Art. 11 
 
 
                      Modifiche all'articolo 17 
               del decreto legislativo n. 175 del 2016 
 
  1. All'articolo 17, comma 1, del decreto  legislativo  n.  175  del
2016 le parole: «costituite per le finalita' di cui  all'articolo  4,
comma  2,  lettera  c),»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «a
partecipazione mista pubblico-privata». 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, del citato
          decreto legislativo n. 175 del 2016,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art.   17    (Societa'    a    partecipazione    mista
          pubblico-privata). - 1. Nelle societa'  costituite  per  le
          finalita' di  cui  all'art.  4,  comma  2,  lettera  c),  a
          partecipazione   mista   pubblico-privata   la   quota   di
          partecipazione  del  soggetto  privato  non   puo'   essere
          inferiore al trenta per cento e la selezione  del  medesimo
          si svolge  con  procedure  di  evidenza  pubblica  a  norma
          dell'art. 5, comma 9, del decreto  legislativo  n.  50  del
          2016 e ha ad oggetto,  al  contempo,  la  sottoscrizione  o
          l'acquisto della partecipazione  societaria  da  parte  del
          socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di
          concessione oggetto esclusivo dell'attivita' della societa'
          mista. 
              (Omissis).».