Art. 6 
 
                      Obblighi di conservazione 
 
  1. Gli operatori compro oro conservano i dati  acquisiti  ai  sensi
dell'articolo 4, le schede di cui all'articolo 5, comma  2,  e  copia
della ricevuta di cui all'articolo 5, comma 3, per un periodo  di  10
anni. 
  2. Gli operatori  compro  oro  adottano  sistemi  di  conservazione
idonei a garantire: 
  a) l'accessibilita' completa e tempestiva ai dati  da  parte  delle
autorita' competenti; 
  b)  l'integrita'  e  la  non  alterabilita'  dei   medesimi   dati,
successivamente alla loro acquisizione; 
  c) la completezza e la chiarezza  dei  dati  e  delle  informazioni
acquisiti; 
  d) il mantenimento della storicita'  dei  medesimi,  in  modo  che,
rispetto a ciascuna operazione, sia assicurato il collegamento tra  i
dati e le informazioni acquisite ai sensi del presente decreto. 
  3. I sistemi di conservazione  adottati  garantiscono  il  rispetto
delle norme e delle  procedure  dettate  dal  codice  in  materia  di
protezione dei dati personali, nonche' il  trattamento  dei  medesimi
esclusivamente per le finalita' di cui al presente decreto. 
  4. L'adempimento degli obblighi di conservazione di cui al presente
decreto costituisce valida modalita' di assolvimento  degli  obblighi
di cui all'articolo 128 del regio decreto 18  giugno  1931,  n.  773.
Resta fermo il divieto temporaneo di alienazione o alterazione  delle
cose preziose usate, previsto dall'articolo 128,  quinto  comma,  del
predetto regio decreto. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il testo dell'art. 128 del citato  regio  decreto  18
          giugno 1931, n. 773, cosi' recita: 
              «Art. 128 (art. 129 testo unico 1926). - I fabbricanti,
          i commercianti, gli esercenti e le altre  persone  indicate
          negli articoli 126 e 127 non possono compiere operazioni su
          cose antiche o usate se non con le persone provviste  della
          carta  d'identita'  o  di   altro   documento   munito   di
          fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato. 
              Essi devono tenere un registro delle operazioni di  cui
          al primo comma  che  compiono  giornalmente,  in  cui  sono
          annotate le generalita' di coloro con i quali le operazioni
          stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte  dal
          regolamento. 
              Tale registro deve essere  esibito  agli  ufficiali  ed
          agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta. 
              Le persone che compiono  operazioni  di  cui  al  primo
          comma  con  gli  esercenti  sopraindicati,  sono  tenute  a
          dimostrare la propria identita' nei modi predetti. 
              L'esercente, che ha comprato cose  preziose,  non  puo'
          alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo  l'acquisto,
          tranne  che  si  tratti  di  oggetti  comprati   presso   i
          fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica.».