Art. 6 Obblighi di conservazione 1. Gli operatori compro oro conservano i dati acquisiti ai sensi dell'articolo 4, le schede di cui all'articolo 5, comma 2, e copia della ricevuta di cui all'articolo 5, comma 3, per un periodo di 10 anni. 2. Gli operatori compro oro adottano sistemi di conservazione idonei a garantire: a) l'accessibilita' completa e tempestiva ai dati da parte delle autorita' competenti; b) l'integrita' e la non alterabilita' dei medesimi dati, successivamente alla loro acquisizione; c) la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni acquisiti; d) il mantenimento della storicita' dei medesimi, in modo che, rispetto a ciascuna operazione, sia assicurato il collegamento tra i dati e le informazioni acquisite ai sensi del presente decreto. 3. I sistemi di conservazione adottati garantiscono il rispetto delle norme e delle procedure dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali, nonche' il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalita' di cui al presente decreto. 4. L'adempimento degli obblighi di conservazione di cui al presente decreto costituisce valida modalita' di assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 128 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Resta fermo il divieto temporaneo di alienazione o alterazione delle cose preziose usate, previsto dall'articolo 128, quinto comma, del predetto regio decreto.
Note all'art. 6: - Il testo dell'art. 128 del citato regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, cosi' recita: «Art. 128 (art. 129 testo unico 1926). - I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e 127 non possono compiere operazioni su cose antiche o usate se non con le persone provviste della carta d'identita' o di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato. Essi devono tenere un registro delle operazioni di cui al primo comma che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalita' di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento. Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta. Le persone che compiono operazioni di cui al primo comma con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identita' nei modi predetti. L'esercente, che ha comprato cose preziose, non puo' alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica.».