Art. 10
Modifiche all'articolo 16
del decreto legislativo n. 175 del 2016
1. All'articolo 16 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole da «e che la produzione ulteriore» fino
alla fine del comma sono soppresse;
b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. La
produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma
3, che puo' essere rivolta anche a finalita' diverse, e' consentita
solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di
scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attivita'
principale della societa'.»;
c) al comma 5, le parole: «di fornitura» sono soppresse;
d) al comma 7, le parole: «dall'articolo» sono sostituite dalle
seguenti: «dagli articoli 5 e».
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 16 del citato decreto
legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 16 (Societa' in house). - 1. Le societa' in house
ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle
amministrazioni che esercitano su di esse il controllo
analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano
su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi
sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di
quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme
che non comportino controllo o potere di veto, ne'
l'esercizio di un'influenza determinante sulla societa'
controllata.
2. Ai fini della realizzazione dell'assetto
organizzativo di cui al comma 1:
a) gli statuti delle societa' per azioni possono
contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'art.
2380-bis e dell'art. 2409-novies del codice civile;
b) gli statuti delle societa' a responsabilita'
limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli
enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi
dell'art. 2468, terzo comma, del codice civile;
c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo
possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di
appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata
superiore a cinque anni, in deroga all'art. 2341-bis, primo
comma, del codice civile.
3. Gli statuti delle societa' di cui al presente
articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del
loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti
a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici
soci.
3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di
fatturato di cui al comma 3, che puo' essere rivolta anche
a finalita' diverse, e' consentita solo a condizione che la
stessa permetta di conseguire economie di scala o altri
recuperi di efficienza sul complesso dell'attivita'
principale della societa'.
4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui
al comma 3 costituisce grave irregolarita' ai sensi
dell'art. 2409 del codice civile e dell'art. 15 del
presente decreto.
5. Nel caso di cui al comma 4, la societa' puo' sanare
l'irregolarita' se, entro tre mesi dalla data in cui la
stessa si e' manifestata, rinunci a una parte dei rapporti
con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti
contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da
parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i
relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attivita'
precedentemente affidate alla societa' controllata devono
essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci,
mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in
materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi
allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more
dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi
continueranno ad essere forniti dalla stessa societa'
controllata.
6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di
cui al comma 5, la societa' puo' continuare la propria
attivita' se e in quanto sussistano i requisiti di cui
all'art. 4. A seguito della cessazione degli affidamenti
diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti
parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del
controllo analogo.
7. Le societa' di cui al presente articolo sono tenute
all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la
disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.
Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del
medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.».