Art. 4
Modifiche all'articolo 2
del decreto legislativo n. 175 del 2016
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2016
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «e le autorita' portuali» sono
sostituite dalle seguenti: «e le autorita' di sistema portuale»;
b) la lettera l) e' sostituita dalla seguente: «l) "societa'":
gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice
civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attivita'
consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;»;
c) alla lettera o), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «,
nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme
di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito
dell'attivita' prevalente di cui all'articolo 16, comma 3;
d) alla lettera p) le parole: «; le societa' partecipate dalle
une o dalle altre, salvo che le stesse siano anche controllate o
partecipate da amministrazioni pubbliche» sono soppresse.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intendono per:
a) "amministrazioni pubbliche": le amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine
istituiti, gli enti pubblici economici e le autorita' di
sistema portuale;
b) "controllo": la situazione descritta nell'art.
2359 del codice civile. Il controllo puo' sussistere anche
quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di
patti parasociali, per le decisioni finanziarie e
gestionali strategiche relative all'attivita' sociale e'
richiesto il consenso unanime di tutte le parti che
condividono il controllo;
c) "controllo analogo": la situazione in cui
l'amministrazione esercita su una societa' un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando
un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici
che sulle decisioni significative della societa'
controllata. Tale controllo puo' anche essere esercitato da
una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo
stesso modo dall'amministrazione partecipante;
d) "controllo analogo congiunto": la situazione in
cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre
amministrazioni su una societa' un controllo analogo a
quello esercitato sui propri servizi. La suddetta
situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui
all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50;
e) "enti locali": gli enti di cui all'art. 2 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
f) "partecipazione": la titolarita' di rapporti
comportanti la qualita' di socio in societa' o la
titolarita' di strumenti finanziari che attribuiscono
diritti amministrativi;
g) "partecipazione indiretta": la partecipazione in
una societa' detenuta da un'amministrazione pubblica per il
tramite di societa' o di altri organismi soggetti a
controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;
h) "servizi di interesse generale": le attivita' di
produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero
svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero
svolte a condizioni differenti in termini di accessibilita'
fisica ed economica, continuita', non discriminazione,
qualita' e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche,
nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come
necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni
della collettivita' di riferimento, cosi' da garantire
l'omogeneita' dello sviluppo e la coesione sociale, ivi
inclusi i servizi di interesse economico generale;
i) "servizi di interesse economico generale": i
servizi di interesse generale erogati o suscettibili di
essere erogati dietro corrispettivo economico su un
mercato;
l) "societa'": gli organismi di cui al titolo V e
titolo VI, capo I, del libro V del codice civile, anche
aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attivita'
consortili, ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile;
m) "societa' a controllo pubblico": le societa' in
cui una o piu' amministrazioni pubbliche esercitano poteri
di controllo ai sensi della lettera b);
n) "societa' a partecipazione pubblica": le societa'
a controllo pubblico, nonche' le altre societa' partecipate
direttamente da amministrazioni pubbliche o da societa' a
controllo pubblico;
o) "societa' in house": le societa' sulle quali
un'amministrazione esercita il controllo analogo o piu'
amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto,
nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene
nelle forme di cui all'art. 16, comma 1, e che soddisfano
il requisito dell'attivita' prevalente di cui all'art. 16,
comma 3;
p) "societa' quotate": le societa' a partecipazione
pubblica che emettono azioni quotate in mercati
regolamentati; le societa' che hanno emesso, alla data del
31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle
azioni, quotati in mercati regolamentati.».