Art. 2
Modifiche alle premesse
del decreto legislativo n. 175 del 2016
1. Nelle premesse al decreto legislativo n. 175 del 2016, dopo il
capoverso: «Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 10 agosto 2016», e' inserito il seguente:
«Acquisita l'intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
raggiunta nella seduta del 16 marzo 2017».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo delle premesse del citato decreto
legislativo n. 175 del 2016, come modificate dal presente
decreto:
«Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124,
recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto
di accesso civico e gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni";
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche'
per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai
sensi dell'art. 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, espresso nella riunione del 14 aprile 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del
16 marzo 2016;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare per
la semplificazione e delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2016;
Acquisiti i pareri definitivi delle competenti
Commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 16, comma 4,
della citata legge n. 124 del 2015;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 10 agosto 2016;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza Unificata, di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, raggiunta nella seduta del 16 marzo 2017;
Su proposta del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».