Art. 6 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le carte di circolazione e i certificati di proprieta', anche in
formato elettronico,  rilasciati  anteriormente  al  termine  di  cui
all'articolo 1,  comma  1,  mantengono  la  loro  validita'.  Qualora
divenga necessario provvedere alla loro nuova  emissione,  essi  sono
sostituiti dal documento unico. 
  2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
pubbliche interessate provvedono  all'attuazione  delle  disposizioni
del presente decreto con le risorse umane, strumentali e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  3. A decorrere dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto,  la
vigilanza  sull'ACI  e'   esercitata,   nell'ambito   delle   risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione  vigente,
dalla Presidenza del Consiglio dei  ministri  e,  limitatamente  alle
attivita'  del  PRA,  dal  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
trasporti, ferme restando le competenze del Ministero della giustizia
e dell'autorita' giudiziaria previste dalle disposizioni vigenti.