Art. 7 
 
          Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette 
 
  1. Gli operatori compro oro sono tenuti all'invio  alla  UIF  delle
segnalazioni di operazioni sospette, secondo le disposizioni  di  cui
all'articolo 35 del decreto antiriciclaggio. Si applicano, in  quanto
compatibili le disposizioni contenute nel Titolo II,  Capo  III,  del
decreto antiriciclaggio. 
  2. Ai fini del corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione di
operazioni sospette, gli operatori compro  oro  hanno  riguardo  alle
indicazioni  generali  e  agli  indirizzi  di   carattere   operativo
contenuti nelle istruzioni e negli indicatori di anomalia di settore,
adottati dalla UIF ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettere  d)  ed
e), del decreto antiriciclaggio. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta l'art. 35 del citato  decreto  legislativo
          21 novembre 2007, n. 231: 
              «Art. 35  (Obbligo  di  segnalazione  delle  operazioni
          sospette). - 1. I soggetti  obbligati,  prima  di  compiere
          l'operazione,  inviano  senza   ritardo   alla   UIF,   una
          segnalazione   di   operazione   sospetta   quando   sanno,
          sospettano o hanno motivi ragionevoli  per  sospettare  che
          siano in  corso  o  che  siano  state  compiute  o  tentate
          operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
          o  che  comunque  i  fondi,  indipendentemente  dalla  loro
          entita', provengano da attivita' criminosa. Il sospetto  e'
          desunto dalle caratteristiche, dall'entita',  dalla  natura
          delle operazioni, dal loro collegamento o  frazionamento  o
          da qualsivoglia altra circostanza  conosciuta,  in  ragione
          delle  funzioni  esercitate,  tenuto  conto   anche   della
          capacita' economica e dell'attivita'  svolta  dal  soggetto
          cui e' riferita, in base agli elementi acquisiti  ai  sensi
          del presente decreto. Il ricorso frequente o ingiustificato
          ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia
          di cui all'art. 49 e, in  particolare,  il  prelievo  o  il
          versamento in contante  di  importi  non  coerenti  con  il
          profilo di rischio del  cliente,  costituisce  elemento  di
          sospetto. La UIF, con le modalita' di cui all'art. 6, comma
          4, lettera e), emana e aggiorna  periodicamente  indicatori
          di anomalia, al fine di  agevolare  l'individuazione  delle
          operazioni sospette. 
              2. In presenza degli elementi di  sospetto  di  cui  al
          comma 1, i soggetti  obbligati  non  compiono  l'operazione
          fino al momento in cui non hanno provveduto  ad  effettuare
          la segnalazione di operazione sospetta. Sono fatti salvi  i
          casi in cui l'operazione debba essere  eseguita  in  quanto
          sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero  nei
          casi in cui l'esecuzione dell'operazione non  possa  essere
          rinviata tenuto conto della normale operativita' ovvero nei
          casi  in  cui   il   differimento   dell'operazione   possa
          ostacolare  le  indagini.  In  dette  ipotesi,  i  soggetti
          obbligati,   dopo   aver   ricevuto   l'atto   o   eseguito
          l'operazione, ne informano immediatamente la UIF. 
              3. I  soggetti  obbligati  effettuano  la  segnalazione
          contenente i dati, le informazioni,  la  descrizione  delle
          operazioni ed i motivi del sospetto, e collaborano  con  la
          UIF,  rispondendo   tempestivamente   alla   richiesta   di
          ulteriori informazioni. La UIF, con  le  modalita'  di  cui
          all'art. 6, comma 4, lettera d), emana  istruzioni  per  la
          rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette  al
          fine   di   assicurare   tempestivita',    completezza    e
          riservatezza delle stesse. 
              4. Le comunicazioni delle informazioni,  effettuate  in
          buona fede dai soggetti obbligati, dai  loro  dipendenti  o
          amministratori ai fini  della  segnalazione  di  operazioni
          sospette,  non  costituiscono   violazione   di   eventuali
          restrizioni alla comunicazione di informazioni  imposte  in
          sede   contrattuale   o   da   disposizioni    legislative,
          regolamentari o amministrative. Le  medesime  comunicazioni
          non comportano responsabilita' di alcun  tipo  anche  nelle
          ipotesi in cui colui che le effettua non sia  a  conoscenza
          dell'attivita' criminosa sottostante e  a  prescindere  dal
          fatto che l'attivita' illegale sia stata realizzata. 
              5. L'obbligo di segnalazione delle operazioni  sospette
          non si applica ai professionisti per  le  informazioni  che
          essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo  allo
          stesso nel corso dell'esame  della  posizione  giuridica  o
          dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza
          del medesimo in  un  procedimento  innanzi  a  un'autorita'
          giudiziaria o  in  relazione  a  tale  procedimento,  anche
          tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno  o
          piu' avvocati ai sensi di  legge,  compresa  la  consulenza
          sull'eventualita'  di  intentarlo  o  evitarlo,  ove   tali
          informazioni siano ricevute o  ottenute  prima,  durante  o
          dopo il procedimento stesso.». 
              - Il testo dell'art. 6, comma 4, lettere d) ed  e)  del
          decreto legislativo 21 novembre 2007,  n.  231,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007,  n.  290,  S.O.,
          cosi'   come    modificato    dal    decreto    legislativo
          antiriciclaggio in corso di pubblicazione, cosi' recita: 
              «Art. 6 (Unita' d'informazione finanziaria). - 1. -  3.
          omissis. 
              2. La UIF esercita le seguenti funzioni: 
              a) - c) omissis; 
              b) avuto riguardo  alle  caratteristiche  dei  soggetti
          obbligati,  emana  istruzioni,  pubblicate  nella  Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  sui  dati   e   le
          informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni
          di operazioni sospette  e  nelle  comunicazioni  oggettive,
          sulla relativa tempistica nonche' sulle modalita' di tutela
          della riservatezza dell'identita' del segnalante; 
              c)  al  fine  di   agevolare   l'individuazione   delle
          operazioni  sospette,  emana  e  aggiorna   periodicamente,
          previa presentazione al Comitato di sicurezza  finanziaria,
          indicatori di anomalia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
          della Repubblica italiana e in apposita sezione del proprio
          sito istituzionale; 
              d) - f) omissis; 
              5. omissis: 
                a) -b). 
              6. omissis: 
              a) omissis; 
              b) omissis; 
              c) ha accesso alle informazioni sul titolare  effettivo
          di  persone  giuridiche  e  trust  espressi,  contenute  in
          apposita sezione  del  registro  delle  imprese,  ai  sensi
          dell'art. 21 del presente decreto. 
              7. omissis: 
              a) omissis; 
              b) omissis. 
              8. omissis.». 
              - La rubriche del Titolo II e del Capo III del  decreto
          legislativo 21 novembre  2007,  n.  231,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n.  290,  S.O.,  cosi'
          recitano: 
              «Titolo II Obblighi» 
              «Capo III Obblighi di segnalazione».