IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124,
recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il
testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1ª Serie speciale - Corte
costituzionale n. 48 del 30 novembre 2016;
Visto il parere del Consiglio di Stato n. 83 del 17 gennaio 2017,
reso dalla Commissione speciale nell'adunanza del 9 gennaio 2017;
Visto l'articolo 16, comma 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124, il
quale prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 1, 2 e 3 dello
stesso articolo, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi
e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal medesimo
articolo, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 17 febbraio 2017;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata sul decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e sulle integrazioni e modifiche
apportate al suddetto decreto legislativo con il presente
provvedimento correttivo, nella seduta del 16 marzo 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Commissione
speciale nell'adunanza dell'8 marzo 2017;
Acquisiti i pareri della Commissione parlamentare per la
semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 9 giugno 2017;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto
1. Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e' modificato e
integrato secondo le disposizioni del presente decreto. Per quanto
non disciplinato dal presente decreto, restano ferme le disposizioni
del decreto legislativo n. 175 del 2016.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della
Costituzione:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare
messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere
e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione
alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge
e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi
previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati
dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze
armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito
secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato
dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della
magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
- Si riporta il testo degli articoli 16 e 18 della
legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 16 (Procedure e criteri comuni per l'esercizio di
deleghe legislative di semplificazione). - 1. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ovvero entro il
diverso termine previsto dall'art. 17, decreti legislativi
di semplificazione dei seguenti settori:
a) lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche e connessi profili di organizzazione
amministrativa;
b) partecipazioni societarie delle amministrazioni
pubbliche;
c) servizi pubblici locali di interesse economico
generale.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi
generali:
a) elaborazione di un testo unico delle disposizioni
in ciascuna materia, con le modifiche strettamente
necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse,
salvo quanto previsto nelle lettere successive;
b) coordinamento formale e sostanziale del testo
delle disposizioni legislative vigenti, apportando le
modifiche strettamente necessarie per garantire la coerenza
giuridica, logica e sistematica della normativa e per
adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio
normativo;
c) risoluzione delle antinomie in base ai principi
dell'ordinamento e alle discipline generali regolatrici
della materia;
d) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta
salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla
legge in generale premesse al codice civile;
e) aggiornamento delle procedure, prevedendo, in
coerenza con quanto previsto dai decreti legislativi di cui
all'art. 1, la piu' estesa e ottimale utilizzazione delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche
nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa.
3. Il Governo si attiene altresi' ai principi e criteri
direttivi indicati negli articoli da 17 a 19.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro delegato per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i
Ministri interessati, previa acquisizione del parere della
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del
Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di
ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il
Governo puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun
decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle
Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari e della Commissione parlamentare per la
semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta
giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il
decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Se il
termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o
successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di
novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi
ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle
Camere con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti
per materia possono esprimersi sulle osservazioni del
Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della
nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
comunque essere adottati.
5. Il Governo adotta, su proposta del Ministro delegato
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, un
regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per
l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo di
cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo.
6. Conseguentemente all'adozione dei decreti
legislativi di cui al comma 1, fermo restando quanto
disposto dal comma 5, il Governo adegua la disciplina
statale di natura regolamentare, ai sensi dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e della procedura di cui ai commi 2, 3 e 4, uno o
piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e
correttive.».
«Art. 18 (Riordino della disciplina delle
partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche).
- 1. Il decreto legislativo per il riordino della
disciplina in materia di partecipazioni societarie delle
amministrazioni pubbliche e' adottato al fine prioritario
di assicurare la chiarezza della disciplina, la
semplificazione normativa e la tutela e promozione della
concorrenza, con particolare riferimento al superamento dei
regimi transitori, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui
all'art. 16:
a) distinzione tra tipi di societa' in relazione alle
attivita' svolte, agli interessi pubblici di riferimento,
alla misura e qualita' della partecipazione e alla sua
natura diretta o indiretta, alla modalita' diretta o
mediante procedura di evidenza pubblica dell'affidamento,
nonche' alla quotazione in borsa o all'emissione di
strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, e
individuazione della relativa disciplina, anche in base al
principio di proporzionalita' delle deroghe rispetto alla
disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di
organizzazione e crisi d'impresa;
b) ai fini della razionalizzazione e riduzione delle
partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza,
efficacia ed economicita', ridefinizione della disciplina,
delle condizioni e dei limiti per la costituzione di
societa', l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni
societarie da parte di amministrazioni pubbliche entro il
perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici
per la tutela di interessi pubblici rilevanti, quale la
gestione di servizi di interesse economico generale;
applicazione dei principi della presente lettera anche alle
partecipazioni pubbliche gia' in essere;
c) precisa definizione del regime delle
responsabilita' degli amministratori delle amministrazioni
partecipanti nonche' dei dipendenti e degli organi di
gestione e di controllo delle societa' partecipate;
d) definizione, al fine di assicurare la tutela degli
interessi pubblici, la corretta gestione delle risorse e la
salvaguardia dell'immagine del socio pubblico, dei
requisiti e della garanzia di onorabilita' dei candidati e
dei componenti degli organi di amministrazione e controllo
delle societa', anche al fine di garantirne l'autonomia
rispetto agli enti proprietari;
e) razionalizzazione dei criteri pubblicistici per
gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli
alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al
contenimento dei costi, tenendo conto delle distinzioni di
cui alla lettera a) e introducendo criteri di valutazione
oggettivi, rapportati al valore anche economico dei
risultati; previsione che i risultati economici positivi o
negativi ottenuti assumano rilievo ai fini del compenso
economico variabile degli amministratori in considerazione
dell'obiettivo di migliorare la qualita' del servizio
offerto ai cittadini e tenuto conto della congruita' della
tariffa e del costo del servizio;
f) promozione della trasparenza e dell'efficienza
attraverso l'unificazione, la completezza e la massima
intelligibilita' dei dati economico-patrimoniali e dei
principali indicatori di efficienza, nonche' la loro
pubblicita' e accessibilita';
g) attuazione dell'art. 151, comma 8, del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in
materia di consolidamento delle partecipazioni nei bilanci
degli enti proprietari;
h) eliminazione di sovrapposizioni tra regole e
istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle
medesime esigenze di disciplina e controllo;
i) possibilita' di piani di rientro per le societa'
con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento;
l) regolazione dei flussi finanziari, sotto qualsiasi
forma, tra amministrazione pubblica e societa' partecipate
secondo i criteri di parita' di trattamento tra imprese
pubbliche e private e operatore di mercato;
m) con riferimento alle societa' partecipate dagli
enti locali:
1) per le societa' che gestiscono servizi
strumentali e funzioni amministrative, definizione di
criteri e procedure per la scelta del modello societario e
per l'internalizzazione nonche' di procedure, limiti e
condizioni per l'assunzione, la conservazione e la
razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al
numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di
gestione;
2) per le societa' che gestiscono servizi pubblici
di interesse economico generale, individuazione di un
numero massimo di esercizi con perdite di bilancio che
comportino obblighi di liquidazione delle societa', nonche'
definizione, in conformita' con la disciplina dell'Unione
europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad
assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico e ad
evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche
attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle
carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di
controllo sulla gestione e sulla qualita' dei servizi;
3) rafforzamento delle misure volte a garantire il
raggiungimento di obiettivi di qualita', efficienza,
efficacia ed economicita', anche attraverso la riduzione
dell'entita' e del numero delle partecipazioni e
l'incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo
sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e
societa' partecipate nel rispetto degli equilibri di
finanza pubblica e al fine di una maggior trasparenza;
4) promozione della trasparenza mediante
pubblicazione, nel sito internet degli enti locali e delle
societa' partecipate interessati, dei dati
economico-patrimoniali e di indicatori di efficienza, sulla
base di modelli generali che consentano il confronto, anche
ai fini del rafforzamento e della semplificazione dei
processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche
partecipanti e delle societa' partecipate;
5) introduzione di un sistema sanzionatorio per la
mancata attuazione dei principi di razionalizzazione e
riduzione di cui al presente articolo, basato anche sulla
riduzione dei trasferimenti dello Stato alle
amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni in
materia;
6) introduzione di strumenti, anche contrattuali,
volti a favorire la tutela dei livelli occupazionali nei
processi di ristrutturazione e privatizzazione relativi
alle societa' partecipate;
7) ai fini del rafforzamento del sistema dei
controlli interni previsti dal testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, revisione degli
obblighi di trasparenza e di rendicontazione delle societa'
partecipate nei confronti degli enti locali soci,
attraverso specifici flussi informativi che rendano
analizzabili e confrontabili i dati economici e industriali
del servizio, gli obblighi di servizio pubblico imposti e
gli standard di qualita', per ciascun servizio o attivita'
svolta dalle societa' medesime nell'esecuzione dei compiti
affidati, anche attraverso l'adozione e la predisposizione
di appositi schemi di contabilita' separata.».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale -Serie generale - n. 192 del 18 agosto
1990.
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
227 del 28 settembre 2000.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 106 del 9 maggio 2001.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo
unico in materia di societa' a partecipazione pubblica), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
210 dell'8 settembre 2016.