Art. 21
Disposizioni transitorie e finali
1. Sono fatti salvi gli effetti gia' prodotti dal decreto
legislativo n. 175 del 2016.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 3 e 5, del decreto
legislativo n. 175 del 2016 si applicano a decorrere dal 1° ottobre
2017 e sono fatti salvi gli atti di esercizio dei diritti sociali di
cui al predetto articolo 24, comma 5, compiuti dal socio pubblico
sino alla data di entrata in vigore del presente decreto.