Art. 2 Attivita' di sorveglianza 1. Il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico e' l'autorita' di sorveglianza del mercato di cui all'articolo 39 del decreto, e svolge in particolare le seguenti attivita': a) stabilisce il programma nazionale di sorveglianza del mercato; b) cura il necessario coordinamento dell'intera attivita' di sorveglianza e controllo e fornisce direttive agli Ispettorati territoriali; c) coadiuva l'attivita' di controllo svolta sul territorio, riceve copia della documentazione inerente ai controlli svolti e adotta i provvedimenti di propria competenza sentita, se del caso, la Commissione consultiva; d) individua i casi per i quali si richiede l'intervento di laboratori accreditati o, nell'ipotesi di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto, di organismi notificati per l'espletamento delle verifiche di laboratorio e ne cura il relativo iter procedimentale; e) effettua la valutazione del rischio delle apparecchiature radio che presentano un rischio per la salute o l'incolumita' delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al decreto e all'occorrenza decide l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 40 e 42 del decreto a cui provvede sentita, se del caso, la Commissione consultiva; f) monitora gli infortuni e i danni alla salute che si sospetta siano stati causati dalle apparecchiature radio; g) attua le disposizioni di cui agli articoli 41 e 43 del decreto a cui provvede sentita, se del caso, la Commissione consultiva; h) predispone i provvedimenti di attuazione degli atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea e ne cura adeguata pubblicita'; i) si interfaccia con la Commissione europea e con le autorita' di sorveglianza degli altri Stati membri, sentita la Commissione consultiva; l) ha contatti con le altre amministrazioni nazionali e locali che, in base alla normativa vigente, svolgono attivita' di controllo sul territorio; m) riesamina, valuta e fornisce informazioni, ogni due anni, alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico sul funzionamento del sistema di sorveglianza del mercato per le finalita' di cui all'articolo 47 del decreto; n) pubblica sul sito istituzionale del Ministero informazioni relative all'attivita' di sorveglianza, sfera di competenza e modalita' di contatto; o) acquisisce le informazioni rilasciate dagli Organismi notificati, relativamente ai certificati di esame UE del tipo ed alle approvazioni dei sistemi di qualita'. 2. Il Ministero dello sviluppo economico svolge attraverso gli ispettorati territoriali i seguenti compiti: a) provvede allo svolgimento delle visite ispettive di controllo sul territorio anche sulla base delle indicazioni fornite nel programma nazionale di sorveglianza del mercato e adotta i provvedimenti di competenza; b) svolge operazioni di prelievo, di sequestro e di confisca delle apparecchiature radio; c) irroga le relative sanzioni. 3. Le attivita' ed i compiti di cui al presente articolo, nonche' all'articolo 5 del presente regolamento, sono svolti dal Ministero dello sviluppo economico con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 2: - Per i riferimenti agli articoli 39, 40, 41, 42 e 43 del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'articolo 47 del citato decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 cosi' recita: «Art. 47 (Revisione e relazioni). - 1. Il Ministero presenta alla Commissione le relazioni sull'applicazione del presente decreto di cui all'articolo 47 della direttiva 2014/53/UE, nei modi e nei tempi ivi indicati.».