Art. 4 Modalita' di espletamento dei controlli 1. I controlli di cui all'articolo 3 e, ove necessario gli accertamenti tecnici, sono svolti dal personale incaricato all'attivita' ispettiva attraverso l'espletamento di visite ispettive. Al termine della visita ispettiva e' compilato il verbale di accertamento, accompagnato da eventuali relazioni tecniche. 2. Il personale incaricato dello svolgimento dell'attivita' ispettiva e' autorizzato a svolgere le visite ispettive presso le sedi ed in tutti gli altri luoghi di esercizio dell'attivita' del fabbricante, del suo rappresentante autorizzato, dell'importatore e del distributore delle apparecchiature radio messe a disposizione sul mercato. Il personale incaricato dello svolgimento dell'attivita' ispettiva e' altresi' autorizzato a svolgere le visite ispettive sulle apparecchiature radio in servizio o in uso. 3. Ove lo ritenga utile per lo svolgimento dei controlli di competenza, il personale incaricato ha facolta' di effettuare sopralluoghi e verifiche anche presso sedi secondarie, succursali, magazzini, impianti e altre dipendenze in genere, di sentire in contraddittorio il responsabile o i dipendenti delle strutture ispezionate, dandone conto nel verbale di accertamento. 4. Il personale di cui al comma 2 del presente articolo ha il potere di acquisire tutta la documentazione inerente alla conformita' dell'apparecchiatura radio, di estrarne copia e riprodurne atti. 5. Nei casi in cui procurino o possano procurare danni alle reti di telecomunicazione, interferenze ad altri servizi tutelati ovvero possano presentare i rischi di cui agli articoli da 40 a 42 del decreto, le apparecchiature radio in servizio o in uso, se lasciate in giudiziale custodia al soggetto ispezionato, sono disalimentate e suggellate. 6. Il personale incaricato preleva il numero di apparecchi ritenuto necessario per le verifiche tecniche, nonche' sequestra le apparecchiature ai sensi dell'articolo 46, comma 10, del decreto presso: a) il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato stabilito in Italia; b) l'importatore o comunque presso la persona responsabile dell'immissione dell'apparecchiatura radio sul mercato; c) i distributori; d) gli utilizzatori. 7. Gli organi di Polizia che, nell'ambito delle proprie competenze effettuino prelievi o sequestri di apparecchiature radio di cui al decreto, consegnano le suddette apparecchiature al competente Ispettorato territoriale. 8. Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato, ovvero l'importatore, possono decidere il ritiro dell'apparecchiatura dal mercato per evitare le verifiche di laboratorio e l'eventuale accollo delle relative spese. 9. Il responsabile della visita ispettiva, al rientro in sede, consegna l'originale del verbale all'Ispettorato territoriale di appartenenza per i successivi adempimenti. In ogni caso, il responsabile dell'Ispettorato territoriale, entro quindici giorni dalla verifica, invia al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico, per via telematica copia del verbale redatto dal responsabile di ciascuna visita ispettiva, ivi inclusa tutta la documentazione acquisita ed eventuali provvedimenti di competenza gia' adottati. 10. Nel caso in cui il verbale sia redatto da organi di Polizia, il documento e' trasmesso sollecitamente all'Ispettorato territoriale competente per il seguito di competenza. 11. Il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico emette i provvedimenti di richiamo o di ritiro dell'apparecchiatura radio di cui all'articolo 46, comma 11, del decreto dopo aver sentito, se del caso, la Commissione consultiva. 12. Oltre a quanto previsto dal presente regolamento in materia di controlli si applicano le disposizioni degli articoli da 15 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008 citato in premessa. 13. Oltre a quanto previsto dal presente regolamento e dalla specifica normativa di settore in materia di sanzioni si applicano le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
Note all'art. 4: - Per i riferimenti agli articoli 40, 41, 42 del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti all'art. 46 del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 si veda nelle note all'articolo 3. - Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, si veda nelle note alle premesse.