    le    amministrazioni
          procedenti tengono conto delle offerte economicamente  piu'
          vantaggiose  per  l'erario,  con  particolare  riguardo  ai
          criteri ed alle modalita' di  valutazione  del  valore  dei
          veicoli da acquistare ed all'ammontare delle tariffe per la
          custodia. I  criteri  oggettivi  per  l'individuazione  del
          custode-acquirente, indicati nel primo periodo del presente
          comma, sono definiti,  mediante  protocollo  d'intesa,  dal
          Ministero dell'interno e dalla Agenzia del demanio. 
              2. Fermo quanto  previsto  dagli  articoli  213,  comma
          2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, in  relazione  al
          trasferimento della proprieta'  dei  veicoli  sottoposti  a
          sequestro  amministrativo  o  a  fermo,   per   i   veicoli
          confiscati l'alienazione si perfeziona con la  notifica  al
          custode-acquirente, individuato ai sensi del comma  1,  del
          provvedimento   dal   quale   risulta   la   determinazione
          all'alienazione  da  parte  dell'Agenzia  del  demanio.  Il
          provvedimento   notificato   e'   comunicato    all'ufficio
          competente   del   Dipartimento   per   i   trasporti,   la
          navigazione,  gli  affari  generali  e  del  personale  per
          l'aggiornamento delle iscrizioni al P.R.A. 
              3. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          all'alienazione  dei  veicoli  confiscati  a   seguito   di
          sequestro amministrativo in deroga alle  norme  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 13  febbraio  2001,
          n. 189. 
              3-bis.  Tutte  le  trascrizioni  ed   annotazioni   nei
          pubblici registri relative agli atti  posti  in  essere  in
          attuazione delle operazioni previste dal presente  articolo
          e  dagli  articoli  213  e  214   sono   esenti,   per   le
          amministrazioni  dello  Stato,  da  qualsiasi  tributo   ed
          emolumento.». 
              - Si riporta l'articolo 214-ter del decreto legislativo
          30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice  della  strada),  come
          modificato dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 214-ter. (Destinazione dei veicoli confiscati). -
          1.  I  veicoli  acquisiti  dallo   Stato   a   seguito   di
          provvedimento definitivo  di  confisca  adottato  ai  sensi
          degli articoli  186,  commi  2,  lettera  c),  2-bis  e  7,
          186-bis, comma 6, e 187, commi 1 e  1-bis,  sono  assegnati
          agli  organi  di  polizia  che   ne   facciano   richiesta,
          prioritariamente per attivita' finalizzate a  garantire  la
          sicurezza della  circolazione  stradale,  ovvero  ad  altri
          organi dello Stato o ad altri enti pubblici  non  economici
          che ne facciano richiesta per finalita'  di  giustizia,  di
          protezione civile  o  di  tutela  ambientale.  Qualora  gli
          organi o enti di cui al periodo precedente  non  presentino
          richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se
          la procedura di vendita e' antieconomica, con provvedimento
          del  dirigente  del  competente   ufficio   del   Ministero
          dell'economia e  delle  finanze  e'  disposta  la  cessione
          gratuita o la distruzione del  bene.  Il  provvedimento  e'
          comunicato all'ufficio competente del  Dipartimento  per  i
          trasporti,  la  navigazione,  gli  affari  generali  e  del
          personale per l'aggiornamento delle iscrizioni al P.R.A. Si
          applicano le disposizioni  del  comma  3-bis  dell'articolo
          214-bis. 
              2. Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  l'articolo
          2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
          modificazioni, e l'articolo 301-bis del testo  unico  delle
          disposizioni legislative in materia  doganale,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43, e successive modificazioni, concernenti la gestione, la
          vendita o la distruzione dei beni mobili registrati.». 
              - Si riporta l'articolo 226 del decreto legislativo  30
          aprile 1992, n.  285  (Nuovo  codice  della  strada),  come
          modificato dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 226 (Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe
          nazionale). - 1. Presso il Ministero delle infrastrutture e
          dei  trasporti  e'  istituito  l'archivio  nazionale  delle
          strade,  che  comprende  tutte  le  strade   distinte   per
          categorie, come indicato nell'art. 2. 
              2. Nell'archivio nazionale,  per  ogni  strada,  devono
          essere indicati  i  dati  relativi  allo  stato  tecnico  e
          giuridico  della  strada,  al  traffico   veicolare,   agli
          incidenti e allo stato di percorribilita'  anche  da  parte
          dei veicoli classificati mezzi d'opera ai  sensi  dell'art.
          54, comma 1, lettera n), che eccedono  i  limiti  di  massa
          stabiliti nell'art. 62 e nel rispetto dei limiti  di  massa
          stabiliti nell'art. 10, comma 8. 
              3. La raccolta dei dati  avviene  attraverso  gli  enti
          proprietari della strada, che  sono  tenuti  a  trasmettere
          all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
          stradale  tutti  i  dati  relativi  allo  stato  tecnico  e
          giuridico   delle   singole   strade,   allo    stato    di
          percorribilita' da parte  dei  veicoli  classificati  mezzi
          d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), nonche'
          i dati risultanti dal censimento del traffico veicolare,  e
          attraverso il Dipartimento per i trasporti  terrestri,  che
          e' tenuta a trasmettere al suindicato Ispettorato  tutti  i
          dati relativi agli incidenti  registrati  nell'anagrafe  di
          cui al comma 10. 
              4. In attesa della attivazione dell'archivio  nazionale
          delle  strade,  la  circolazione  dei  mezzi  d'opera   che
          eccedono i limiti di massa stabiliti  nell'art.  62  potra'
          avvenire solo sulle strade o tratti di strade non  comprese
          negli  elenchi   delle   strade   non   percorribili,   che
          annualmente sono pubblicati  a  cura  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei  trasporti  nella  Gazzetta  Ufficiale
          sulla   base   dei   dati    trasmessi    dalle    societa'
          concessionarie,   per   le   autostrade   in   concessione,
          dall'A.N.A.S., per le autostrade e le strade statali, dalle
          regioni,  per  la  rimanente  viabilita'.  Il   regolamento
          determina i criteri e le modalita' per  la  formazione,  la
          trasmissione,  l'aggiornamento  e  la  pubblicazione  degli
          elenchi. 
              5. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri  e'
          istituito l'archivio nazionale  dei  veicoli  contenente  i
          dati relativi ai veicoli  di  cui  all'art.  47,  comma  1,
          lettere e), f), g), h), i), l), m) e n). 
              6. Nell'archivio  nazionale  per  ogni  veicolo  devono
          essere indicati i dati  relativi  alle  caratteristiche  di
          costruzione  e  di  identificazione,  all'emanazione  della
          carta di circolazione  e  a  tutte  le  successive  vicende
          tecniche e giuridiche del veicolo, agli incidenti in cui il
          veicolo sia stato coinvolto. Previa apposita  istanza,  gli
          uffici  del  Dipartimento   per   i   trasporti   terrestri
          rilasciano,  a  chi   ne   abbia   qualificato   interesse,
          certificazione relativa ai dati tecnici ed agli intestatari
          dei ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici; i
          relativi costi sono  a  totale  carico  del  richiedente  e
          vengono  stabiliti   con   decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti di concerto con il  Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
              7.  L'archivio  e'  completamente  informatizzato;   e'
          popolato ed aggiornato con i dati raccolti dal Dipartimento
          per   i   trasporti   terrestri,   dagli   organi   addetti
          all'espletamento dei servizi di  polizia  stradale  di  cui
          all'art. 12, dalle compagnie  di  assicurazione,  che  sono
          tenuti a trasmettere i dati, con le modalita' e  nei  tempi
          di cui al regolamento, al C.E.D.  del  Dipartimento  per  i
          trasporti terrestri. 
              8.  Nel  regolamento  sono   specificate   le   sezioni
          componenti l'archivio nazionale dei veicoli. 
              9. Le modalita' di accesso all'archivio sono  stabilite
          nel regolamento. 
              10. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri e'
          istituita l'anagrafe nazionale degli abilitati  alla  guida
          ai fini della sicurezza stradale. 
              11. Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per
          ogni  conducente,  i  dati  relativi  al  procedimento   di
          rilascio della patente,  nonche'  a  tutti  i  procedimenti
          successivi,  come  quelli  di  rinnovo,  di  revisione,  di
          sospensione,  di  revoca,  nonche'  i  dati  relativi  alle
          violazioni previste dal presente codice  e  dalla  legge  6
          giugno 1974, n. 298  che  comportano  l'applicazione  delle
          sanzioni accessorie e alle infrazioni commesse  alla  guida
          di un determinato veicolo, che comportano decurtazione  del
          punteggio di cui all'articolo 126-bis, agli  incidenti  che
          si  siano  verificati  durante  la  circolazione  ed   alle
          sanzioni comminate. 
              12.    L'anagrafe    nazionale     e'     completamente
          informatizzata;  e'  popolata  ed  aggiornata  con  i  dati
          raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri,  dalle
          prefetture,  dagli  organi  addetti  all'espletamento   dei
          servizi di polizia  stradale  di  cui  all'art.  12,  dalle
          compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i
          dati, con le modalita' e nei tempi di cui  al  regolamento,
          al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri. 
              13. Nel regolamento  per  l'esecuzione  delle  presenti
          norme  saranno  altresi'  specificati   i   contenuti,   le
          modalita' di impianto, di tenuta e di  aggiornamento  degli
          archivi e dell'anagrafe di cui al presente articolo.». 
              - Si riporta l'articolo 231 del decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152 (Norme  in  materia  ambientale),  come
          modificato dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 231  (Veicoli  fuori  uso  non  disciplinati  dal
          decreto legislativo 24  giugno  2003,  n.  209).  -  1.  Il
          proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio,  con
          esclusione di quelli disciplinati dal  decreto  legislativo
          24  giugno  2003,  n.  209,  che  intenda  procedere   alla
          demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un  centro  di
          raccolta per la messa  in  sicurezza,  la  demolizione,  il
          recupero dei materiali e la  rottamazione,  autorizzato  ai
          sensi degli  articoli  208,  209  e  210.  Tali  centri  di
          raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti
          di veicoli a motore. 
              2. Il proprietario di un  veicolo  a  motore  o  di  un
          rimorchio di cui al comma 1 destinato alla demolizione puo'
          altresi' consegnarlo ai  concessionari  o  alle  succursali
          delle case  costruttrici  per  la  consegna  successiva  ai
          centri di  cui  al  comma  1,  qualora  intenda  cedere  il
          predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro. 
              3. I veicoli a motore o i rimorchi di cui  al  comma  1
          rinvenuti  da  organi  pubblici   o   non   reclamati   dai
          proprietari e quelli acquisiti  per  occupazione  ai  sensi
          degli articoli 927,928, 929 e 923 del  codice  civile  sono
          conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei  casi
          e con le procedure determinate  con  decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con i  Ministri  dell'economia  e
          delle finanze, dell'ambiente e della tutela del  territorio
          e del mare e delle infrastrutture  e  dei  trasporti.  Fino
          all'adozione di tale decreto, trova applicazione il decreto
          22 ottobre 1999, n. 460. 
              4. I centri di raccolta ovvero  i  concessionari  o  le
          succursali   delle   case   costruttrici   rilasciano    al
          proprietario del veicolo o del rimorchio consegnato per  la
          demolizione un certificato dal quale deve risultare la data
          della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro,
          le  generalita'  del  proprietario   e   gli   estremi   di
          identificazione del veicolo, nonche' l'assunzione, da parte
          del gestore del centro stesso ovvero del  concessionario  o
          del titolare della succursale,  dell'impegno  a  provvedere
          direttamente alle pratiche di  cancellazione  dal  Pubblico
          registro automobilistico (PRA). 
              5. La cancellazione dal PRA dei veicoli e dei  rimorchi
          avviati a demolizione avviene  esclusivamente  a  cura  del
          titolare del centro di raccolta o del concessionario o  del
          titolare della succursale senza oneri di agenzia  a  carico
          del proprietario del veicolo o del rimorchio. A  tal  fine,
          entro novanta giorni  dalla  consegna  del  veicolo  o  del
          rimorchio da parte del proprietario, il gestore del  centro
          di  raccolta,  il  concessionario  o  il   titolare   della
          succursale restituisce la carta di circolazione e le targhe
          ad uno sportello telematico dell'automobilista che provvede
          secondo le procedure previste dal  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. 
              6. Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera
          il proprietario del veicolo dalla  responsabilita'  civile,
          penale e amministrativa connessa con  la  proprieta'  dello
          stesso. 
              7. I gestori dei centri di raccolta, i concessionari  e
          i titolari delle succursali delle case costruttrici di  cui
          ai commi 1 e 2 non possono alienare, smontare o distruggere
          i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo  smontaggio
          ed alla successiva riduzione in rottami  senza  aver  prima
          adempiuto ai compiti di cui al comma 5. 
              8. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia  e
          consegna  delle  targhe  e  dei   documenti   agli   uffici
          competenti devono essere annotati sull'apposito registro di
          entrata e di uscita dei veicoli da tenersi secondo le norme
          del regolamento di cui al  decreto  legislativo  30  aprile
          1992, n. 285. 
              9. Agli stessi obblighi di cui ai  commi  7  e  8  sono
          soggetti i responsabili dei  centri  di  raccolta  o  altri
          luoghi  di   custodia   di   veicoli   rimossi   ai   sensi
          dell'articolo 159 del decreto legislativo 30  aprile  1992,
          n. 285, nel  caso  di  demolizione  del  veicolo  ai  sensi
          dell'articolo 215, comma 4 del predetto decreto legislativo
          30 aprile 1992, n. 285. 
              10. E' consentito il commercio delle parti di  ricambio
          recuperate dalla demolizione dei veicoli  a  motore  o  dei
          rimorchi ad esclusione di quelle che abbiano attinenza  con
          la sicurezza dei veicoli. L'origine delle parti di ricambio
          immesse alla vendita deve risultare dalle fatture  e  dalle
          ricevute rilasciate al cliente. 
              11. Le parti di ricambio attinenti alla  sicurezza  dei
          veicoli sono cedute  solo  agli  esercenti  l'attivita'  di
          autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.  122,
          e,  per  poter  essere  utilizzate,  ciascuna  impresa   di
          autoriparazione e' tenuta a certificarne l'idoneita'  e  la
          funzionalita'. 
              12. L'utilizzazione delle parti di ricambio di  cui  ai
          commi 10 e 11 da parte delle imprese esercenti attivita' di
          autoriparazione deve risultare dalle fatture rilasciate  al
          cliente. 
              13. Entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della  parte  quarta  del  presente  decreto,  il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto con i Ministri delle attivita' produttive e  delle
          infrastrutture e dei trasporti,  emana  le  norme  tecniche
          relative   alle   caratteristiche   degli    impianti    di
          demolizione,  alle  operazioni  di  messa  in  sicurezza  e
          all'individuazione delle parti  di  ricambio  attinenti  la
          sicurezza di cui al comma 11.  Fino  all'adozione  di  tale
          decreto, si applicano i requisiti  relativi  ai  centri  di
          raccolta e le modalita' di trattamento dei veicoli  di  cui
          all'Allegato I del decreto legislativo 24 giugno  2003,  n.
          209.». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   19
          settembre 2000, n. 358 (Regolamento recante  norme  per  la
          semplificazione    del    procedimento    relativo     alla
          immatricolazione,  ai  passaggi  di   proprieta'   e   alla
          reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei
          rimorchi (n. 29, allegato 1, della L. 8 marzo 1999, n. 50),
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2000,  n.
          285. 
              - Si riporta i commi 1 e 2 dell'articolo 17 della legge
          23  agosto  1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
              «17. (Regolamenti). - 1.  Con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e) 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              Omissis» 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   16
          dicembre 1992, n.  495  (Regolamento  di  esecuzione  e  di
          attuazione del nuovo codice della  strada),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303, S.O.  n.
          134.