Art. 4 
 
 
             Domanda di riconoscimento delle condizioni 
                     per l'accesso al beneficio 
 
  1.  Ai  fini  della  domanda  di  accesso  al  beneficio   di   cui
all'articolo 2 l'interessato presenta domanda per  il  riconoscimento
delle condizioni di cui all'articolo 3 alla sede INPS  di  residenza,
che ne rilascia ricevuta con annotazione della  data  e  dell'ora  di
ricezione. 
  2. I soggetti che si trovano o verranno  a  trovarsi  entro  il  31
dicembre 2017 nelle condizioni  di  cui  all'articolo  3,  presentano
domanda  per  il  riconoscimento  delle  condizioni  di  accesso   al
beneficio entro il 15 luglio 2017. I soggetti che verranno a trovarsi
nelle predette condizioni nel corso degli anni successivi  presentano
domanda di certificazione entro il 1° marzo di ciascun anno. 
  3. Le domande per il riconoscimento delle condizioni per  l'accesso
al beneficio presentate oltre il 15 luglio 2017 ed  il  1°  marzo  di
ciascun anno e, comunque, non oltre il 30 novembre  di  ciascun  anno
sono  prese  in  considerazione  esclusivamente  se   all'esito   del
monitoraggio di cui all'articolo 11 residuano le  necessarie  risorse
finanziarie. 
  4. Le condizioni per l'accesso al beneficio di cui  all'articolo  2
devono essersi realizzate gia' al momento della  presentazione  della
domanda di cui al comma 1, ad eccezione dei requisiti dell'anzianita'
contributiva, del periodo almeno  trimestrale  di  conclusione  della
prestazione per la disoccupazione di cui  all'articolo  3,  comma  1,
lettera a), e del periodo di svolgimento dell'attivita' lavorativa in
via continuativa di cui all'articolo 3,  comma  1,  lettera  d),  che
devono, comunque, maturare  entro  la  fine  dell'anno  in  corso  al
momento di presentazione della domanda.