Art. 11
Modifiche all'articolo 17
del decreto legislativo n. 175 del 2016
1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del
2016 le parole: «costituite per le finalita' di cui all'articolo 4,
comma 2, lettera c),» sono sostituite dalle seguenti: «a
partecipazione mista pubblico-privata».
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 17 (Societa' a partecipazione mista
pubblico-privata). - 1. Nelle societa' costituite per le
finalita' di cui all'art. 4, comma 2, lettera c), a
partecipazione mista pubblico-privata la quota di
partecipazione del soggetto privato non puo' essere
inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo
si svolge con procedure di evidenza pubblica a norma
dell'art. 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del
2016 e ha ad oggetto, al contempo, la sottoscrizione o
l'acquisto della partecipazione societaria da parte del
socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di
concessione oggetto esclusivo dell'attivita' della societa'
mista.
(Omissis).».