Art. 3
Modifiche all'articolo 1
del decreto legislativo n. 175 del 2016
1. All'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016
dopo le parole: «lettera p)» sono aggiunte le seguenti: «, nonche'
alle societa' da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non
per il tramite di societa' quotate, controllate o partecipate da
amministrazioni pubbliche».
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto
legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 1 (Oggetto). - 1. Le disposizioni del presente
decreto hanno a oggetto la costituzione di societa' da
parte di amministrazioni pubbliche, nonche' l'acquisto, il
mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di
tali amministrazioni, in societa' a totale o parziale
partecipazione pubblica, diretta o indiretta.
2. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono
applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle
partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della
concorrenza e del mercato, nonche' alla razionalizzazione e
riduzione della spesa pubblica.
3. Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del
presente decreto, si applicano alle societa' a
partecipazione pubblica le norme sulle societa' contenute
nel codice civile e le norme generali di diritto privato.
4. Restano ferme:
a) le specifiche disposizioni, contenute in leggi o
regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano
societa' a partecipazione pubblica di diritto singolare
costituite per l'esercizio della gestione di servizi di
interesse generale o di interesse economico generale o per
il perseguimento di una specifica missione di pubblico
interesse;
b) le disposizioni di legge riguardanti la
partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti
associativi diversi dalle societa' e a fondazioni.
5. Le disposizioni del presente decreto si applicano,
solo se espressamente previsto, alle societa' quotate, come
definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonche' alle
societa' da esse partecipate, salvo che queste ultime
siano, non per il tramite di societa' quotate, controllate
o partecipate da amministrazioni pubbliche.».