Art. 5 
 
            Tracciabilita' delle operazioni di compro oro 
 
  1. Al  fine  di  assicurare  la  tracciabilita'  delle  transazioni
effettuate nell'esercizio  della  propria  attivita',  gli  operatori
compro oro sono obbligati all'utilizzo di un conto corrente, bancario
o postale, dedicato in via  esclusiva  alle  transazioni  finanziarie
eseguite in occasione del compimento di operazioni di compro oro. 
  2. Gli operatori compro oro, per  ogni  operazione  di  compro  oro
effettuata, predispongono una  scheda,  numerata  progressivamente  e
recante: 
  a) l'indicazione dei dati identificativi del cliente, acquisiti  ai
sensi dell'articolo  4,  comma  1,  nonche',  nelle  ipotesi  di  cui
all'articolo 4, comma 2, degli estremi della  transazione  effettuata
con mezzi di pagamento diversi dal denaro contante; 
  b) la  sintetica  descrizione  delle  caratteristiche  dell'oggetto
prezioso usato, della sua natura e delle sue precipue qualita'; 
  c) l'indicazione della quotazione dell'oro e dei  metalli  preziosi
contenuti  nell'oggetto  prezioso  usato,  rilevata  da   una   fonte
affidabile  e  indipendente,  al   momento   dell'operazione   e   la
valutazione del medesimo in riferimento alle caratteristiche  di  cui
alla lettera b), alla sua qualita' e al suo stato; 
  d)  due  fotografie  in  formato  digitale  dell'oggetto   prezioso
acquisite da prospettive diverse; 
  e) la data e l'ora dell'operazione; 
  f) l'importo corrisposto e il mezzo di pagamento utilizzato; 
  g) l'integrazione con le informazioni  relative  alla  destinazione
data all'oggetto prezioso usato, completa dei dati identificativi: 
  1) di altro operatore compro oro o cliente a cui l'oggetto e' stato
ceduto; 
  2) dell'operatore professionale di cui alla legge 17 gennaio  2000,
n.  7,  cui  l'oggetto  e'  venduto  o  ceduto,  per  la   successiva
trasformazione; 
  3) delle fonderie o di altre aziende specializzate nel recupero  di
materiali preziosi, cui l'oggetto e' stato ceduto. 
  3.  A  conclusione  dell'operazione,  gli  operatori   compro   oro
rilasciano al cliente una ricevuta riepilogativa  delle  informazioni
acquisite ai sensi del comma 2. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per i riferimenti della legge 17 gennaio 2000,  n.  7
          si veda nelle note alle premesse.