IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento e del Consiglio del
20  maggio  2015  relativa  alla  prevenzione  dell'uso  del  sistema
finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che
modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE  della  Commissione  e,  in
particolare l'articolo 2, paragrafo 7; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea  2015  e,  in
particolare, l'articolo 15, comma 2, lettera l); 
  Vista la legge 17 gennaio 2000, n. 7, recante nuova disciplina  del
mercato dell'oro, anche in attuazione della  direttiva  98/80/CE  del
Consiglio, del 12 ottobre 1998; 
  Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  recante  il  Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 23 febbraio 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Udito il Garante per la protezione dei  dati  personali  espressosi
con parere del 9 marzo 2017; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 24 maggio 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
della  giustizia,  degli   affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale, dello sviluppo economico e dell'interno; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Nel presente decreto legislativo s'intendono per: 
  a) amministrazioni interessate: le amministrazioni e le istituzioni
competenti al rilascio di  autorizzazioni,  licenze  o  altri  titoli
abilitativi comunque denominati e titolari di poteri di controllo nei
confronti degli operatori compro oro; 
  b) attivita' di compro oro: l'attivita' commerciale consistente nel
compimento di operazioni di compro oro, esercitata in  via  esclusiva
ovvero in via secondaria rispetto all'attivita' prevalente; 
  c)  autorita'  competenti:  il  Ministero  dell'economia  e   delle
finanze, l'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) e la
Guardia di finanza che opera nei casi previsti dal  presente  decreto
attraverso il Nucleo speciale polizia valutaria; 
  d) cliente: il privato che, anche sotto forma di permuta,  acquista
o cede oggetti preziosi usati  ovvero  l'operatore  professionale  in
oro, di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, cui i medesimi  oggetti
sono ceduti; 
  e) dati identificativi del cliente: il nome e il cognome, il  luogo
e la data di nascita, la residenza anagrafica  e  il  domicilio,  ove
diverso dalla residenza, gli estremi del documento di identificazione
e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di  soggetti  diversi
da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato,
il codice fiscale; 
  f) decreto antiriciclaggio:  il  decreto  legislativo  21  novembre
2007, n. 231, e successive modificazioni; 
  g) denaro contante: le banconote e le monete metalliche, in euro  o
in valute estere, aventi corso legale; 
  h) metalli preziosi: i metalli definiti dall'articolo 1,  comma  1,
del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251; 
  i) mezzi di pagamento: il denaro contante, gli  assegni  bancari  e
postali,  gli  assegni  circolari  e  gli  altri   assegni   a   essi
assimilabili  o  equiparabili,  i  vaglia  postali,  gli  ordini   di
accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le  altre  carte
di pagamento, le polizze assicurative  trasferibili,  le  polizze  di
pegno  e  ogni  altro  strumento  a  disposizione  che  permetta   di
trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi,
valori o disponibilita' finanziarie; 
  l) OAM: indica l'Organismo per  la  gestione  degli  elenchi  degli
agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi,  ai  sensi
dell'articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385; 
  m) oggetto prezioso usato: un oggetto in oro  o  in  altri  metalli
preziosi nella forma del prodotto finito  o  di  gioielleria,  ovvero
nella  forma  di  rottame,  cascame  o  avanzi  di  oro  e  materiale
gemmologico; 
  n) operatore compro oro: il soggetto, anche diverso  dall'operatore
professionale in oro di cui alla legge 17 gennaio  2000,  n.  7,  che
esercita l'attivita' di compro oro, previa  iscrizione  nel  registro
degli operatori compro oro; 
  o) operazione di compro oro: la compravendita,  all'ingrosso  o  al
dettaglio ovvero la permuta di oggetti preziosi usati; 
  p) operazione frazionata: un'operazione unitaria sotto  il  profilo
del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti
dal presente decreto, posta in  essere  attraverso  piu'  operazioni,
singolarmente inferiori ai predetti  limiti,  effettuate  in  momenti
diversi ed in un circoscritto  periodo  di  tempo  fissato  in  sette
giorni, ferma  restando  la  sussistenza  dell'operazione  frazionata
quando ricorrano elementi per ritenerla tale; 
  q) registro  degli  operatori  compro  oro:  il  registro  pubblico
informatizzato, istituito presso l'OAM, in cui gli  operatori  compro
oro  sono  tenuti  ad  iscriversi,  al  fine  del  lecito   esercizio
dell'attivita' di compro oro. 
 
          N O T E 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE) 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 76 della Costituzione cosi' recita: 
              «L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti.». 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - La direttiva  (UE)  2015/849  del  Parlamento  e  del
          Consiglio del 20  maggio  2015  relativa  alla  prevenzione
          dell'uso del sistema finanziario a fini  di  riciclaggio  o
          finanziamento del terrorismo, che modifica  il  regolamento
          (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del  Consiglio  e
          che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e
          del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE  della  Commissione
          e' pubblicata nella G.U.U.E. 5 giugno 2015, n. L 141. 
              - La legge 24  dicembre  2012,  n.  234  recante  norme
          generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          4 gennaio 2013, n. 3. 
              - L'art. 15, comma 2, lettera l) della legge 12  agosto
          2016, n. 170, recante delega al Governo per il  recepimento
          delle  direttive  europee  e  l'attuazione  di  altri  atti
          dell'Unione europea - legge di  delegazione  europea  2015,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.  204
          del 1° settembre 2016, cosi' recita: 
              «Art. 15 (Delega al Governo per  il  recepimento  della
          direttiva  (UE)  2015/849  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 20 maggio 2015,  relativa  alla  prevenzione
          dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di
          finanziamento del terrorismo, che modifica  il  regolamento
          (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del  Consiglio  e
          che abroga la direttiva 2006/60/CE del Parlamento europeo e
          del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della  Commissione,
          e  per  l'attuazione  del  regolamento  (UE)  2015/847  del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  20  maggio  2015,
          riguardante  i  dati   informativi   che   accompagnano   i
          trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE)  n.
          1781/2006). - 1. omissis. 
              2. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  del
          presente articolo, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai
          principi e criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 1, in
          quanto compatibili, anche i  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
              a) -i) omissis; 
              l) al fine di monitorare e di  contrastare  i  fenomeni
          criminali, compresi il riciclaggio di denaro e il reimpiego
          di proventi  di  attivita'  illecite  connessi  o  comunque
          riconducibili alle attivita' di compravendita  all'ingrosso
          e al dettaglio di oggetti in oro e di  preziosi  usati,  da
          parte di operatori non soggetti alla disciplina di cui alla
          legge 17 gennaio 2000, n.  7,  predisporre  una  disciplina
          organica  di  settore   idonea   a   garantire   le   piene
          tracciabilita' e registrazione delle operazioni di acquisto
          e di vendita dei predetti oggetti, dei mezzi  di  pagamento
          utilizzati quale corrispettivo  per  l'acquisto  o  per  la
          vendita  dei  medesimi  e  delle  relative  caratteristiche
          identificative, nonche'  la  tempestiva  disponibilita'  di
          tali informazioni alle Forze di polizia, a  supporto  delle
          rispettive funzioni istituzionali di tutela  dell'ordine  e
          della sicurezza pubblica, e l'individuazione di  specifiche
          sanzioni,  di  natura   interdittiva,   da   raccordare   e
          coordinare con la normativa di pubblica sicurezza stabilita
          dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,  di  cui
          al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; 
              m) - q) omissis; 
              3. omissis.». 
              - La  legge  17  gennaio  2000,  n.  7,  recante  nuova
          disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione  della
          direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12  ottobre  1998  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2000, n. 16. 
              - Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,  recante  il
          Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti della legge 17 gennaio 2000,  n.  7
          si veda nelle note alle premesse. 
              - Il decreto  legislativo  21  novembre  2007,  n.  231
          (Attuazione  della  direttiva  2005/60/CE  concernente   la
          prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo
          di riciclaggio dei proventi di  attivita'  criminose  e  di
          finanziamento  del  terrorismo  nonche'   della   direttiva
          2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007 S.O. 
              - Il testo dell'art. 1, comma 1, decreto legislativo 22
          maggio 1999, n. 251 (Disciplina dei titoli e dei marchi  di
          identificazione  dei  metalli   preziosi,   in   attuazione
          dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128) pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3  agosto  1999,  cosi'
          recita: 
              «Art. 1. - 1. I metalli preziosi  considerati  ai  fini
          del presente decreto sono i  seguenti:  platino,  palladio,
          oro e argento.». 
              -  Il  testo  dell'art.   128-undecies,   del   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385  (Testo  unico  delle
          leggi in materia bancaria e creditizia),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 230  del  30  settembre  1993,  S.O.,
          cosi' recita: 
              «Art. 128-undecies (Organismo) In vigore dal 17 ottobre
          2012. - 1. E' istituito un Organismo,  avente  personalita'
          giuridica di diritto privato, con autonomia  organizzativa,
          statutaria e finanziaria competente per la  gestione  degli
          elenchi  degli  agenti  in  attivita'  finanziaria  e   dei
          mediatori  creditizi.  L'Organismo  e'  dotato  dei  poteri
          sanzionatori necessari per lo svolgimento di tali compiti. 
              2.  I  primi   componenti   dell'organo   di   gestione
          dell'Organismo  sono  nominati  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  su  proposta  della  Banca
          d'Italia, e restano in carica tre anni  a  decorrere  dalla
          data   di   costituzione   dell'Organismo.   Il   Ministero
          dell'economia e delle finanze approva  con  regolamento  lo
          Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia. 
              3. L'Organismo provvede all'iscrizione negli elenchi di
          cui all'art. 128-quater, comma 2,  e  all'art.  128-sexies,
          comma 2, previa verifica dei requisiti previsti,  e  svolge
          ogni altra  attivita'  necessaria  per  la  loro  gestione;
          determina e riscuote i contributi e le altre  somme  dovute
          per l'iscrizione negli elenchi; svolge  gli  altri  compiti
          previsti dalla legge. 
              4. L'Organismo verifica  il  rispetto  da  parte  degli
          agenti in attivita' finanziaria e dei  mediatori  creditizi
          della  disciplina  cui  essi  sono   sottoposti;   per   lo
          svolgimento dei propri compiti, l'Organismo puo' effettuare
          ispezioni e  puo'  chiedere  la  comunicazione  di  dati  e
          notizie e la trasmissione di atti e documenti,  fissando  i
          relativi termini.».