Art. 17
Modifiche all'articolo 26
del decreto legislativo n. 175 del 2016
1. All'articolo 26 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo le parole: «31 dicembre 2016» sono
sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2017»;
b) al comma 2, dopo le parole: «delle regioni» sono aggiunte, in
fine, le seguenti: «, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca
finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea»;
c) al comma 4, la parola: «dodici» e' sostituita dalla seguente:
«diciotto»;
d) al comma 6, le parole: «e 19» sono sostituite dalle seguenti:
«, 17, 19 e 25»;
e) al comma 10, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti:
«entro il 31 luglio 2017»;
f) dopo il comma 12, sono aggiunti i seguenti: «12-bis. Sono
escluse dall'applicazione del presente decreto le societa'
destinatarie dei provvedimenti di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, nonche' la societa' di cui all'articolo 7 del
decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 giugno 2016, n. 119.
12-ter. Per le societa' di cui all'articolo 4, comma 8, le
disposizioni dell'articolo 20 trovano applicazione decorsi 5 anni
dalla loro costituzione.
12-quater. Per le societa' di cui all'articolo 4, comma 7, solo ai
fini della prima applicazione del criterio di cui all'articolo 20,
comma 2, lettera e), si considerano i risultati dei cinque esercizi
successivi all'entrata in vigore del presente decreto.
12-quinquies. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui
all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante e'
il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del
suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la
soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il
triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini
dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui
all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini
dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20.
12-sexies. In deroga all'articolo 4, le amministrazioni pubbliche
possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle societa' che, alla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano
gia' costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai
sensi della legislazione vigente. Con riguardo a tali societa', le
disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), non
trovano applicazione e le disposizioni di cui all'articolo 14, comma
5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018.».
Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 26 del citato decreto
legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 26 (Altre disposizioni transitorie). - 1. Le
societa' a controllo pubblico gia' costituite all'atto
dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i
propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro
il 31 luglio 2017. Per le disposizioni dell'art. 17, comma
1, il termine per l'adeguamento e' fissato al 31 dicembre
2017.
2. L'art. 4 del presente decreto non e' applicabile
alle societa' elencate nell'allegato A, nonche' alle
societa' aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione
di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni,
ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati
dalle istituzioni dell'Unione europea.
3. Le pubbliche amministrazioni possono comunque
mantenere le partecipazioni in societa' quotate detenute al
31 dicembre 2015.
4. Nei diciotto mesi successivi alla sua entrata in
vigore, il presente decreto non si applica alle societa' in
partecipazione pubblica che abbiano deliberato la
quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati
con provvedimento comunicato alla Corte dei conti. Ove
entro il suddetto termine la societa' interessata abbia
presentato domanda di ammissione alla quotazione, il
presente decreto continua a non applicarsi alla stessa
societa' fino alla conclusione del procedimento di
quotazione.
5. Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in
vigore, il presente decreto non si applica alle societa' in
partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno
2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di
strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in
mercati regolamentati. I suddetti atti sono comunicati alla
Corte dei conti entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto. Ove entro il suddetto
termine di dodici mesi il procedimento di quotazione si sia
concluso, il presente decreto continua a non applicarsi
alla stessa societa'. Sono comunque fatti salvi, anche in
deroga all'art. 7, gli effetti degli atti volti
all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle
azioni, quotati in mercati regolamentati, adottati prima
della data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Le disposizioni degli articoli 4, 17, 19 e 25 non si
applicano alle societa' a partecipazione pubblica derivanti
da una sperimentazione gestionale costituite ai sensi
dell'art. 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502.
7. Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi
progetti, le partecipazioni pubbliche nelle societa'
costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti
territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale,
ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997.
8. Ove alla data di entrata in vigore del presente
decreto non sia stato adottato il decreto previsto
dall'art. 1, comma 672, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, il decreto di cui all'art. 11, comma 6 e' adottato
entro trenta giorni dalla suddetta data.
9. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 11-quater, comma 1, le parole: "Si
definisce" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini
dell'elaborazione del bilancio consolidato, si definisce";
b) all'art. 11-quinquies, comma 1, le parole: "Per
societa' partecipata" sono sostituite dalle seguenti: "Ai
fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, per
societa' partecipata".
10. Le societa' a controllo pubblico si adeguano alle
previsioni dell'art. 11, comma 8, entro il 31 luglio 2017.
11. Salva l'immediata applicazione della disciplina
sulla revisione straordinaria di cui all'art. 24, alla
razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 si procede a
partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31
dicembre 2017.
12. Al fine di favorire il riordino delle
partecipazioni dello Stato e di dare piena attuazione alla
previsione di cui all'art. 9, comma 1, ove entro il 31
ottobre 2016 pervenga la proposta dei relativi ministri,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la
titolarita' delle partecipazioni societarie delle altre
amministrazioni statali e' trasferita al Ministero
dell'economia e delle finanze, anche in deroga alla
previsione normativa originaria riguardante la costituzione
della societa' o l'acquisto della partecipazione.
12-bis. Sono escluse dall'applicazione del presente
decreto le societa' destinatarie dei provvedimenti di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' la
societa' di cui all'art. 7 del decreto-legge 3 maggio 2016,
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno
2016, n. 119.
12-ter. Per le societa' di cui all'art. 4, comma 8, le
disposizioni dell'art. 20 trovano applicazione decorsi
cinque anni dalla loro costituzione .
12-quater. Per le societa' di cui all'art. 4, comma 7,
ai soli fini della prima applicazione del criterio di cui
all'art. 20, comma 2, lettera e), si considerano i
risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in
vigore del presente decreto.
12-quinquies. Ai fini dell'applicazione del criterio di
cui all'art. 20, comma 2, lettera d), il primo triennio
rilevante e' il triennio 2017-2019. Nelle more della prima
applicazione del suddetto criterio relativo al triennio
2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non
superiore a cinquecentomila euro, per il triennio
precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini
dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui
all'art. 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini
dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui
all'art. 20.
12-sexies. In deroga all'art. 4, le amministrazioni
pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni
nelle societa' che, alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, risultano gia' costituite e
autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi
della legislazione vigente. Con riguardo a tali societa',
le disposizioni di cui all'art. 20, comma 2, lettere a) ed
e), non trovano applicazione e le disposizioni di cui
all'art. 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31
maggio 2018.".
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 226 del 28
settembre 2011.
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge 3
maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 giugno 2016, n. 119 (Disposizioni urgenti in
materia di procedure esecutive e concorsuali, nonche' a
favore degli investitori in banche in liquidazione):
«Art. 7. (Societa' per la Gestione di Attivita' S.G.A.
S.p.a.). - 1. Le azioni rappresentative dell'intero
capitale sociale della Societa' per la Gestione di
Attivita' S.G.A. S.p.A., istituita nel quadro degli
interventi di risanamento, ristrutturazione e
privatizzazione del Banco di Napoli di cui al decreto-legge
24 settembre 1996, n. 497, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 19 novembre 1996, n.
588 (di seguito anche «SGA»), per le quali e' attribuito al
Ministero dell'economia e delle finanze il diritto di pegno
ai sensi dell'art. 3, comma 6-bis, del decreto-legge 24
settembre 1996, n. 497, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 19 novembre 1996, n.
588, sono interamente trasferite al Ministero dell'economia
e delle finanze. A fronte del trasferimento, sara'
riconosciuto un corrispettivo non superiore ad euro 600.000
pari al valore nominale delle azioni trasferite,
determinato sulla base di una relazione giurata di stima
prodotta da uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e
qualificazione professionale nominati dal Ministero
dell'economia e delle finanze.
2. Successivamente all'acquisizione da parte del
Ministero dell'economia e delle finanze, la SGA puo'
acquistare sul mercato crediti, partecipazioni e altre
attivita' finanziarie, nonche' compiere le ulteriori
attivita' previste dallo statuto, fermo il rispetto dei
requisiti e degli obblighi previsti dalla normativa
applicabile allo svolgimento di determinate tipologie di
servizi nei confronti del pubblico. Dalla data di entrata
in vigore del presente decreto-legge sono abrogati i commi
6 e 6-bis dell'art. 3 del decreto-legge 24 settembre 1996,
n. 497, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1
della legge 19 novembre 1996, n. 588. Lo statuto della SGA
e' adeguato alle disposizioni del presente articolo.».