Art. 3 
 
 
                              Controlli 
 
  1. I controlli  sono  svolti  attraverso  verifiche  documentali  e
verifiche  fisiche  in  ottemperanza   alle   disposizioni   di   cui
all'articolo 39, comma 2, del decreto. 
  2. Per l'espletamento dei  controlli  sulle  apparecchiature  radio
messe a disposizione sul mercato sono da verificare: 
    a) presso il distributore: 
      1) la presenza della marcatura CE sull'apparecchiatura radio  o
sulla relativa targhetta e sull'imballaggio apposta in modo visibile,
leggibile e, solo sull'apparecchiatura  o  sulla  relativa  targhetta
anche in modo indelebile; nei casi in  cui  sia  stata  applicata  la
procedura di valutazione della conformita' di cui all'allegato IV del
decreto,  la  marcatura  CE  deve  essere  seguita  dal   numero   di
identificazione  dell'organismo  notificato  di  pari  altezza  della
marcatura CE; 
      2) che la marcatura CE sia stata apposta dal fabbricante o  dal
suo mandatario prima della sua immissione  sul  mercato  e  che  essa
rispetti la forma e le  proporzioni  indicate  nell'allegato  II  del
regolamento 765/2008 anche in caso di  riduzione  o  di  allargamento
della  marcatura  CE  medesima  e,  laddove  essa  abbia   un'altezza
inferiore ai 5 mm, rimanga visibile  e  leggibile;  la  marcatura  CE
apposta sull'apparecchiatura radio non deve indurre in  errore  circa
il suo significato o il simbolo grafico della marcatura CE stessa; le
altre  marcature  apposte  sull'apparecchiatura  radio   non   devono
compromettere la visibilita', la leggibilita' e il significato  della
marcatura CE; 
      3) che ogni  singola  apparecchiatura  radio  sia  accompagnata
dalla dichiarazione  di  conformita'  UE  o  dalla  dichiarazione  di
conformita' UE semplificata tradotte in lingua italiana, aggiornate e
conformi rispettivamente all'allegato VI del decreto  e  all'allegato
VII  del  decreto.  In  caso  di  dichiarazione  di  conformita'   UE
semplificata,   il    personale    incaricato    dello    svolgimento
dell'attivita' ispettiva  verifica  che  all'indirizzo  internet  ivi
indicato  la  dichiarazione  di  conformita'   UE   sia   liberamente
consultabile e che essa sia conforme  all'allegato  VI,  tradotta  in
lingua italiana e aggiornata; 
      4)  la  presenza  su  ciascuna  apparecchiatura  radio   ovvero
sull'imballaggio o su un  documento  di  accompagnamento  qualora  le
dimensioni o la natura dell'apparecchiatura radio non lo  consentano,
del numero di tipo, di serie, e di  lotto  o  comunque  di  qualsiasi
elemento che ne consenta l'identificazione; 
      5)  la  presenza  su  ciascuna  apparecchiatura  radio   ovvero
sull'imballaggio o su un  documento  di  accompagnamento  qualora  le
dimensioni o la natura dell'apparecchiatura radio non lo  consentano,
del nome del fabbricante, della sua denominazione  commerciale  o  il
suo marchio registrato e l'indirizzo postale  al  quale  puo'  essere
contattato. Il personale incaricato dello svolgimento  dell'attivita'
ispettiva   verifica   altresi'   la   completezza   delle   suddette
informazioni e che l'indirizzo indichi un  punto  unico  di  contatto
presso il quale il  fabbricante  puo'  essere  contattato  e  che  le
informazioni relative al contatto siano almeno in lingua italiana; 
      6) per i prodotti importati da  paesi  terzi,  la  presenza  su
ciascuna apparecchiatura  radio,  ovvero  sull'imballaggio  o  su  un
documento    di     accompagnamento     qualora     le     dimensioni
dell'apparecchiatura  radio  o  la   necessita'   di   dover   aprire
l'imballaggio   per   apporle   non   lo   consentano,    del    nome
dell'importatore,  della  sua  denominazione  commerciale  o  il  suo
marchio  registrato  e  l'indirizzo  postale  al  quale  puo'  essere
contattato. Il personale incaricato dello svolgimento  dell'attivita'
ispettiva   verifica   altresi'   la   completezza   delle   suddette
informazioni e che le informazioni relative al contatto siano  almeno
in lingua italiana; 
      7)  per  le  categorie  o  classi  di   apparecchiature   radio
specificate all'articolo 4, comma 2, del decreto, la  presenza  della
dichiarazione di conformita' conforme  all'allegato  VI  del  decreto
relativa alle combinazioni di apparecchiature radio  e  del  software
redatta    in    esito    alla    valutazione    della    conformita'
dell'apparecchiatura radio realizzata conformemente  all'articolo  17
del decreto. L'eventuale software preinstallato o fornito  a  corredo
dell'apparecchiatura deve essere compreso tra quelli  previsti  nella
predetta dichiarazione. Il controllo di  cui  al  presente  punto  si
applica a decorrere dalla data di attuazione degli atti delegati e di
esecuzione di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto; 
      8) che ciascuna apparecchiatura radio  sia  accompagnata  dalle
istruzioni e dalle informazioni  sulla  sicurezza  almeno  in  lingua
italiana che siano,  al  pari  di  qualunque  etichettatura,  chiare,
comprensibili  e  intelligibili.  Il   personale   incaricato   dello
svolgimento dell'attivita'  ispettiva  verifica  altresi'  che  siano
accluse le istruzioni che contengono le informazioni  necessarie  per
l'uso dell'apparecchiatura radio conformemente alla sua  destinazione
d'uso e, se del caso, una descrizione degli accessori  e  componenti,
compreso il software, che  consentono  all'apparecchiatura  radio  di
funzionare come previsto e infine, per le apparecchiature  radio  che
emettono intenzionalmente onde radio, le informazioni  inerenti  alle
bande di frequenza di funzionamento dell'apparecchiatura radio  e  la
massima potenza a radiofrequenza trasmessa nelle bande  di  frequenza
in cui opera l'apparecchiatura radio; 
      9)  in  presenza  di  restrizioni  applicabili  alla  messa  in
servizio o di requisiti in materia di autorizzazione  per  l'uso,  la
disponibilita' sull'imballaggio di  informazioni  che  consentono  di
individuare gli Stati membri o la zona geografica all'interno di  uno
Stato membro in cui sussistono restrizioni alla messa in  servizio  o
requisiti in materia di autorizzazione per l'uso.  Tali  informazioni
devono essere completate nelle istruzioni accluse all'apparecchiatura
radio; 
      10)  per   ciascuna   apparecchiatura   l'operatore   economico
ispezionato deve essere in grado di presentare, se  piu'  recenti  di
dieci anni, le informazioni relative sia all'operatore economico  che
gli abbia fornito l'apparecchiatura radio sia  a  quello  a  cui  lui
l'abbia fornita; 
      11) per i tipi di  apparecchiatura  radio  nelle  categorie  di
apparecchiature caratterizzate da un basso livello di conformita'  ai
requisiti essenziali di cui all'articolo 3 del decreto,  la  presenza
del numero di identificazione attribuito dalla  Commissione  europea,
ai sensi dell'articolo 5 del decreto. Il controllo di cui al presente
punto si applica a decorrere dalla  data  di  attuazione  degli  atti
delegati e di esecuzione di cui all'articolo 5,  commi  2  e  3,  del
decreto; 
      12) che le condizioni di immagazzinamento e  di  trasporto  non
abbiano messo a rischio la conformita' dell'apparecchiatura radio  ai
requisiti di cui all'articolo 3 del decreto; 
      13)   che   non   siano   state   apportate   modifiche    alle
apparecchiature  radio  dotate   della   prescritta   marcatura   che
comportano la mancata conformita' ai requisiti essenziali; 
      14) che non si tratti di un tipo di apparecchiatura  radio  che
si trova sul mercato nonostante i provvedimenti di richiamo o  ritiro
ordinati  dal  Ministero  a  seguito  di  accertata  non  conformita'
dell'apparecchiatura  stessa  al  decreto  ovvero   sottoposto   alle
procedure di cui agli articoli da 40 a 43 del decreto; 
      15) la documentazione utile ad accertare la data di  immissione
sul mercato al fine dell'individuazione della  normativa  applicabile
ai sensi dell'articolo 48 del decreto; 
      16) che non sia promossa pubblicita'  in  qualunque  forma  per
apparecchiature radio che non rispettano le prescrizioni del decreto; 
      17) che in occasione di fiere,  esposizioni  ed  eventi  simili
siano rispettate le prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 2,  del
decreto; 
    b) presso l'importatore, relativamente alle apparecchiature radio
immesse sul mercato dal medesimo: 
      1) quanto previsto alla lettera a); 
      2) che la dichiarazione di conformita' UE sia conservata per un
periodo di 10 anni dalla data in cui l'apparecchiatura radio e' stata
immessa sul mercato; 
      3)  che  sia  stata   eseguita   da   parte   del   fabbricante
l'appropriata procedura  di  valutazione  della  conformita'  di  cui
all'articolo  17  del  decreto  e  che   sia   stata   preparata   la
documentazione tecnica; 
      4) che l'apparecchiatura radio sia costruita in  modo  tale  da
poter essere utilizzata in almeno uno Stato membro senza  violare  le
prescrizioni applicabili sull'uso dello spettro radio; 
      5) la prova documentale che l'importatore, prima  di  immettere
l'apparecchiatura radio sul  mercato,  si  sia  accertato  presso  il
fabbricante che essa e'  conforme  ai  requisiti  essenziali  di  cui
all'articolo 3 del decreto; 
      6) ove ne ricorrano le condizioni, l'esistenza e  lo  stato  di
aggiornamento del registro di  cui  all'articolo  12,  comma  6,  del
decreto; 
    c) presso  il  fabbricante,  relativamente  alle  apparecchiature
radio immesse sul mercato dal medesimo: 
      1) quanto previsto alla lettera a) ad esclusione del numero  6)
e del numero 12); 
      2)  la  presenza  della  documentazione  tecnica   e   la   sua
rispondenza a quanto indicato all'articolo 21 commi 1,  2  e  3,  del
decreto; 
      3)  il  rispetto  delle  disposizioni   del   decreto   e,   in
particolare,     di     quelle     concernenti     la     conformita'
dell'apparecchiatura   radio   ai   requisiti   essenziali   di   cui
all'articolo 3 del decreto, che per l'apparecchiatura radio sia stata
eseguita la relativa procedura di valutazione di conformita'  di  cui
all'articolo 17 del decreto e che l'apparecchiatura sia costruita  in
modo tale da poter essere utilizzata in almeno uno Stato membro senza
violare le prescrizioni applicabili sull'uso dello spettro radio; 
      4)  che  la  documentazione  tecnica,   la   dichiarazione   di
conformita' UE e, rispettivamente a seconda che sia stata adottata la
procedura per la valutazione della conformita'  di  cui  all'allegato
III o IV del decreto, il certificato UE del tipo o la  documentazione
di cui all'allegato IV, paragrafo 6, del  decreto,  siano  conservate
per un periodo di 10 anni dalla data in cui  l'apparecchiatura  radio
e' stata immessa sul mercato; 
      5) ove ne ricorrano le condizioni, l'esistenza e  lo  stato  di
aggiornamento del registro di  cui  all'articolo  10,  comma  5,  del
decreto; 
    d)  presso  l'importatore  o  il  distributore  in  qualita'   di
fabbricante ai sensi dell'articolo 14 del decreto, ovvero  presso  il
rappresentante  autorizzato  stabilito  in  Italia  del  fabbricante,
purche'  specificato   nel   mandato,   a   seconda   del   tipo   di
apparecchiatura e della procedura adottata  dal  fabbricante  per  la
valutazione della conformita' di quanto previsto dalla lettera c). 
  3. Per l'espletamento dei controlli sulle apparecchiature radio  in
servizio o in uso sono da verificare: 
    1) che siano dotate della marcatura CE; 
    2)  che  non  siano  state  installate  o  siano  utilizzate   in
violazione delle relative restrizioni d'uso; 
    3) per le categorie o classi di apparecchiature radio specificate
all'articolo  4,  comma  2,  del  decreto,  che  le  combinazioni  di
apparecchiature radio e del  software  installato  siano  tra  quelle
previste nella dichiarazione di cui  all'articolo  4,  comma  1,  del
decreto. Il controllo di cui al presente punto si applica a decorrere
dalla data di attuazione degli atti delegati e di esecuzione  di  cui
all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto; 
    4) che siano sottoposte  a  corretta  manutenzione  ovvero  siano
utilizzate per i fini previsti dal fabbricante; 
    5) che non siano state apportate modifiche  alle  apparecchiature
dotate  della  prescritta  marcatura  che   comportano   la   mancata
conformita' ai requisiti essenziali; 
    6) la documentazione utile ad accertare la data di immissione sul
mercato al fine dell'individuazione della  normativa  applicabile  ai
sensi dell'articolo 48 del decreto. 
  4. Fatta salva  l'applicazione  del  comma  7,  qualora  durante  i
controlli di cui ai commi  2  e  3,  il  personale  incaricato  dello
svolgimento dell'attivita' ispettiva  abbia  motivi  sufficienti  per
ritenere che un'apparecchiatura radio possa presentare un rischio per
la salute o l'incolumita' delle persone o  per  altri  aspetti  della
protezione del pubblico interesse di cui al decreto, ne da' immediata
comunicazione   all'ufficio   di   appartenenza   dell'   Ispettorato
competente; il responsabile di detto  ufficio  informa  la  Direzione
generale  per  la  pianificazione  e  la   gestione   dello   spettro
radioelettrico  per  l'espletamento  degli   adempimenti   successivi
allegando alla comunicazione una dettagliata relazione tecnica. 
  5.  Il  personale  incaricato  dello   svolgimento   dell'attivita'
ispettiva annota sul verbale di accertamento di cui  all'articolo  4,
gli  elementi  utili  a  valutare  il  comportamento   dell'operatore
economico ispezionato relativamente ai  rispettivi  obblighi  di  cui
all'articolo  10,  commi  11  e  12,  all'articolo   11,   comma   2,
all'articolo 12, commi 2 ultimi due periodi, 7 e  9,  e  all'articolo
13, commi 2,  ultimi  due  periodi,  4  e  5,  del  decreto.  Indica,
altresi', se ci siano elementi utili  per  ritenere  che  i  soggetti
sopra indicati abbiano fornito notizie, informazioni e documentazione
false. 
  6. Qualora il personale incaricato dello svolgimento dell'attivita'
ispettiva accerti che, a norma dell'articolo 20, comma 1, del decreto
l'apposizione  della  marcatura  CE  non  sia  possibile  o  non  sia
consentita a causa della natura dell'apparecchiatura radio, ne annota
le relative cause nel verbale di accertamento. 
  7.  Il  personale  incaricato  dello   svolgimento   dell'attivita'
ispettiva   puo'   procedere   al    prelievo    dell'apparecchiatura
conformemente all'articolo 39, comma 2, del decreto. 
  8. In occasione di fiere, esposizioni ed eventi simili, fatta salva
l'applicazione dell'articolo 46, comma 10, del decreto, il  personale
incaricato dello svolgimento dell'attivita'  ispettiva,  qualora  non
siano state rispettate le prescrizioni di cui all'articolo  9,  comma
2,  primo  periodo,  del  decreto   stesso,   procede   al   prelievo
dell'apparecchiatura, a meno di immediata regolarizzazione. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per i riferimenti agli articoli 39, 40, 41, 42  e  43
          del decreto legislativo 22 giugno  2016,  n.  128  si  veda
          nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'art. 9 del citato  decreto  legislativo
          22 giugno 2016, n. 128, cosi' recita: 
              «Art.  9  (Libera  circolazione  delle  apparecchiature
          radio). - 1. Non e' ostacolata, per motivi  attinenti  agli
          aspetti disciplinati  dal  presente  decreto,  la  messa  a
          disposizione  sul  mercato  nel  territorio  nazionale   di
          apparecchiature radio conformi al presente decreto. 
              2. In occasione di fiere, esposizioni ed eventi simili,
          e' ammessa l'esposizione di apparecchiature radio  che  non
          rispettano  il  presente  decreto,  purche'  un'indicazione
          visibile segnali chiaramente che tali  apparecchiature  non
          possono essere messe a disposizione sul mercato o messe  in
          servizio fino a quando esse non siano state  rese  conformi
          al presente decreto. La  dimostrazione  di  apparecchiature
          radio puo' avvenire  solo  a  condizione  che  siano  state
          adottate misure adeguate, secondo quanto  prescritto  dalla
          normativa  vigente,  per  evitare   interferenze   dannose,
          perturbazioni elettromagnetiche e rischi per la salute o la
          sicurezza di persone, animali domestici o beni.». 
              -Il testo degli articoli 20 e  21  del  citato  decreto
          legislativo 22 giugno 2016, n. 128 cosi' recita: 
              «Art. 20 (Regole e condizioni per  l'apposizione  della
          marcatura CE e del numero di identificazione dell'organismo
          notificato). - 1. La marcatura CE deve  essere  apposta  in
          modo visibile, leggibile e indelebile  sull'apparecchiatura
          radio o sulla relativa targhetta, a meno che cio'  non  sia
          possibile  o  non  sia  consentito  a  causa  della  natura
          dell'apparecchiatura radio. La  marcatura  CE  deve  essere
          apposta in modo visibile e leggibile sull'imballaggio. 
              2. La  marcatura  CE  e'  apposta  sull'apparecchiatura
          radio prima della sua immissione sul mercato. 
              3.  La  marcatura  CE  e'   seguita   dal   numero   di
          identificazione  dell'organismo  notificato,  qualora   sia
          applicata la procedura di valutazione della conformita'  di
          cui  all'allegato  IV.   Il   numero   di   identificazione
          dell'organismo  notificato  ha  la  stessa  altezza   della
          marcatura CE. Il numero di  identificazione  dell'organismo
          notificato e' apposto dall'organismo notificato  stesso  o,
          in base alle sue istruzioni,  dal  fabbricante  o  dal  suo
          rappresentante autorizzato. 
              4. Il Ministero assume  le  iniziative  necessarie  per
          garantire   un'applicazione   corretta   del   regime   che
          disciplina la marcatura CE e promuove le  azioni  opportune
          contro l'uso improprio di tale marcatura. 
              Art.   21   (Documentazione   tecnica).   -    1.    La
          documentazione tecnica contiene tutti i dati necessari o  i
          dettagli relativi agli strumenti utilizzati dal fabbricante
          per garantire la conformita' delle apparecchiature radio ai
          requisiti essenziali di cui all'art. 3. Essa include almeno
          gli elementi indicati nell'allegato V. 
              2.  La  documentazione  tecnica  e'   preparata   prima
          dell'immissione sul mercato dell'apparecchiatura  radio  ed
          e' continuamente aggiornata. 
              3.  La  documentazione  tecnica  e  la   corrispondenza
          riguardanti la procedura di esame UE del tipo sono  redatte
          in lingua italiana o in lingua inglese. 
              4. Se la documentazione  tecnica  non  e'  conforme  ai
          commi 1, 2 e 3 del presente articolo, e di conseguenza  non
          fornisce dati o mezzi pertinenti sufficienti ad  assicurare
          la  conformita'  dell'apparecchiatura  radio  ai  requisiti
          essenziali di cui all'art. 3, l'autorita'  di  sorveglianza
          del mercato puo' chiedere al fabbricante o  all'importatore
          di far eseguire, a loro spese, una prova da un  laboratorio
          accreditato dall'autorita' di sorveglianza del mercato,  ai
          sensi del  decreto  del  Ministro  delle  comunicazioni  25
          febbraio 2002, n. 84, entro un termine specifico al fine di
          verificare la conformita' ai requisiti  essenziali  di  cui
          all'art. 3.». 
              - Il testo dell'art. 46 del citato decreto  legislativo
          22 giugno 2016, n. 128, cosi' recita: 
              «Art.  46  (Sanzioni).  -  1.  Salvo   che   il   fatto
          costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che mette
          a   disposizione   sul   mercato   in    qualunque    forma
          apparecchiature radio non conformi ai requisiti  essenziali
          di cui all'art. 3, oppure apparecchiature per le quali  non
          e' stata eseguita la relativa procedura di  valutazione  di
          conformita' di cui all'art. 17, oppure apparecchiature  non
          costruite in modo tale da poter essere utilizzate in almeno
          uno Stato membro senza violare le prescrizioni  applicabili
          sull'uso dello spettro radio, e' assoggettato alla sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro  5.292  a
          euro 31.755 e del pagamento di una somma da euro 26 a  euro
          158 per ciascuna apparecchiatura. In ogni caso la  sanzione
          amministrativa non puo' superare la  somma  complessiva  di
          euro 132.316. Alla stessa sanzione e' assoggettato chiunque
          apporta  modifiche  alle   apparecchiature   dotate   della
          prescritta marcatura che comportano mancata conformita'  ai
          requisiti essenziali. 
              2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante
          o l'importatore che mette a  disposizione  sul  mercato  in
          qualunque forma apparecchiature radio che presentano almeno
          una delle non conformita' di  cui  all'art.  43,  comma  1,
          lettere  da  a)  ad  l),  e'  assoggettato  alla   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro  1.322  a
          euro 15.877 e del pagamento di una somma da euro 13 a  euro
          78 per ciascuna apparecchiatura. In ogni caso  la  sanzione
          amministrativa non puo' superare la  somma  complessiva  di
          euro 132.316. 
              3.  Salvo  che   il   fatto   costituisca   reato,   il
          distributore  che  mette  a  disposizione  sul  mercato  in
          qualunque forma apparecchiature radio che presentano  anche
          una soltanto delle non  conformita'  di  cui  all'art.  43,
          comma 1, lettere da a) a d) e da g) ad l), e'  assoggettato
          alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da
          euro 1.322 a euro 15.877 e del pagamento di  una  somma  da
          euro 13 a euro 78 per  ciascuna  apparecchiatura.  In  ogni
          caso la sanzione amministrativa non puo' superare la  somma
          complessiva di euro 132.316. 
              4. Il rappresentante autorizzato ai sensi dell'art.  11
          del presente decreto che, in relazione  agli  obblighi  ivi
          previsti abbia ricevuto dal fabbricante un mandato  scritto
          che lo autorizza ad agire a suo nome e purche'  specificato
          nel mandato, in presenza delle violazioni di  cui  all'art.
          43, comma 1, lettere da a), b), c), d), e), g), h), i), l),
          n) ed o),  e'  assoggettato  alle  sanzioni  amministrative
          indicate nei commi 1 e 2. Il rappresentante autorizzato  e'
          inoltre  assoggettato  alla  sanzione  amministrativa   del
          pagamento di una somma da euro 5.292 a euro 31.755  se  non
          ottempera all'obbligo di cui all'art. 11, comma 2,  lettera
          a), ovvero alla sanzione amministrativa  del  pagamento  di
          una somma da euro 1.322 a euro 15.877 se non ottempera agli
          obblighi di cui all'art. 11, comma 2,  lettera  b),  ovvero
          alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da
          euro 1.322 a euro 7.938 se non ottempera all'obbligo di cui
          all'art. 11, comma 2, lettera c). 
              5.  Chiunque  installa  per   attivita'   professionale
          apparecchiature radio che presentano almeno una  delle  non
          conformita' di cui all'art. 43, comma 1, lettere a)  e  b),
          ovvero le installa in violazione delle relative restrizioni
          d'uso e'  assoggettato  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 1.322 a euro 15.877. 
              6. Fatti salvi i commi 1,  2  e  3,  il  fabbricante  e
          l'importatore che non ottemperano  anche  ad  uno  soltanto
          degli obblighi rispettivamente di  cui  agli  articoli  10,
          comma 4, e 12, comma  2,  ultimi  due  periodi,  e  8  sono
          assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento  di
          una somma da  euro  5.292  a  euro  31.755.  Alla  medesima
          sanzione e' assoggettato il distributore che non  ottempera
          anche ad uno soltanto degli obblighi di cui  agli  all'art.
          13, comma 2, ultimi due periodi. Fatti salvi i commi 1, 2 e
          3, il fabbricante e l'importatore che non ottemperano anche
          ad uno soltanto degli obblighi rispettivamente di cui  agli
          all'art. 10, commi 5, 11 e 12, e all'art. 12, commi  4,  5,
          6, 7 e 9, sono assoggettati  alla  sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma da euro 1.322 a euro 15.877.  E'
          assoggettato alla sanzione di  cui  al  periodo  precedente
          anche il  distributore  che  non  ottempera  anche  ad  uno
          soltanto degli obblighi di cui agli all'art. 13, commi 3, 4
          e 5. 
              7. Fatta salva  l'eventuale  sanzione  gia'  applicata,
          l'operatore economico interessato che non ottempera entro i
          tempi prescritti ai provvedimenti di ritiro o richiamo  dal
          mercato emanati dal Ministero ai sensi degli articoli 40  e
          42, ovvero non ottempera  ai  provvedimenti  emanati  dagli
          Ispettorati  territoriali  del  Ministero  dello   sviluppo
          economico competenti ai  sensi  del  decreto  del  Ministro
          dello  sviluppo  economico  17  luglio  2014  e  successive
          modificazioni, ai sensi dell'art. 43, e' assoggettato  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          1.322 a euro 7.938. 
              8.  Gli  operatori   economici   che   direttamente   o
          indirettamente    pubblicizzano    in    qualunque    forma
          apparecchiature  radio  difformi  dalle  prescrizioni   del
          presente decreto sono assoggettati, secondo  le  rispettive
          responsabilita' derivanti dall'appartenenza alla  tipologia
          di operatori economici definita nel presente decreto,  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          3.308 a euro 19.847. 
              9.  Chiunque  utilizza  apparecchiature,  conformi   al
          presente decreto, ma non sottoposte a corretta manutenzione
          ovvero non le utilizza per i fini previsti dal  fabbricante
          o apporta per uso personale modifiche alle  apparecchiature
          dotate della prescritta marcatura che comportano la mancata
          conformita' ai requisiti essenziali di cui all'art.  3,  e'
          assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento  di
          una somma da euro 331 a euro 1.984. 
              10. Le apparecchiature radio messe a  disposizione  del
          mercato o in esercizio che presentano  anche  una  soltanto
          delle non conformita' di cui all'art. 43, comma 1,  lettere
          a), b), c), d), e), h), m), n) ed o), sono assoggettate  al
          sequestro amministrativo. 
              11. Fatta salva la  sanzione  gia'  applicata,  decorso
          inutilmente il termine di sei mesi dalla richiesta di porre
          fine allo stato di non  conformita'  di  cui  all'art.  43,
          comma 1, il Ministero provvede a  limitare  o  proibire  la
          messa a disposizione sul mercato dell'apparecchiatura radio
          o garantisce che sia richiamata o ritirata dal mercato e  a
          confiscare le apparecchiature sequestrate. 
              12. Chi scientemente, salvo che  il  fatto  costituisca
          reato,  nell'ambito  dello  svolgimento  dell'attivita'  di
          sorveglianza del mercato fornisce notizie,  informazioni  e
          documentazione  false   e'   assoggettato   alla   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro  3.350  a
          euro 20.000. 
          13. Le  sanzioni  amministrative  pecuniarie  previste  dal
          presente decreto  sono  rivalutate  ogni  cinque  anni  con
          decreto   direttoriale   del   Ministero   dello   sviluppo
          economico, in misura pari all'indice ISTAT  dei  prezzi  al
          consumo previo arrotondamento all'unita' di euro secondo il
          seguente criterio: se la parte decimale e' inferiore  a  50
          centesimi l'arrotondamento va effettuato per difetto, se e'
          uguale o superiore a 50 l'arrotondamento va effettuato  per
          eccesso. L'importo  della  sanzione  pecuniaria  rivalutato
          secondo i predetti criteri si applica esclusivamente per le
          violazioni commesse successivamente alla data di entrata in
          vigore del decreto direttoriale che lo prevede.».