Art. 2 
 
 
                      Attivita' di sorveglianza 
 
  1. Il Ministero dello sviluppo economico - Direzione  generale  per
la pianificazione e  la  gestione  dello  spettro  radioelettrico  e'
l'autorita' di sorveglianza del mercato di cui  all'articolo  39  del
decreto, e svolge in particolare le seguenti attivita': 
    a) stabilisce il programma nazionale di sorveglianza del mercato; 
    b) cura il  necessario  coordinamento  dell'intera  attivita'  di
sorveglianza  e  controllo  e  fornisce  direttive  agli  Ispettorati
territoriali; 
    c) coadiuva  l'attivita'  di  controllo  svolta  sul  territorio,
riceve copia della documentazione  inerente  ai  controlli  svolti  e
adotta i provvedimenti di propria competenza sentita, se del caso, la
Commissione consultiva; 
    d) individua i casi per  i  quali  si  richiede  l'intervento  di
laboratori accreditati o, nell'ipotesi di cui all'articolo 39,  comma
3, del decreto, di  organismi  notificati  per  l'espletamento  delle
verifiche di laboratorio e ne cura il relativo iter procedimentale; 
    e) effettua la  valutazione  del  rischio  delle  apparecchiature
radio che presentano un rischio per la salute o  l'incolumita'  delle
persone o per altri aspetti della protezione del  pubblico  interesse
di cui  al  decreto  e  all'occorrenza  decide  l'applicazione  delle
disposizioni di cui agli articoli 40 e 42 del decreto a cui  provvede
sentita, se del caso, la Commissione consultiva; 
    f) monitora gli infortuni e i danni alla salute che  si  sospetta
siano stati causati dalle apparecchiature radio; 
    g) attua le disposizioni di cui agli articoli 41 e 43 del decreto
a cui provvede sentita, se del caso, la Commissione consultiva; 
    h) predispone i provvedimenti di attuazione degli atti delegati e
di esecuzione emanati dalla Commissione europea e  ne  cura  adeguata
pubblicita'; 
    i) si interfaccia con la Commissione europea e con  le  autorita'
di sorveglianza degli altri  Stati  membri,  sentita  la  Commissione
consultiva; 
    l) ha contatti con le altre amministrazioni  nazionali  e  locali
che, in base alla normativa vigente, svolgono attivita' di  controllo
sul territorio; 
    m) riesamina, valuta e fornisce informazioni, ogni due anni, alla
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la
vigilanza  e  la  normativa  tecnica  del  Ministero  dello  sviluppo
economico sul funzionamento del sistema di sorveglianza  del  mercato
per le finalita' di cui all'articolo 47 del decreto; 
    n) pubblica sul sito  istituzionale  del  Ministero  informazioni
relative  all'attivita'  di  sorveglianza,  sfera  di  competenza   e
modalita' di contatto; 
    o)  acquisisce  le  informazioni   rilasciate   dagli   Organismi
notificati, relativamente ai certificati di esame UE del tipo ed alle
approvazioni dei sistemi di qualita'. 
  2. Il Ministero dello  sviluppo  economico  svolge  attraverso  gli
ispettorati territoriali i seguenti compiti: 
    a) provvede allo svolgimento delle visite ispettive di  controllo
sul  territorio  anche  sulla  base  delle  indicazioni  fornite  nel
programma  nazionale  di  sorveglianza  del  mercato   e   adotta   i
provvedimenti di competenza; 
    b) svolge operazioni di prelievo,  di  sequestro  e  di  confisca
delle apparecchiature radio; 
    c) irroga le relative sanzioni. 
  3. Le attivita' ed i compiti di cui al presente  articolo,  nonche'
all'articolo 5 del presente regolamento, sono  svolti  dal  Ministero
dello  sviluppo  economico  con  le  risorse  umane,  strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti agli articoli 39, 40, 41, 42  e  43
          del decreto legislativo 22 giugno  2016,  n.  128  si  veda
          nelle note alle premesse. 
              -  Il  testo  dell'articolo  47  del   citato   decreto
          legislativo 22 giugno 2016, n. 128 cosi' recita: 
          «Art.  47  (Revisione  e  relazioni).  -  1.  Il  Ministero
          presenta alla Commissione  le  relazioni  sull'applicazione
          del presente decreto di cui all'articolo 47 della direttiva
          2014/53/UE, nei modi e nei tempi ivi indicati.».