Art. 11 
 
               Controlli e procedimento sanzionatorio 
 
  1. Fermo quanto disposto  dall'articolo  9,  all'irrogazione  delle
sanzioni  amministrative  pecuniarie  di  cui  al  presente   decreto
provvede il Ministero dell'economia e delle finanze, udito il  parere
della Commissione prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente
della  Repubblica  14  maggio   2007,   n.   114.   Il   procedimento
sanzionatorio per le violazioni di cui agli articoli 4 e 6 e'  svolto
dagli  Uffici  delle  Ragionerie  territoriali  dello   Stato,   gia'
individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17
novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  278  del  29
novembre 2011. La Commissione di cui all'articolo 1 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, formula pareri di
massima, per categorie di  violazioni,  utilizzate  dalle  Ragionerie
territoriali dello Stato come riferimenti per la decretazione. 
  2. Il decreto che irroga la sanzione e' notificato  all'interessato
ai sensi di legge e contestualmente comunicato, per estratto all'OAM,
per l'annotazione in apposita sottosezione ad accesso  riservato  del
registro di  cui  all'articolo  3.  L'accesso  alla  sottosezione  e'
consentito,   senza   restrizioni,   alle    autorita'    competenti,
all'autorita' giudiziaria, alle  altre  amministrazioni  interessate,
ivi compreso il Dipartimento della pubblica sicurezza  del  Ministero
dell'interno, per l'esercizio delle rispettive competenze. 
  3.  La  Guardia  di  finanza,  che  agisce  con  i  poteri  di  cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19  marzo  2001,  n.
68, esercita il controllo sull'osservanza delle disposizioni  di  cui
al presente decreto da parte degli operatori compro oro. A tali fini,
il Nucleo speciale di polizia  valutaria  della  Guardia  di  finanza
agisce anche con  i  poteri  attribuiti  al  Corpo  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. I medesimi  poteri
sono attribuiti ai militari appartenenti alla Guardia di  finanza  ai
quali il Nucleo speciale di polizia valutaria delega le operazioni di
controllo di cui al presente  decreto.  Restano  fermi  i  poteri  di
controllo attribuiti agli ufficiali e agenti  di  pubblica  sicurezza
dalle disposizioni vigenti. 
  4. La Guardia di finanza,  qualora  nell'esercizio  dei  poteri  di
controllo accerti e contesti gravi violazioni delle  disposizioni  di
cui al presente decreto e riscontri  la  sussistenza,  a  carico  del
medesimo  soggetto,  di   due   distinte   annotazioni,   anche   non
consecutive, nell'apposita sottosezione del registro di cui al  comma
2,  avvenute  nel  corso  dell'ultimo  triennio,  propone,  a  titolo
accessorio  rispetto  alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria,  la
sospensione  da   quindici   giorni   a   tre   mesi   dell'esercizio
dell'attivita' medesima. Il provvedimento di sospensione e'  adottato
dagli uffici centrali del Ministero dell'economia e delle  finanze  e
notificato   all'interessato   nonche'   comunicato   all'OAM,    per
l'annotazione nella sottosezione del registro di cui al comma 2 e per
la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione, per un periodo di pari
durata. Del predetto provvedimento  e'  data,  altresi',  notizia  al
Questore che ha rilasciato la licenza ai sensi dell'articolo 127  del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 
  5.  L'esecuzione  del  provvedimento  di  sospensione,   attraverso
l'apposizione  del  sigillo   dell'autorita'   procedente   e   delle
sottoscrizioni del personale incaricato nonche'  il  controllo  sulla
sua osservanza  da  parte  degli  interessati  sono  espletati  dalla
Guardia di finanza. L'inosservanza del provvedimento  di  sospensione
e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro  a
30.000 euro. 
  6. Con il decreto che  irroga  la  sanzione  per  violazioni  degli
obblighi  di  cui  al  presente  decreto,  commesse   successivamente
all'esecuzione del provvedimento di sospensione di cui al comma 5, il
Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto della rilevanza
della violazione, richiede all'OAM  la  cancellazione  dell'operatore
compro oro dal registro di cui all'articolo  3.  L'OAM,  disposta  la
cancellazione, provvede  altresi'  ad  annotarne  gli  estremi  nella
sottosezione ad accesso riservato del registro degli operatori compro
oro. Per i tre anni successivi al  provvedimento  con  cui  e'  stata
disposta la cancellazione, l'iscrizione nel registro degli  operatori
compro oro di cui all'articolo 3 e' interdetta  all'operatore  compro
oro nonche' ai suoi familiari, per tali intendendosi il  coniuge,  la
persona legata in unione civile o convivenza di fatto, i  figli  e  i
genitori.  La  violazione  del  divieto  e'   sanzionata   ai   sensi
dell'articolo 8. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della
          Repubblica  14  maggio  2007,  n.  114,  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2007, n. 176, cosi' recita: 
              «Art.  1  (Commissione  consultiva  per  le  infrazioni
          valutarie  ed  antiriciclaggio).  -   1.   La   Commissione
          consultiva per le infrazioni valutarie ed  antiriciclaggio,
          istituita dall'articolo 32 del decreto del Presidente della
          Repubblica  31  marzo  1988,  n.  148,   svolge   attivita'
          istruttoria e di consulenza obbligatoria per l'adozione dei
          decreti di determinazione ed irrogazione delle sanzioni per
          violazione delle norme: 
              a) in materia valutaria di cui al  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 148 del 1988; 
              b) in materia  di  prevenzione  dell'utilizzazione  del
          sistema finanziario a  scopo  di  riciclaggio,  di  cui  al
          decreto-legge  3  maggio  1991,  n.  143,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197; 
              c) in materia di  misure  restrittive  per  contrastare
          l'attivita'  di  Stati,  individui  o  organizzazioni   che
          minacciano la pace e la sicurezza internazionale di cui  al
          decreto-legge  6  agosto  1990,  n.  220,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  5  ottobre  1990,  n.  278,  al
          decreto-legge  6  giugno  1992,  n.  305,  convertito,  con
          modificazioni  dalla  legge  7  agosto  1992,  n.  355,  al
          decreto-legge 15  maggio  1993,  n.  144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993,  n.  230,  e  al
          decreto-legge  7  aprile  1995,  n.  107,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 luglio 1995, n. 222; 
              d) in materia di rilevazione, a fini fiscali, di taluni
          trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e  valori
          di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ed al
          decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125; 
              e) in materia di disciplina del  mercato  dell'oro,  di
          cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7; 
              f) in materia di sistema statistico nazionale,  di  cui
          al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; 
              g)  nelle  altre  materie  previste  da  legge   o   da
          regolamento. 
              2. La Commissione di cui al  comma  1  e'  composta  da
          cinque membri, nominati dal Ministro dell'economia e  delle
          finanze,  di  concerto  con  i   Ministri   del   commercio
          internazionale e della giustizia, tra esperti dotati di una
          specifica e comprovata  specializzazione  professionale  in
          materia di  infrazioni  valutarie  ed  antiriciclaggio.  Il
          presidente  fissa  l'ordine  del  giorno  dei  lavori,   il
          calendario delle sedute,  nel  numero  massimo  di  ottanta
          l'anno, e designa i relatori per la trattazione dei singoli
          affari. 
              3. La Commissione delibera validamente con la  presenza
          della maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza dei voti
          dei membri presenti. In caso di parita',  prevale  il  voto
          del presidente. La Commissione da' il suo  parere  motivato
          sulle infrazioni, formulando le proposte sulla tipologia  e
          sulla misura delle sanzioni  che  ritiene  applicabili.  La
          Commissione ha facolta' di  richiedere  alle  Autorita'  di
          vigilanza di settore, alle  Autorita'  competenti  ed  alla
          Guardia di finanza di integrare gli accertamenti compiuti. 
              4. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
          proprio  decreto,  stabilisce  l'emolumento  spettante   ai
          componenti della Commissione, nel rispetto  dei  limiti  di
          spesa fissati dal successivo art. 8. 
              5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, udito  il
          parere  della  Commissione  consultiva  per  le  infrazioni
          valutarie  ed  antiriciclaggio,   determina   con   decreto
          motivato la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il
          pagamento, precisandone modalita' e termini secondo  quanto
          previsto dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981,  n.
          689. 
              6. I commi 1 e  2  dell'articolo  32  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 31 marzo  1988,  n.  148,  sono
          abrogati.». 
              -  Il  testo  dell'art.  2,  comma   4,   del   decreto
          legislativo 19 marzo 2001, n. 68, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71, S.O., cosi' recita: 
              «4. Ferme restando le norme  del  codice  di  procedura
          penale e delle altre leggi vigenti, i militari  del  Corpo,
          nell'espletamento  dei  compiti  di  cui  al  comma  2,  si
          avvalgono  delle  facolta'  e  dei  poteri  previsti  dagli
          articoli  32  e  33  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   e   successive
          modificazioni, 51 e 52 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   633,   e   successive
          modificazioni.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  31  marzo
          1988, n. 148 e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  10
          maggio 1988, n. 108, S.O.. 
              - Per il testo  dell'art.  127  del  regio  decreto  18
          giugno 1931, n. 773 si vedano le note all'art. 3.