Art. 18 
 
 
                      Modifiche all'articolo 27 
               del decreto legislativo n. 175 del 2016 
 
  1. All'articolo 27 del decreto legislativo n.  175  del  2016  sono
aggiunti, in fine, i  seguenti  commi:  «2-bis.  Resta  fermo  quanto
previsto dall'articolo  3-bis,  comma  2-bis,  del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148. 
  2-ter. All'articolo 2-bis, comma  2,  del  decreto  legislativo  14
marzo 2013, n. 33, la lettera b) e' sostituita  dalla  seguente:  "b)
alle societa' in controllo pubblico come  definite  dall'articolo  2,
comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  175.
Sono escluse le societa' quotate come definite dall'articolo 2, comma
1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonche' le  societa'
da esse partecipate, salvo  che  queste  ultime  siano,  non  per  il
tramite  di  societa'   quotate,   controllate   o   partecipate   da
amministrazioni pubbliche.''.». 
 
          Note all'art. 18: 
               - Si riporta il testo dell'art. 27 del citato  decreto
          legislativo n. 175 del 2016, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 27 (Coordinamento con la legislazione vigente). -
          1. All'art. 18 del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133 sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) nella rubrica, le parole:  "delle  societa'"  sono
          sostituite dalle seguenti: "delle aziende e istituzioni"; 
                b) al comma 2-bis, le parole: "Le  aziende  speciali,
          le istituzioni e  le  societa'  a  partecipazione  pubblica
          locale totale o  di  controllo",  ovunque  occorrano,  sono
          sostituite  dalle  seguenti:  "Le  aziende  speciali  e  le
          istituzioni". 
              2. All'art. 1 della legge 27  dicembre  2013,  n.  147,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 550, le parole: "alle  aziende  speciali,
          alle istituzioni e alle  societa'"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "alle aziende speciali e alle istituzioni"; 
                b) al comma 554, le parole: "le aziende speciali,  le
          istituzioni e le societa'" sono sostituite dalle  seguenti:
          "le aziende speciali e le istituzioni"; 
                c) al comma 555, le parole: "diversi  dalle  societa'
          che svolgono servizi pubblici locali" sono soppresse. 
              2-bis. Resta fermo  quanto  previsto  dall'art.  3-bis,
          comma 2-bis, del decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  settembre
          2011, n. 148 . 
              2-ter. All'art. 2-bis, comma 2, del decreto legislativo
          14 marzo 2013, n. 33, la lettera  b)  e'  sostituita  dalla
          seguente: "b) alle  societa'  in  controllo  pubblico  come
          definite dall'art. 2, comma  1,  lettera  m),  del  decreto
          legislativo  19  agosto  2016,  n.  175.  Sono  escluse  le
          societa'  quotate  come  definite  dall'art.  2,  comma  1,
          lettera p), dello stesso decreto  legislativo,  nonche'  le
          societa' da  esse  partecipate,  salvo  che  queste  ultime
          siano, non per il tramite di societa' quotate,  controllate
          o partecipate da amministrazioni pubbliche.». 
              - Per l'art. 3-bis, comma 2-bis, del  decreto-legge  13
          agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 14 settembre 2011, n. 148, si vedano le note all'art.
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