Art. 12 
 
 
                      Modifiche all'articolo 19 
               del decreto legislativo n. 175 del 2016 
 
  1. All'articolo 19 del decreto legislativo n.  175  del  2016  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5, dopo le parole:  «alle  assunzioni  di  personale»
sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, tenendo conto del settore  in
cui ciascun soggetto opera»; 
    b) al comma 8, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «La
spesa  per  il  riassorbimento  del  personale  gia'  in   precedenza
dipendente dalle stesse amministrazioni  con  rapporto  di  lavoro  a
tempo   indeterminato   non   rileva   nell'ambito   delle   facolta'
assunzionali disponibili e, per  gli  enti  territoriali,  anche  del
parametro di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge n. 296
del 2006, a condizione che venga fornita  dimostrazione,  certificata
dal parere dell'organo di  revisione  economico-finanziaria,  che  le
esternalizzazioni  siano  state   effettuate   nel   rispetto   degli
adempimenti previsti dall'articolo 6-bis del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e, in particolare, a condizione che: 
      a) in corrispondenza  del  trasferimento  alla  societa'  della
funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente  alla
funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali; 
      b)    la    dotazione    organica    dell'ente    sia     stata
corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale  non  sia
stato sostituito; 
      c) siano state adottate le necessarie misure di  riduzione  dei
fondi destinati alla contrattazione integrativa; 
      d) l'aggregato di spesa complessiva del personale  soggetto  ai
vincoli di contenimento sia stato ridotto  in  misura  corrispondente
alla spesa del personale trasferito alla societa'.»; 
    c) al comma 9, le parole: «alle sole procedure in corso alla data
di entrata in vigore del  presente  decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino  alla  data  di  pubblicazione  del  decreto  di  cui
all'articolo 25, comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017». 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta il testo dell'art. 19 del  citato  decreto
          legislativo n. 175 del 2016, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 19 (Gestione del personale). -  1.  Salvo  quanto
          previsto dal presente decreto, ai rapporti  di  lavoro  dei
          dipendenti delle societa' a controllo pubblico si applicano
          le disposizioni del capo I, titolo  II,  del  libro  V  del
          codice  civile,  dalle  leggi  sui   rapporti   di   lavoro
          subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia  di
          ammortizzatori  sociali,  secondo  quanto  previsto   dalla
          normativa vigente, e dai contratti collettivi. 
              2. Le societa' a controllo pubblico  stabiliscono,  con
          propri  provvedimenti,   criteri   e   modalita'   per   il
          reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche
          di  derivazione  europea,  di  trasparenza,  pubblicita'  e
          imparzialita' e dei principi di cui all'art. 35,  comma  3,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In  caso  di
          mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova  diretta
          applicazione il suddetto art.  35,  comma  3,  del  decreto
          legislativo n. 165 del 2001. 
              3. I provvedimenti di cui al comma  2  sono  pubblicati
          sul sito istituzionale della societa'. In caso di mancata o
          incompleta pubblicazione  si  applicano  gli  articoli  22,
          comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo
          2013, n. 33. 
              4. Salvo quanto  previsto  dall'art.  2126  del  codice
          civile,  ai  fini  retributivi,  i  contratti   di   lavoro
          stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di
          cui al comma 2, sono nulli. Resta  ferma  la  giurisdizione
          ordinaria  sulla  validita'  dei  provvedimenti   e   delle
          procedure di reclutamento del personale. 
              5. Le  amministrazioni  pubbliche  socie  fissano,  con
          propri  provvedimenti,  obiettivi  specifici,   annuali   e
          pluriennali, sul complesso delle  spese  di  funzionamento,
          ivi  comprese  quelle  per  il  personale,  delle  societa'
          controllate, anche attraverso il contenimento  degli  oneri
          contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto
          di quanto stabilito all'art.  25,  ovvero  delle  eventuali
          disposizioni che stabiliscono, a  loro  carico,  divieti  o
          limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del
          settore in cui ciascun soggetto opera. 
              6. Le societa' a  controllo  pubblico  garantiscono  il
          concreto perseguimento degli obiettivi di cui  al  comma  5
          tramite propri provvedimenti da  recepire,  ove  possibile,
          nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede
          di contrattazione di secondo livello. 
              7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e  6
          sono pubblicati sul sito  istituzionale  della  societa'  e
          delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o
          incompleta pubblicazione si applicano l'art. 22,  comma  4,
          46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
          33. 
              8.   Le   pubbliche   amministrazioni    titolari    di
          partecipazioni  di  controllo  in  societa',  in  caso   di
          reinternalizzazione di funzioni o  servizi  esternalizzati,
          affidati alle societa' stesse, procedono,  prima  di  poter
          effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unita'
          di personale  gia'  dipendenti  a  tempo  indeterminato  da
          amministrazioni  pubbliche  e  transitate  alle  dipendenze
          della    societa'    interessata    dal     processo     di
          reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di
          mobilita' di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 165
          del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia  di  finanza
          pubblica  e  contenimento  delle  spese  di  personale.  Il
          riassorbimento puo' essere disposto  solo  nei  limiti  dei
          posti      vacanti      nelle      dotazioni      organiche
          dell'amministrazione  interessata   e   nell'ambito   delle
          facolta'  assunzionali  disponibili.  La   spesa   per   il
          riassorbimento del personale gia' in precedenza  dipendente
          dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo
          indeterminato  non  rileva   nell'ambito   delle   facolta'
          assunzionali disponibili  e,  per  gli  enti  territoriali,
          anche del parametro di cui all'art.  1,  comma  557-quater,
          della legge n. 296 del 2006, a condizione che venga fornita
          dimostrazione,  certificata  dal  parere   dell'organo   di
          revisione economico-finanziaria, che  le  esternalizzazioni
          siano  state  effettuate  nel  rispetto  degli  adempimenti
          previsti dall'art. 6-bis del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165 e in particolare a condizione che: 
              a) in corrispondenza del  trasferimento  alla  societa'
          della funzione sia  stato  trasferito  anche  il  personale
          corrispondente alla funzione  medesima,  con  le  correlate
          risorse stipendiali; 
              b)  la   dotazione   organica   dell'ente   sia   stata
          corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale
          non sia stato sostituito; 
              c)  siano  state  adottate  le  necessarie  misure   di
          riduzione   dei   fondi   destinati   alla   contrattazione
          integrativa; 
              d)  l'aggregato  di  spesa  complessiva  del  personale
          soggetto ai vincoli di contenimento sia  stato  ridotto  in
          misura corrispondente alla spesa del  personale  trasferito
          alla societa'. 
              9. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi  da  565  a
          568 della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  continuano  ad
          applicarsi fino alla data di pubblicazione del  decreto  di
          cui all'art. 25, comma  1,  e  comunque  non  oltre  il  31
          dicembre 2017.».