Art. 17 Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo n. 175 del 2016 1. All'articolo 26 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2017»; b) al comma 2, dopo le parole: «delle regioni» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea»; c) al comma 4, la parola: «dodici» e' sostituita dalla seguente: «diciotto»; d) al comma 6, le parole: «e 19» sono sostituite dalle seguenti: «, 17, 19 e 25»; e) al comma 10, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2017»; f) dopo il comma 12, sono aggiunti i seguenti: «12-bis. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le societa' destinatarie dei provvedimenti di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' la societa' di cui all'articolo 7 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. 12-ter. Per le societa' di cui all'articolo 4, comma 8, le disposizioni dell'articolo 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione. 12-quater. Per le societa' di cui all'articolo 4, comma 7, solo ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del presente decreto. 12-quinquies. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante e' il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20. 12-sexies. In deroga all'articolo 4, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle societa' che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano gia' costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente. Con riguardo a tali societa', le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), non trovano applicazione e le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018.».
Note all'art. 17: - Si riporta il testo dell'art. 26 del citato decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal presente decreto: «Art. 26 (Altre disposizioni transitorie). - 1. Le societa' a controllo pubblico gia' costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 luglio 2017. Per le disposizioni dell'art. 17, comma 1, il termine per l'adeguamento e' fissato al 31 dicembre 2017. 2. L'art. 4 del presente decreto non e' applicabile alle societa' elencate nell'allegato A, nonche' alle societa' aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea. 3. Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in societa' quotate detenute al 31 dicembre 2015. 4. Nei diciotto mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle societa' in partecipazione pubblica che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati con provvedimento comunicato alla Corte dei conti. Ove entro il suddetto termine la societa' interessata abbia presentato domanda di ammissione alla quotazione, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa societa' fino alla conclusione del procedimento di quotazione. 5. Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle societa' in partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. I suddetti atti sono comunicati alla Corte dei conti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove entro il suddetto termine di dodici mesi il procedimento di quotazione si sia concluso, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa societa'. Sono comunque fatti salvi, anche in deroga all'art. 7, gli effetti degli atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto. 6. Le disposizioni degli articoli 4, 17, 19 e 25 non si applicano alle societa' a partecipazione pubblica derivanti da una sperimentazione gestionale costituite ai sensi dell'art. 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 7. Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle societa' costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997. 8. Ove alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato adottato il decreto previsto dall'art. 1, comma 672, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il decreto di cui all'art. 11, comma 6 e' adottato entro trenta giorni dalla suddetta data. 9. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 11-quater, comma 1, le parole: "Si definisce" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, si definisce"; b) all'art. 11-quinquies, comma 1, le parole: "Per societa' partecipata" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, per societa' partecipata". 10. Le societa' a controllo pubblico si adeguano alle previsioni dell'art. 11, comma 8, entro il 31 luglio 2017. 11. Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'art. 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017. 12. Al fine di favorire il riordino delle partecipazioni dello Stato e di dare piena attuazione alla previsione di cui all'art. 9, comma 1, ove entro il 31 ottobre 2016 pervenga la proposta dei relativi ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la titolarita' delle partecipazioni societarie delle altre amministrazioni statali e' trasferita al Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della societa' o l'acquisto della partecipazione. 12-bis. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le societa' destinatarie dei provvedimenti di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' la societa' di cui all'art. 7 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. 12-ter. Per le societa' di cui all'art. 4, comma 8, le disposizioni dell'art. 20 trovano applicazione decorsi cinque anni dalla loro costituzione . 12-quater. Per le societa' di cui all'art. 4, comma 7, ai soli fini della prima applicazione del criterio di cui all'art. 20, comma 2, lettera e), si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del presente decreto. 12-quinquies. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'art. 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante e' il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro, per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'art. 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'art. 20. 12-sexies. In deroga all'art. 4, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle societa' che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano gia' costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente. Con riguardo a tali societa', le disposizioni di cui all'art. 20, comma 2, lettere a) ed e), non trovano applicazione e le disposizioni di cui all'art. 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018.". - Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 226 del 28 settembre 2011. - Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonche' a favore degli investitori in banche in liquidazione): «Art. 7. (Societa' per la Gestione di Attivita' S.G.A. S.p.a.). - 1. Le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della Societa' per la Gestione di Attivita' S.G.A. S.p.A., istituita nel quadro degli interventi di risanamento, ristrutturazione e privatizzazione del Banco di Napoli di cui al decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 19 novembre 1996, n. 588 (di seguito anche «SGA»), per le quali e' attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze il diritto di pegno ai sensi dell'art. 3, comma 6-bis, del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 19 novembre 1996, n. 588, sono interamente trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze. A fronte del trasferimento, sara' riconosciuto un corrispettivo non superiore ad euro 600.000 pari al valore nominale delle azioni trasferite, determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Successivamente all'acquisizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, la SGA puo' acquistare sul mercato crediti, partecipazioni e altre attivita' finanziarie, nonche' compiere le ulteriori attivita' previste dallo statuto, fermo il rispetto dei requisiti e degli obblighi previsti dalla normativa applicabile allo svolgimento di determinate tipologie di servizi nei confronti del pubblico. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono abrogati i commi 6 e 6-bis dell'art. 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 19 novembre 1996, n. 588. Lo statuto della SGA e' adeguato alle disposizioni del presente articolo.».