Art. 16
Modifiche all'articolo 25
del decreto legislativo n. 175 del 2016
1. All'articolo 25 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «il 30 settembre 2017»;
b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «delle politiche
sociali,» e' inserita la seguente: «adottato» e sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, previa intesa in Conferenza unificata ai
sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131»;
c) al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
predetto divieto decorre dalla data di pubblicazione del decreto di
cui al comma 1.»;
d) al comma 5, primo periodo, le parole: «a quanto» sono
sostituite dalle seguenti: «al divieto».
Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 25 del citato decreto
legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 25 (Disposizioni transitorie in materia di
personale). - 1. Entro il 30 settembre 2017, le societa' a
controllo pubblico effettuano una ricognizione del
personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze,
anche in relazione a quanto previsto dall'art. 24. L'elenco
del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei
profili posseduti, e' trasmesso alla regione nel cui
territorio la societa' ha sede legale, secondo modalita'
stabilite da un decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro
delegato per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi
dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
2. Le regioni formano e gestiscono l'elenco dei
lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e
agevolano processi di mobilita' in ambito regionale, con
modalita' definite dal decreto di cui al medesimo comma.
3. Decorsi ulteriori sei mesi dalla scadenza del
termine di cui al comma 1, le regioni trasmettono gli
elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non
ricollocati all'Agenzia nazionale per le politiche attive
del lavoro, che gestisce l'elenco dei lavoratori dichiarati
eccedenti e non ricollocati.
4. Fino al 30 giugno 2018, le societa' a controllo
pubblico non possono procedere a nuove assunzioni a tempo
indeterminato se non attingendo, con le modalita' definite
dal decreto di cui al comma 1, agli elenchi di cui ai commi
2 e 3. Il predetto divieto decorre dalla data di
pubblicazione del decreto di cui al comma 1.
5. Esclusivamente ove sia indispensabile personale con
profilo infungibile inerente a specifiche competenze e lo
stesso non sia disponibile negli elenchi di cui ai commi 2
e 3, le regioni, fino alla scadenza del termine di cui al
comma 3, possono autorizzare, in deroga al divieto previsto
dal comma 4, l'avvio delle procedure di assunzione ai sensi
dell'art. 19. Dopo la scadenza del suddetto termine,
l'autorizzazione e' accordata dall'Agenzia nazionale per le
politiche attive del lavoro. Per le societa' controllate
dallo Stato, prima e dopo la scadenza del suddetto termine,
l'autorizzazione e' accordata dal Ministero dell'economia e
delle finanze.
6. I rapporti di lavoro stipulati in violazione delle
disposizioni del presente articolo sono nulli e i relativi
provvedimenti costituiscono grave irregolarita' ai sensi
dell'art. 2409 del codice civile.
7. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo
le societa' a prevalente capitale privato di cui all'art.
17 che producono servizi di interesse generale e che nei
tre esercizi precedenti abbiano prodotto un risultato
positivo.».
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 6, della legge
5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3):
«Art. 8. (Attuazione dell'art. 120 della Costituzione
sul potere sostitutivo). - 1. Nei casi e per le finalita'
previsti dall'art. 120, secondo comma, della Costituzione,
il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle
Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato
un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o
necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio
dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del
Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei
ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche
normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla
riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente
della Giunta regionale della Regione interessata al
provvedimento.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda
necessario al fine di porre rimedio alla violazione della
normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui
al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro competente per materia. L'art.
11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto
speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi
riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
del commissario deve tenere conto dei principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione. Il commissario
provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali
qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento
sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in
pericolo le finalita' tutelate dall'art. 120 della
Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o
degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che
sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie
locali, allargata ai rappresentanti delle Comunita'
montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere
proporzionati alle finalita' perseguite.
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».