Art. 13 
 
 
                      Modifiche all'articolo 20 
               del decreto legislativo n. 175 del 2016 
 
  1. All'articolo 20, comma 7, del decreto  legislativo  n.  175  del
2016 dopo le parole: «commi da 1 a 4» sono inserite le seguenti:  «da
parte degli enti locali». 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta il testo dell'art. 20, comma 7, del citato
          decreto legislativo n. 175 del 2016,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art.    20    (Razionalizzazione    periodica    delle
          partecipazioni pubbliche) 
              (Omissis). - 7. La mancata adozione degli atti  di  cui
          ai commi da 1 a 4 da parte degli enti  locali  comporta  la
          sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da  un
          minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il
          danno  eventualmente   rilevato   in   sede   di   giudizio
          amministrativo  contabile,   comminata   dalla   competente
          sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si
          applica l'art. 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.  I  soci  decidono
          sulle materie  riservate  alla  loro  competenza  dall'atto
          costitutivo,  nonche'  sugli  argomenti  che  uno  o   piu'
          amministratori o tanti soci  che  rappresentano  almeno  un
          terzo  del  capitale   sociale   sottopongono   alla   loro
          approvazione. 
              (Omissis).».