Art. 12 
 
 
                        Invarianza dei costi 
 
  1.  Salvo   quanto   previsto   all'articolo   7,   comma   4,   le
amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle
disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.