Art. 21 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1.  Sono  fatti  salvi  gli  effetti  gia'  prodotti  dal   decreto
legislativo n. 175 del 2016. 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 3 e 5, del decreto
legislativo n. 175 del 2016 si applicano a decorrere dal  1°  ottobre
2017 e sono fatti salvi gli atti di esercizio dei diritti sociali  di
cui al predetto articolo 24, comma 5,  compiuti  dal  socio  pubblico
sino alla data di entrata in vigore del presente decreto.