Art. 14
Modifiche all'articolo 21
del decreto legislativo n. 175 del 2016
1. All'articolo 21 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dopo il
comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Le pubbliche amministrazioni
locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite
dalla societa' partecipata con le somme accantonate ai sensi del
comma 1, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto
dei principi e della legislazione dell'Unione europea in tema di
aiuti di Stato.».
Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 21 del citato decreto
legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 21 (Norme finanziarie sulle societa' partecipate
dalle amministrazioni locali). - 1. Nel caso in cui
societa' partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali
comprese nell'elenco di cui all'art. 1, comma 3, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di
esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali
partecipanti, che adottano la contabilita' finanziaria,
accantonano nell'anno successivo in apposito fondo
vincolato un importo pari al risultato negativo non
immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla
quota di partecipazione. Le pubbliche amministrazioni
locali che adottano la contabilita' civilistica adeguano il
valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio
successivo, all'importo corrispondente alla frazione del
patrimonio netto della societa' partecipata ove il
risultato negativo non venga immediatamente ripianato e
costituisca perdita durevole di valore. Per le societa' che
redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio
e' quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle
societa' che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza
economica, per risultato si intende la differenza tra
valore e costi della produzione ai sensi dell'art. 2425 del
codice civile. L'importo accantonato e' reso disponibile in
misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso
in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio
o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia
posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti
partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite
conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato
viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura
corrispondente e proporzionale alla quota di
partecipazione.
2. Gli accantonamenti e le valutazioni di cui al comma
1 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima
applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017, in presenza
di adozione della contabilita' finanziaria:
a) l'ente partecipante a societa' che hanno
registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio
negativo accantona, in proporzione alla quota di
partecipazione, una somma pari alla differenza tra il
risultato conseguito nell'esercizio precedente e il
risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del
25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e
del 75 per cento per il 2016; qualora il risultato negativo
sia peggiore di quello medio registrato nel triennio
2011-2013, l'accantonamento e' operato nella misura
indicata dalla lettera b);
b) l'ente partecipante a societa' che hanno
registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non
negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di
partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015,
al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017
del risultato negativo conseguito nell'esercizio
precedente.
3. Le societa' a partecipazione di maggioranza, diretta
e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali
titolari di affidamento diretto da parte di soggetti
pubblici per una quota superiore all'80 per cento del
valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti
abbiano conseguito un risultato economico negativo,
procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei
componenti degli organi di amministrazione. Il
conseguimento di un risultato economico negativo per due
anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della
revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente
comma non si applica ai soggetti il cui risultato
economico, benche' negativo, sia coerente con un piano di
risanamento preventivamente approvato dall'ente
controllante.
3-bis. Le pubbliche amministrazioni locali partecipanti
possono procedere al ripiano delle perdite subite dalla
societa' partecipate con le somme accantonate ai sensi del
comma 1, nei limiti della loro quota di partecipazione e
nel rispetto dei principi e della legislazione dell'Unione
europea in tema di aiuti di Stato.».