Art. 11 Monitoraggio e criteri di ordinamento delle domande e gestione della clausola di salvaguardia 1. Il monitoraggio delle domande positivamente certificate, ai fini della individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, e' effettuato dall'INPS, sulla base della data di raggiungimento del requisito ridotto di cui all'articolo 2, comma 1, e, a parita' della stessa, della data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio. 2. Qualora l'onere finanziario accertato attraverso il procedimento di cui al comma 1 sia superiore allo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016, valutato anche in via prospettica, l'INPS provvede all'individuazione dei soggetti esclusi dal beneficio e al conseguente posticipo della decorrenza dell'indennita' loro dovuta sulla base del criterio di ordinamento previsto al comma 1. 3. Qualora dall'attivita' di monitoraggio prevista per ciascun anno residuino le necessarie risorse finanziarie, l'INPS provvede ad individuare nell'ambito delle domande di cui all'articolo 4, comma 3, positivamente certificate e sulla base del criterio di ordinamento di cui al comma 1, i soggetti per i quali e' possibile concedere il beneficio nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili. 4. All'espletamento delle attivita' di monitoraggio si provvede attraverso apposita conferenza di servizi indetta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da concludersi entro il 31 marzo dell'anno seguente a quello di presentazione delle domande.
Note all'art. 11: - Per il testo dell'art. 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990, si veda nelle note alle premesse.