Art. 13
Modifiche all'articolo 20
del decreto legislativo n. 175 del 2016
1. All'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo n. 175 del
2016 dopo le parole: «commi da 1 a 4» sono inserite le seguenti: «da
parte degli enti locali».
Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 20, comma 7, del citato
decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 20 (Razionalizzazione periodica delle
partecipazioni pubbliche)
(Omissis). - 7. La mancata adozione degli atti di cui
ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un
minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il
danno eventualmente rilevato in sede di giudizio
amministrativo contabile, comminata dalla competente
sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si
applica l'art. 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9. I soci decidono
sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto
costitutivo, nonche' sugli argomenti che uno o piu'
amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un
terzo del capitale sociale sottopongono alla loro
approvazione.
(Omissis).».