Art. 6 Disposizioni transitorie e finali 1. Le carte di circolazione e i certificati di proprieta', anche in formato elettronico, rilasciati anteriormente al termine di cui all'articolo 1, comma 1, mantengono la loro validita'. Qualora divenga necessario provvedere alla loro nuova emissione, essi sono sostituiti dal documento unico. 2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, la vigilanza sull'ACI e' esercitata, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e, limitatamente alle attivita' del PRA, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ferme restando le competenze del Ministero della giustizia e dell'autorita' giudiziaria previste dalle disposizioni vigenti.