Art. 6 
 
 
                      Verifiche di laboratorio 
 
  1. In attuazione di quanto indicato all'articolo 39,  comma  3  del
decreto,  se  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  -  Direzione
generale  per  la  pianificazione  e  la   gestione   dello   spettro
radioelettrico ritiene necessarie ulteriori verifiche di laboratorio,
rispetto agli eventuali  accertamenti  tecnici  gia'  eseguiti  dagli
Ispettorati territoriali competenti ai sensi dell'articolo  4,  comma
1, incarica della loro effettuazione un laboratorio  accreditato  per
la  materia  trattata,  ovvero,  qualora  non   esistano   laboratori
accreditati  allo  scopo,  un  organismo  notificato  sotto  la   cui
responsabilita' dovranno essere effettuate le prove. Analogamente  si
procede  per  l'incarico  dell'effettuazione   delle   verifiche   di
laboratorio finalizzate alla  valutazione  di  cui  all'articolo  40,
comma 1, del decreto. 
  2. Qualora ai fini dell'espletamento degli accertamenti tecnici  di
cui all'articolo 4, comma 1, o delle verifiche di laboratorio di  cui
al comma 1 si debba  provvedere  al  trasporto  dell'apparecchiatura,
esso  avviene  utilizzando  gli  imballaggi   originali   ovvero   in
contenitori opportunamente sigillati. 
  3. Il fabbricante o il  suo  rappresentante  autorizzato  stabilito
nell'Unione europea e'  invitato  a  presenziare  alle  verifiche  di
laboratorio e ad  esaminare  in  contraddittorio  i  risultati  delle
verifiche stesse. 
  4.  Al  termine  dell'attivita'  e'  redatto  un   rapporto   sulle
verifiche.  La  verifica  dell'apparecchiatura  e'   effettuata   con
sollecitudine con conseguente restituzione in tempi brevi,  salvo  in
caso di sequestro. La restituzione deve avvenire entro il termine  di
centoventi  giorni  in  caso  di  prelievo.  Qualora  siano  rilevate
difformita' sono adottati i provvedimenti del caso ed il  fabbricante
o il  suo  rappresentante  autorizzato,  ovvero  l'importatore,  sono
tenuti  al  rimborso  delle  spese  connesse   all'esecuzione   delle
verifiche di laboratorio, al trasporto, al deposito e ad  ogni  altro
onere sostenuto dall'amministrazione, ferma  restando  l'applicazione
delle sanzioni previste. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per i riferimenti all'art. 39 del decreto legislativo
          22 giugno 2016, n. 128 si veda nelle note alle premesse.