Art. 12
Modifiche all'articolo 19
del decreto legislativo n. 175 del 2016
1. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo le parole: «alle assunzioni di personale»
sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, tenendo conto del settore in
cui ciascun soggetto opera»;
b) al comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
spesa per il riassorbimento del personale gia' in precedenza
dipendente dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato non rileva nell'ambito delle facolta'
assunzionali disponibili e, per gli enti territoriali, anche del
parametro di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge n. 296
del 2006, a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata
dal parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, che le
esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli
adempimenti previsti dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e, in particolare, a condizione che:
a) in corrispondenza del trasferimento alla societa' della
funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla
funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali;
b) la dotazione organica dell'ente sia stata
corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale non sia
stato sostituito;
c) siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei
fondi destinati alla contrattazione integrativa;
d) l'aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai
vincoli di contenimento sia stato ridotto in misura corrispondente
alla spesa del personale trasferito alla societa'.»;
c) al comma 9, le parole: «alle sole procedure in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «fino alla data di pubblicazione del decreto di cui
all'articolo 25, comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017».
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 19 del citato decreto
legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 19 (Gestione del personale). - 1. Salvo quanto
previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei
dipendenti delle societa' a controllo pubblico si applicano
le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del
codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di
ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente, e dai contratti collettivi.
2. Le societa' a controllo pubblico stabiliscono, con
propri provvedimenti, criteri e modalita' per il
reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche
di derivazione europea, di trasparenza, pubblicita' e
imparzialita' e dei principi di cui all'art. 35, comma 3,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di
mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta
applicazione il suddetto art. 35, comma 3, del decreto
legislativo n. 165 del 2001.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati
sul sito istituzionale della societa'. In caso di mancata o
incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22,
comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33.
4. Salvo quanto previsto dall'art. 2126 del codice
civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro
stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di
cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione
ordinaria sulla validita' dei provvedimenti e delle
procedure di reclutamento del personale.
5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con
propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e
pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento,
ivi comprese quelle per il personale, delle societa'
controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri
contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto
di quanto stabilito all'art. 25, ovvero delle eventuali
disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o
limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del
settore in cui ciascun soggetto opera.
6. Le societa' a controllo pubblico garantiscono il
concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5
tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile,
nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede
di contrattazione di secondo livello.
7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6
sono pubblicati sul sito istituzionale della societa' e
delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o
incompleta pubblicazione si applicano l'art. 22, comma 4,
46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33.
8. Le pubbliche amministrazioni titolari di
partecipazioni di controllo in societa', in caso di
reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati,
affidati alle societa' stesse, procedono, prima di poter
effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unita'
di personale gia' dipendenti a tempo indeterminato da
amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze
della societa' interessata dal processo di
reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di
mobilita' di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 165
del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza
pubblica e contenimento delle spese di personale. Il
riassorbimento puo' essere disposto solo nei limiti dei
posti vacanti nelle dotazioni organiche
dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle
facolta' assunzionali disponibili. La spesa per il
riassorbimento del personale gia' in precedenza dipendente
dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato non rileva nell'ambito delle facolta'
assunzionali disponibili e, per gli enti territoriali,
anche del parametro di cui all'art. 1, comma 557-quater,
della legge n. 296 del 2006, a condizione che venga fornita
dimostrazione, certificata dal parere dell'organo di
revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni
siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti
previsti dall'art. 6-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e in particolare a condizione che:
a) in corrispondenza del trasferimento alla societa'
della funzione sia stato trasferito anche il personale
corrispondente alla funzione medesima, con le correlate
risorse stipendiali;
b) la dotazione organica dell'ente sia stata
corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale
non sia stato sostituito;
c) siano state adottate le necessarie misure di
riduzione dei fondi destinati alla contrattazione
integrativa;
d) l'aggregato di spesa complessiva del personale
soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in
misura corrispondente alla spesa del personale trasferito
alla societa'.
9. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 565 a
568 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuano ad
applicarsi fino alla data di pubblicazione del decreto di
cui all'art. 25, comma 1, e comunque non oltre il 31
dicembre 2017.».