Art. 4 
 
 
               Modalita' di espletamento dei controlli 
 
  1. I  controlli  di  cui  all'articolo  3  e,  ove  necessario  gli
accertamenti  tecnici,   sono   svolti   dal   personale   incaricato
all'attivita'   ispettiva   attraverso   l'espletamento   di   visite
ispettive. Al termine della visita ispettiva e' compilato il  verbale
di accertamento, accompagnato da eventuali relazioni tecniche. 
  2.  Il  personale  incaricato  dello   svolgimento   dell'attivita'
ispettiva e' autorizzato a svolgere le  visite  ispettive  presso  le
sedi ed in tutti gli altri luoghi  di  esercizio  dell'attivita'  del
fabbricante, del suo rappresentante autorizzato,  dell'importatore  e
del distributore delle apparecchiature radio messe a disposizione sul
mercato. Il personale  incaricato  dello  svolgimento  dell'attivita'
ispettiva e' altresi' autorizzato  a  svolgere  le  visite  ispettive
sulle apparecchiature radio in servizio o in uso. 
  3. Ove lo  ritenga  utile  per  lo  svolgimento  dei  controlli  di
competenza,  il  personale  incaricato  ha  facolta'  di   effettuare
sopralluoghi e verifiche anche presso  sedi  secondarie,  succursali,
magazzini, impianti e altre  dipendenze  in  genere,  di  sentire  in
contraddittorio  il  responsabile  o  i  dipendenti  delle  strutture
ispezionate, dandone conto nel verbale di accertamento. 
  4. Il personale di cui al comma  2  del  presente  articolo  ha  il
potere di acquisire tutta la documentazione inerente alla conformita'
dell'apparecchiatura radio, di estrarne copia e riprodurne atti. 
  5. Nei casi in cui procurino o possano procurare danni alle reti di
telecomunicazione, interferenze  ad  altri  servizi  tutelati  ovvero
possano presentare i rischi di cui agli  articoli  da  40  a  42  del
decreto, le apparecchiature radio in servizio o in uso,  se  lasciate
in giudiziale custodia al soggetto ispezionato, sono disalimentate  e
suggellate. 
  6. Il personale incaricato preleva il numero di apparecchi ritenuto
necessario  per  le  verifiche   tecniche,   nonche'   sequestra   le
apparecchiature ai sensi dell'articolo  46,  comma  10,  del  decreto
presso: 
    a) il fabbricante o il suo rappresentante  autorizzato  stabilito
in Italia; 
    b)  l'importatore  o  comunque  presso  la  persona  responsabile
dell'immissione dell'apparecchiatura radio sul mercato; 
    c) i distributori; 
    d) gli utilizzatori. 
  7. Gli organi di Polizia che, nell'ambito delle proprie  competenze
effettuino prelievi o sequestri di apparecchiature radio  di  cui  al
decreto,  consegnano  le  suddette  apparecchiature   al   competente
Ispettorato territoriale. 
  8. Il fabbricante  o  il  suo  rappresentante  autorizzato,  ovvero
l'importatore, possono decidere il  ritiro  dell'apparecchiatura  dal
mercato per evitare le verifiche di laboratorio e l'eventuale accollo
delle relative spese. 
  9. Il responsabile della visita  ispettiva,  al  rientro  in  sede,
consegna l'originale  del  verbale  all'Ispettorato  territoriale  di
appartenenza  per  i  successivi  adempimenti.  In  ogni   caso,   il
responsabile dell'Ispettorato  territoriale,  entro  quindici  giorni
dalla  verifica,  invia  al  Ministero  dello  sviluppo  economico  -
Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello  spettro
radioelettrico, per via telematica  copia  del  verbale  redatto  dal
responsabile di ciascuna  visita  ispettiva,  ivi  inclusa  tutta  la
documentazione acquisita ed  eventuali  provvedimenti  di  competenza
gia' adottati. 
  10. Nel caso in cui il verbale sia redatto da organi di Polizia, il
documento e' trasmesso  sollecitamente  all'Ispettorato  territoriale
competente per il seguito di competenza. 
  11. Il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale  per
la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico emette i
provvedimenti di richiamo o di ritiro dell'apparecchiatura  radio  di
cui all'articolo 46, comma 11, del decreto dopo aver sentito, se  del
caso, la Commissione consultiva. 
  12. Oltre a quanto previsto dal presente regolamento in materia  di
controlli si applicano le disposizioni degli articoli da 15 a 29  del
regolamento (CE) n. 765/2008 citato in premessa. 
  13. Oltre a  quanto  previsto  dal  presente  regolamento  e  dalla
specifica normativa di settore in materia di sanzioni si applicano le
disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative contenute
nella legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per i  riferimenti  agli  articoli  40,  41,  42  del
          decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128  si  veda  nelle
          note alle premesse. 
              - Per i riferimenti all'art. 46 del decreto legislativo
          22 giugno 2016, n. 128 si veda nelle note all'articolo 3. 
              - Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 765/2008 del
          Parlamento europeo e del Consiglio del 9  luglio  2008,  si
          veda nelle note alle premesse.