Art. 3 Controlli 1. I controlli sono svolti attraverso verifiche documentali e verifiche fisiche in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto. 2. Per l'espletamento dei controlli sulle apparecchiature radio messe a disposizione sul mercato sono da verificare: a) presso il distributore: 1) la presenza della marcatura CE sull'apparecchiatura radio o sulla relativa targhetta e sull'imballaggio apposta in modo visibile, leggibile e, solo sull'apparecchiatura o sulla relativa targhetta anche in modo indelebile; nei casi in cui sia stata applicata la procedura di valutazione della conformita' di cui all'allegato IV del decreto, la marcatura CE deve essere seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato di pari altezza della marcatura CE; 2) che la marcatura CE sia stata apposta dal fabbricante o dal suo mandatario prima della sua immissione sul mercato e che essa rispetti la forma e le proporzioni indicate nell'allegato II del regolamento 765/2008 anche in caso di riduzione o di allargamento della marcatura CE medesima e, laddove essa abbia un'altezza inferiore ai 5 mm, rimanga visibile e leggibile; la marcatura CE apposta sull'apparecchiatura radio non deve indurre in errore circa il suo significato o il simbolo grafico della marcatura CE stessa; le altre marcature apposte sull'apparecchiatura radio non devono compromettere la visibilita', la leggibilita' e il significato della marcatura CE; 3) che ogni singola apparecchiatura radio sia accompagnata dalla dichiarazione di conformita' UE o dalla dichiarazione di conformita' UE semplificata tradotte in lingua italiana, aggiornate e conformi rispettivamente all'allegato VI del decreto e all'allegato VII del decreto. In caso di dichiarazione di conformita' UE semplificata, il personale incaricato dello svolgimento dell'attivita' ispettiva verifica che all'indirizzo internet ivi indicato la dichiarazione di conformita' UE sia liberamente consultabile e che essa sia conforme all'allegato VI, tradotta in lingua italiana e aggiornata; 4) la presenza su ciascuna apparecchiatura radio ovvero sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento qualora le dimensioni o la natura dell'apparecchiatura radio non lo consentano, del numero di tipo, di serie, e di lotto o comunque di qualsiasi elemento che ne consenta l'identificazione; 5) la presenza su ciascuna apparecchiatura radio ovvero sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento qualora le dimensioni o la natura dell'apparecchiatura radio non lo consentano, del nome del fabbricante, della sua denominazione commerciale o il suo marchio registrato e l'indirizzo postale al quale puo' essere contattato. Il personale incaricato dello svolgimento dell'attivita' ispettiva verifica altresi' la completezza delle suddette informazioni e che l'indirizzo indichi un punto unico di contatto presso il quale il fabbricante puo' essere contattato e che le informazioni relative al contatto siano almeno in lingua italiana; 6) per i prodotti importati da paesi terzi, la presenza su ciascuna apparecchiatura radio, ovvero sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento qualora le dimensioni dell'apparecchiatura radio o la necessita' di dover aprire l'imballaggio per apporle non lo consentano, del nome dell'importatore, della sua denominazione commerciale o il suo marchio registrato e l'indirizzo postale al quale puo' essere contattato. Il personale incaricato dello svolgimento dell'attivita' ispettiva verifica altresi' la completezza delle suddette informazioni e che le informazioni relative al contatto siano almeno in lingua italiana; 7) per le categorie o classi di apparecchiature radio specificate all'articolo 4, comma 2, del decreto, la presenza della dichiarazione di conformita' conforme all'allegato VI del decreto relativa alle combinazioni di apparecchiature radio e del software redatta in esito alla valutazione della conformita' dell'apparecchiatura radio realizzata conformemente all'articolo 17 del decreto. L'eventuale software preinstallato o fornito a corredo dell'apparecchiatura deve essere compreso tra quelli previsti nella predetta dichiarazione. Il controllo di cui al presente punto si applica a decorrere dalla data di attuazione degli atti delegati e di esecuzione di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto; 8) che ciascuna apparecchiatura radio sia accompagnata dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana che siano, al pari di qualunque etichettatura, chiare, comprensibili e intelligibili. Il personale incaricato dello svolgimento dell'attivita' ispettiva verifica altresi' che siano accluse le istruzioni che contengono le informazioni necessarie per l'uso dell'apparecchiatura radio conformemente alla sua destinazione d'uso e, se del caso, una descrizione degli accessori e componenti, compreso il software, che consentono all'apparecchiatura radio di funzionare come previsto e infine, per le apparecchiature radio che emettono intenzionalmente onde radio, le informazioni inerenti alle bande di frequenza di funzionamento dell'apparecchiatura radio e la massima potenza a radiofrequenza trasmessa nelle bande di frequenza in cui opera l'apparecchiatura radio; 9) in presenza di restrizioni applicabili alla messa in servizio o di requisiti in materia di autorizzazione per l'uso, la disponibilita' sull'imballaggio di informazioni che consentono di individuare gli Stati membri o la zona geografica all'interno di uno Stato membro in cui sussistono restrizioni alla messa in servizio o requisiti in materia di autorizzazione per l'uso. Tali informazioni devono essere completate nelle istruzioni accluse all'apparecchiatura radio; 10) per ciascuna apparecchiatura l'operatore economico ispezionato deve essere in grado di presentare, se piu' recenti di dieci anni, le informazioni relative sia all'operatore economico che gli abbia fornito l'apparecchiatura radio sia a quello a cui lui l'abbia fornita; 11) per i tipi di apparecchiatura radio nelle categorie di apparecchiature caratterizzate da un basso livello di conformita' ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 del decreto, la presenza del numero di identificazione attribuito dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 5 del decreto. Il controllo di cui al presente punto si applica a decorrere dalla data di attuazione degli atti delegati e di esecuzione di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto; 12) che le condizioni di immagazzinamento e di trasporto non abbiano messo a rischio la conformita' dell'apparecchiatura radio ai requisiti di cui all'articolo 3 del decreto; 13) che non siano state apportate modifiche alle apparecchiature radio dotate della prescritta marcatura che comportano la mancata conformita' ai requisiti essenziali; 14) che non si tratti di un tipo di apparecchiatura radio che si trova sul mercato nonostante i provvedimenti di richiamo o ritiro ordinati dal Ministero a seguito di accertata non conformita' dell'apparecchiatura stessa al decreto ovvero sottoposto alle procedure di cui agli articoli da 40 a 43 del decreto; 15) la documentazione utile ad accertare la data di immissione sul mercato al fine dell'individuazione della normativa applicabile ai sensi dell'articolo 48 del decreto; 16) che non sia promossa pubblicita' in qualunque forma per apparecchiature radio che non rispettano le prescrizioni del decreto; 17) che in occasione di fiere, esposizioni ed eventi simili siano rispettate le prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto; b) presso l'importatore, relativamente alle apparecchiature radio immesse sul mercato dal medesimo: 1) quanto previsto alla lettera a); 2) che la dichiarazione di conformita' UE sia conservata per un periodo di 10 anni dalla data in cui l'apparecchiatura radio e' stata immessa sul mercato; 3) che sia stata eseguita da parte del fabbricante l'appropriata procedura di valutazione della conformita' di cui all'articolo 17 del decreto e che sia stata preparata la documentazione tecnica; 4) che l'apparecchiatura radio sia costruita in modo tale da poter essere utilizzata in almeno uno Stato membro senza violare le prescrizioni applicabili sull'uso dello spettro radio; 5) la prova documentale che l'importatore, prima di immettere l'apparecchiatura radio sul mercato, si sia accertato presso il fabbricante che essa e' conforme ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 del decreto; 6) ove ne ricorrano le condizioni, l'esistenza e lo stato di aggiornamento del registro di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto; c) presso il fabbricante, relativamente alle apparecchiature radio immesse sul mercato dal medesimo: 1) quanto previsto alla lettera a) ad esclusione del numero 6) e del numero 12); 2) la presenza della documentazione tecnica e la sua rispondenza a quanto indicato all'articolo 21 commi 1, 2 e 3, del decreto; 3) il rispetto delle disposizioni del decreto e, in particolare, di quelle concernenti la conformita' dell'apparecchiatura radio ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 del decreto, che per l'apparecchiatura radio sia stata eseguita la relativa procedura di valutazione di conformita' di cui all'articolo 17 del decreto e che l'apparecchiatura sia costruita in modo tale da poter essere utilizzata in almeno uno Stato membro senza violare le prescrizioni applicabili sull'uso dello spettro radio; 4) che la documentazione tecnica, la dichiarazione di conformita' UE e, rispettivamente a seconda che sia stata adottata la procedura per la valutazione della conformita' di cui all'allegato III o IV del decreto, il certificato UE del tipo o la documentazione di cui all'allegato IV, paragrafo 6, del decreto, siano conservate per un periodo di 10 anni dalla data in cui l'apparecchiatura radio e' stata immessa sul mercato; 5) ove ne ricorrano le condizioni, l'esistenza e lo stato di aggiornamento del registro di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto; d) presso l'importatore o il distributore in qualita' di fabbricante ai sensi dell'articolo 14 del decreto, ovvero presso il rappresentante autorizzato stabilito in Italia del fabbricante, purche' specificato nel mandato, a seconda del tipo di apparecchiatura e della procedura adottata dal fabbricante per la valutazione della conformita' di quanto previsto dalla lettera c). 3. Per l'espletamento dei controlli sulle apparecchiature radio in servizio o in uso sono da verificare: 1) che siano dotate della marcatura CE; 2) che non siano state installate o siano utilizzate in violazione delle relative restrizioni d'uso; 3) per le categorie o classi di apparecchiature radio specificate all'articolo 4, comma 2, del decreto, che le combinazioni di apparecchiature radio e del software installato siano tra quelle previste nella dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto. Il controllo di cui al presente punto si applica a decorrere dalla data di attuazione degli atti delegati e di esecuzione di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto; 4) che siano sottoposte a corretta manutenzione ovvero siano utilizzate per i fini previsti dal fabbricante; 5) che non siano state apportate modifiche alle apparecchiature dotate della prescritta marcatura che comportano la mancata conformita' ai requisiti essenziali; 6) la documentazione utile ad accertare la data di immissione sul mercato al fine dell'individuazione della normativa applicabile ai sensi dell'articolo 48 del decreto. 4. Fatta salva l'applicazione del comma 7, qualora durante i controlli di cui ai commi 2 e 3, il personale incaricato dello svolgimento dell'attivita' ispettiva abbia motivi sufficienti per ritenere che un'apparecchiatura radio possa presentare un rischio per la salute o l'incolumita' delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al decreto, ne da' immediata comunicazione all'ufficio di appartenenza dell' Ispettorato competente; il responsabile di detto ufficio informa la Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico per l'espletamento degli adempimenti successivi allegando alla comunicazione una dettagliata relazione tecnica. 5. Il personale incaricato dello svolgimento dell'attivita' ispettiva annota sul verbale di accertamento di cui all'articolo 4, gli elementi utili a valutare il comportamento dell'operatore economico ispezionato relativamente ai rispettivi obblighi di cui all'articolo 10, commi 11 e 12, all'articolo 11, comma 2, all'articolo 12, commi 2 ultimi due periodi, 7 e 9, e all'articolo 13, commi 2, ultimi due periodi, 4 e 5, del decreto. Indica, altresi', se ci siano elementi utili per ritenere che i soggetti sopra indicati abbiano fornito notizie, informazioni e documentazione false. 6. Qualora il personale incaricato dello svolgimento dell'attivita' ispettiva accerti che, a norma dell'articolo 20, comma 1, del decreto l'apposizione della marcatura CE non sia possibile o non sia consentita a causa della natura dell'apparecchiatura radio, ne annota le relative cause nel verbale di accertamento. 7. Il personale incaricato dello svolgimento dell'attivita' ispettiva puo' procedere al prelievo dell'apparecchiatura conformemente all'articolo 39, comma 2, del decreto. 8. In occasione di fiere, esposizioni ed eventi simili, fatta salva l'applicazione dell'articolo 46, comma 10, del decreto, il personale incaricato dello svolgimento dell'attivita' ispettiva, qualora non siano state rispettate le prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 2, primo periodo, del decreto stesso, procede al prelievo dell'apparecchiatura, a meno di immediata regolarizzazione.
Note all'art. 3: - Per i riferimenti agli articoli 39, 40, 41, 42 e 43 del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, cosi' recita: «Art. 9 (Libera circolazione delle apparecchiature radio). - 1. Non e' ostacolata, per motivi attinenti agli aspetti disciplinati dal presente decreto, la messa a disposizione sul mercato nel territorio nazionale di apparecchiature radio conformi al presente decreto. 2. In occasione di fiere, esposizioni ed eventi simili, e' ammessa l'esposizione di apparecchiature radio che non rispettano il presente decreto, purche' un'indicazione visibile segnali chiaramente che tali apparecchiature non possono essere messe a disposizione sul mercato o messe in servizio fino a quando esse non siano state rese conformi al presente decreto. La dimostrazione di apparecchiature radio puo' avvenire solo a condizione che siano state adottate misure adeguate, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente, per evitare interferenze dannose, perturbazioni elettromagnetiche e rischi per la salute o la sicurezza di persone, animali domestici o beni.». -Il testo degli articoli 20 e 21 del citato decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 cosi' recita: «Art. 20 (Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE e del numero di identificazione dell'organismo notificato). - 1. La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sull'apparecchiatura radio o sulla relativa targhetta, a meno che cio' non sia possibile o non sia consentito a causa della natura dell'apparecchiatura radio. La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile e leggibile sull'imballaggio. 2. La marcatura CE e' apposta sull'apparecchiatura radio prima della sua immissione sul mercato. 3. La marcatura CE e' seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato, qualora sia applicata la procedura di valutazione della conformita' di cui all'allegato IV. Il numero di identificazione dell'organismo notificato ha la stessa altezza della marcatura CE. Il numero di identificazione dell'organismo notificato e' apposto dall'organismo notificato stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato. 4. Il Ministero assume le iniziative necessarie per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuove le azioni opportune contro l'uso improprio di tale marcatura. Art. 21 (Documentazione tecnica). - 1. La documentazione tecnica contiene tutti i dati necessari o i dettagli relativi agli strumenti utilizzati dal fabbricante per garantire la conformita' delle apparecchiature radio ai requisiti essenziali di cui all'art. 3. Essa include almeno gli elementi indicati nell'allegato V. 2. La documentazione tecnica e' preparata prima dell'immissione sul mercato dell'apparecchiatura radio ed e' continuamente aggiornata. 3. La documentazione tecnica e la corrispondenza riguardanti la procedura di esame UE del tipo sono redatte in lingua italiana o in lingua inglese. 4. Se la documentazione tecnica non e' conforme ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, e di conseguenza non fornisce dati o mezzi pertinenti sufficienti ad assicurare la conformita' dell'apparecchiatura radio ai requisiti essenziali di cui all'art. 3, l'autorita' di sorveglianza del mercato puo' chiedere al fabbricante o all'importatore di far eseguire, a loro spese, una prova da un laboratorio accreditato dall'autorita' di sorveglianza del mercato, ai sensi del decreto del Ministro delle comunicazioni 25 febbraio 2002, n. 84, entro un termine specifico al fine di verificare la conformita' ai requisiti essenziali di cui all'art. 3.». - Il testo dell'art. 46 del citato decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, cosi' recita: «Art. 46 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che mette a disposizione sul mercato in qualunque forma apparecchiature radio non conformi ai requisiti essenziali di cui all'art. 3, oppure apparecchiature per le quali non e' stata eseguita la relativa procedura di valutazione di conformita' di cui all'art. 17, oppure apparecchiature non costruite in modo tale da poter essere utilizzate in almeno uno Stato membro senza violare le prescrizioni applicabili sull'uso dello spettro radio, e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.292 a euro 31.755 e del pagamento di una somma da euro 26 a euro 158 per ciascuna apparecchiatura. In ogni caso la sanzione amministrativa non puo' superare la somma complessiva di euro 132.316. Alla stessa sanzione e' assoggettato chiunque apporta modifiche alle apparecchiature dotate della prescritta marcatura che comportano mancata conformita' ai requisiti essenziali. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che mette a disposizione sul mercato in qualunque forma apparecchiature radio che presentano almeno una delle non conformita' di cui all'art. 43, comma 1, lettere da a) ad l), e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.322 a euro 15.877 e del pagamento di una somma da euro 13 a euro 78 per ciascuna apparecchiatura. In ogni caso la sanzione amministrativa non puo' superare la somma complessiva di euro 132.316. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che mette a disposizione sul mercato in qualunque forma apparecchiature radio che presentano anche una soltanto delle non conformita' di cui all'art. 43, comma 1, lettere da a) a d) e da g) ad l), e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.322 a euro 15.877 e del pagamento di una somma da euro 13 a euro 78 per ciascuna apparecchiatura. In ogni caso la sanzione amministrativa non puo' superare la somma complessiva di euro 132.316. 4. Il rappresentante autorizzato ai sensi dell'art. 11 del presente decreto che, in relazione agli obblighi ivi previsti abbia ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che lo autorizza ad agire a suo nome e purche' specificato nel mandato, in presenza delle violazioni di cui all'art. 43, comma 1, lettere da a), b), c), d), e), g), h), i), l), n) ed o), e' assoggettato alle sanzioni amministrative indicate nei commi 1 e 2. Il rappresentante autorizzato e' inoltre assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.292 a euro 31.755 se non ottempera all'obbligo di cui all'art. 11, comma 2, lettera a), ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.322 a euro 15.877 se non ottempera agli obblighi di cui all'art. 11, comma 2, lettera b), ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.322 a euro 7.938 se non ottempera all'obbligo di cui all'art. 11, comma 2, lettera c). 5. Chiunque installa per attivita' professionale apparecchiature radio che presentano almeno una delle non conformita' di cui all'art. 43, comma 1, lettere a) e b), ovvero le installa in violazione delle relative restrizioni d'uso e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.322 a euro 15.877. 6. Fatti salvi i commi 1, 2 e 3, il fabbricante e l'importatore che non ottemperano anche ad uno soltanto degli obblighi rispettivamente di cui agli articoli 10, comma 4, e 12, comma 2, ultimi due periodi, e 8 sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.292 a euro 31.755. Alla medesima sanzione e' assoggettato il distributore che non ottempera anche ad uno soltanto degli obblighi di cui agli all'art. 13, comma 2, ultimi due periodi. Fatti salvi i commi 1, 2 e 3, il fabbricante e l'importatore che non ottemperano anche ad uno soltanto degli obblighi rispettivamente di cui agli all'art. 10, commi 5, 11 e 12, e all'art. 12, commi 4, 5, 6, 7 e 9, sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.322 a euro 15.877. E' assoggettato alla sanzione di cui al periodo precedente anche il distributore che non ottempera anche ad uno soltanto degli obblighi di cui agli all'art. 13, commi 3, 4 e 5. 7. Fatta salva l'eventuale sanzione gia' applicata, l'operatore economico interessato che non ottempera entro i tempi prescritti ai provvedimenti di ritiro o richiamo dal mercato emanati dal Ministero ai sensi degli articoli 40 e 42, ovvero non ottempera ai provvedimenti emanati dagli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico competenti ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2014 e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 43, e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.322 a euro 7.938. 8. Gli operatori economici che direttamente o indirettamente pubblicizzano in qualunque forma apparecchiature radio difformi dalle prescrizioni del presente decreto sono assoggettati, secondo le rispettive responsabilita' derivanti dall'appartenenza alla tipologia di operatori economici definita nel presente decreto, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.308 a euro 19.847. 9. Chiunque utilizza apparecchiature, conformi al presente decreto, ma non sottoposte a corretta manutenzione ovvero non le utilizza per i fini previsti dal fabbricante o apporta per uso personale modifiche alle apparecchiature dotate della prescritta marcatura che comportano la mancata conformita' ai requisiti essenziali di cui all'art. 3, e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 331 a euro 1.984. 10. Le apparecchiature radio messe a disposizione del mercato o in esercizio che presentano anche una soltanto delle non conformita' di cui all'art. 43, comma 1, lettere a), b), c), d), e), h), m), n) ed o), sono assoggettate al sequestro amministrativo. 11. Fatta salva la sanzione gia' applicata, decorso inutilmente il termine di sei mesi dalla richiesta di porre fine allo stato di non conformita' di cui all'art. 43, comma 1, il Ministero provvede a limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato dell'apparecchiatura radio o garantisce che sia richiamata o ritirata dal mercato e a confiscare le apparecchiature sequestrate. 12. Chi scientemente, salvo che il fatto costituisca reato, nell'ambito dello svolgimento dell'attivita' di sorveglianza del mercato fornisce notizie, informazioni e documentazione false e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.350 a euro 20.000. 13. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono rivalutate ogni cinque anni con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento all'unita' di euro secondo il seguente criterio: se la parte decimale e' inferiore a 50 centesimi l'arrotondamento va effettuato per difetto, se e' uguale o superiore a 50 l'arrotondamento va effettuato per eccesso. L'importo della sanzione pecuniaria rivalutato secondo i predetti criteri si applica esclusivamente per le violazioni commesse successivamente alla data di entrata in vigore del decreto direttoriale che lo prevede.».