Art. 15
Modifiche all'articolo 24
del decreto legislativo n. 175 del 2016
1. All'articolo 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «commi 1, 2 e 3,» sono
soppresse;
b) al comma 1, secondo periodo, le parole: «sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «il 30 settembre 2017» e la parola: «medesima» e'
soppressa.
Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 24, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 24 (Revisione straordinaria delle
partecipazioni). - 1. Le partecipazioni detenute,
direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni
pubbliche alla data di entrata in vigore del presente
decreto in societa' non riconducibili ad alcuna delle
categorie di cui all'art. 4, ovvero che non soddisfano i
requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, o che ricadono in
una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, sono
alienate o sono oggetto delle misure di cui all'art. 20,
commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017,
ciascuna amministrazione pubblica effettua con
provvedimento motivato la ricognizione di tutte le
partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del
presente decreto, individuando quelle che devono essere
alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso
negativo, e' comunicato con le modalita' di cui all'art. 17
del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le
informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte
dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla
struttura di cui all'art. 15. art. 35 Reclutamento del
personale.
(Omissis).».