Art. 5
Modifiche all'articolo 4
del decreto legislativo n. 175 del 2016
1. All'articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera d), dopo le parole: «o agli enti pubblici
partecipanti» sono inserite le seguenti: «o allo svolgimento delle
loro funzioni»;
b) al comma 7 la parola: «nonche'» e' soppressa e, dopo le
parole: «aree montane» sono inserite le seguenti: «, nonche' la
produzione di energia da fonti rinnovabili»;
c) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E'
inoltre fatta salva la possibilita', per le universita', di
costituire societa' per la gestione di aziende agricole con funzioni
didattiche.»;
d) al comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I
Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano,
con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e
nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicita', possono,
nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione
totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente
articolo a singole societa' a partecipazione della Regione o delle
province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla
misura e qualita' della partecipazione pubblica, agli interessi
pubblici a essa connessi e al tipo di attivita' svolta, riconducibile
alle finalita' di cui al comma 1. Il predetto provvedimento e'
trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte
dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonche'
alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari
competenti.»;
e) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: «9-bis. Nel rispetto
della disciplina europea, e' fatta salva la possibilita' per le
amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in
societa' che producono servizi economici di interesse generale a
rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettivita' di
riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a),
purche' l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e
avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali
partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2,
lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.».
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto
legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 4 (Finalita' perseguibili mediante l'acquisizione
e la gestione di partecipazioni pubbliche). - 1. Le
amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o
indirettamente, costituire societa' aventi per oggetto
attivita' di produzione di beni e servizi non strettamente
necessarie per il perseguimento delle proprie finalita'
istituzionali, ne' acquisire o mantenere partecipazioni,
anche di minoranza, in tali societa'.
2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni
pubbliche possono, direttamente o indirettamente,
costituire societa' e acquisire o mantenere partecipazioni
in societa' esclusivamente per lo svolgimento delle
attivita' sotto indicate:
a) produzione di un servizio di interesse generale,
ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e
degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica
sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni
pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo
n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica
ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse
generale attraverso un contratto di partenariato di cui
all'art. 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un
imprenditore selezionato con le modalita' di cui all'art.
17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali
all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo
svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle
condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di
contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di
recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attivita'
di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti
senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di
cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 50 del 2016.
3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo
di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le
amministrazioni pubbliche possono, altresi', anche in
deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in societa'
aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del
patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il
conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un
investimento secondo criteri propri di un qualsiasi
operatore di mercato.
4. Le societa' in house hanno come oggetto sociale
esclusivo una o piu' delle attivita' di cui alle lettere
a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto
dall'art. 16, tali societa' operano in via prevalente con
gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.
5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali
adottate nell'esercizio della potesta' legislativa in
materia di organizzazione amministrativa, e' fatto divieto
alle societa' di cui al comma 2, lettera d), controllate da
enti locali, di costituire nuove societa' e di acquisire
nuove partecipazioni in societa'. Il divieto non si applica
alle societa' che hanno come oggetto sociale esclusivo la
gestione delle partecipazioni societarie di enti locali,
salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di
trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del
bilancio degli enti partecipanti.
6. E' fatta salva la possibilita' di costituire
societa' o enti in attuazione dell'art. 34 del regolamento
(CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 17 dicembre 2013 e dell'art. 61 del regolamento (CE) n.
508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15
maggio 2014.
7. Sono altresi' ammesse le partecipazioni nelle
societa' aventi per oggetto sociale prevalente la gestione
di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi
fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di
trasporto a fune per la mobilita' turistico-sportiva
eserciti in aree montane, nonche' la produzione di energia
da fonti rinnovabili.
8. E' fatta salva la possibilita' di costituire, ai
sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27
luglio 1999, n. 297, le societa' con caratteristiche di
spin off o di start up universitari previste dall'art. 6,
comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonche'
quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca.
E' inoltre fatta salva la possibilita', per le universita',
di costituire societa' per la gestione di aziende agricole
con funzioni didattiche.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione
partecipante, motivato con riferimento alla misura e
qualita' della partecipazione pubblica, agli interessi
pubblici a essa connessi e al tipo di attivita' svolta,
riconducibile alle finalita' di cui al comma 1, anche al
fine di agevolarne la quotazione ai sensi dell'art. 18,
puo' essere deliberata l'esclusione totale o parziale
dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo
a singole societa' a partecipazione pubblica. Il decreto e'
trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle
commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di
Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con
provvedimento adottato ai sensi della legislazione
regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e
pubblicita', possono, nell'ambito delle rispettive
competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale
dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo
a singole societa' a partecipazione della Regione o delle
province autonome di Trento e Bolzano, motivata con
riferimento alla misura e qualita' della partecipazione
pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo
di attivita' svolta, riconducibile alle finalita' di cui al
comma 1. Il predetto provvedimento e' trasmesso alla
competente Sezione regionale di controllo della Corte dei
conti, alla struttura di cui all'art. 15, comma 1, nonche'
alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni
parlamentari competenti.
9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, e' fatta
salva la possibilita' per le amministrazioni pubbliche di
acquisire o mantenere partecipazioni in societa' che
producono servizi economici di interesse generale a rete,
di cui all'art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito
territoriale della collettivita' di riferimento, in deroga
alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purche'
l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e
avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali
partecipazioni, trova piena applicazione l'art. 20, comma
2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'art. 16.».
- Si riporta il testo dell'art. 3-bis del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (Ulteriori misure
urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo):
«Art. 3-bis (Ambiti territoriali e criteri di
organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici
locali). - 1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a
rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli
ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da
consentire economie di scala e di differenziazione idonee a
massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o
designando gli enti di governo degli stessi, entro il
termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o
bacini territoriali ottimali di norma deve essere non
inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le
regioni possono individuare specifici bacini territoriali
di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la
scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e
socio-economica e in base a principi di proporzionalita',
adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del
servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il
31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci
interessati o delibera di un organismo associato e gia'
costituito ai sensi dell'art. 30 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando
il termine di cui al primo periodo del presente comma che
opera anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai
tempi previsti per la riorganizzazione del servizio in
ambiti, e' fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici
locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali
gia' prevista in attuazione di specifiche direttive europee
nonche' ai sensi delle discipline di settore vigenti o,
infine, delle disposizioni regionali che abbiano gia'
avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in
coerenza con le previsioni indicate nel presente comma.
Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei
Ministri, a tutela dell'unita' giuridica ed economica,
esercita i poteri sostitutivi di cui all'art. 8 della legge
5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei
servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali
ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie
di scala e di differenziazione idonee a massimizzare
l'efficienza del servizio.
1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi
pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi
quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di
scelta della forma di gestione, di determinazione delle
tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento
della gestione e relativo controllo sono esercitate
unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini
territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai
sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali
partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto
previsto dall'art. 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014,
n. 56. Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti
enti di governo entro il 1° marzo 2015 oppure entro
sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente
di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del
comma 2 dell'art. 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2014, n. 15, il Presidente della regione esercita, previa
diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di
trenta giorni, i poteri sostitutivi. Gli enti di governo di
cui al comma 1 devono effettuare la relazione prescritta
dall'art. 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, e le loro deliberazioni sono
validamente assunte nei competenti organi degli stessi
senza necessita' di ulteriori deliberazioni, preventive o
successive, da parte degli organi degli enti locali. Nella
menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della
sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo
per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le
ragioni con riferimento agli obiettivi di universalita' e
socialita', di efficienza, di economicita' e di qualita'
del servizio. Al fine di assicurare la realizzazione degli
interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto
affidatario, la relazione deve comprendere un piano
economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di
settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di
durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli
investimenti e dei relativi finanziamenti, con la
specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house,
dell'assetto economico-patrimoniale della societa', del
capitale proprio investito e dell'ammontare
dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il piano
economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto
di credito o da societa' di servizi costituite
dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli
intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del testo
unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e successive modificazioni, o da una societa' di
revisione ai sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre
1939, n. 1966. Nel caso di affidamento in house, gli enti
locali proprietari procedono, contestualmente
all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo
bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma
pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale
proprio previsto per il triennio nonche' a redigere il
bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house.
2. In sede di affidamento del servizio mediante
procedura ad evidenza pubblica, l'adozione di strumenti di
tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione
dell'offerta.
2-bis. L'operatore economico succeduto al
concessionario iniziale, in via universale o parziale, a
seguito di operazioni societarie effettuate con procedure
trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo
restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti
inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle
scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza
motivata del gestore, il soggetto competente accerta la
persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle
condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di
procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione,
anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza di
tutte o di alcune delle concessioni in essere, previa
verifica ai sensi dell'art. 143, comma 8, del codice di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, effettuata dall'Autorita' di regolazione
competente, ove istituita, da effettuare anche con
riferimento al programma degli interventi definito a
livello di ambito territoriale ottimale sulla base della
normativa e della regolazione di settore.
3. A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedura di
affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di
regioni, province e comuni o degli enti di governo locali
dell'ambito o del bacino costituisce elemento di
valutazione della virtuosita' degli stessi ai sensi
dell'art. 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nell'ambito dei compiti di tutela e promozione
della concorrenza nelle regioni e negli enti locali,
comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di
ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze
gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle
procedure previste dal presente articolo. In caso di
mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo
precedente, si prescinde dal predetto elemento di
valutazione della virtuosita'.
4. Fatti salvi i finanziamenti gia' assegnati anche con
risorse derivanti da fondi europei, i finanziamenti a
qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche
statali ai sensi dell'art. 119, quinto comma, della
Costituzione relativi ai servizi pubblici locali a rete di
rilevanza economica sono attribuiti agli enti di governo
degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai
relativi gestori del servizio a condizione che dette
risorse siano aggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di
investimento approvati dai menzionati enti di governo. Le
relative risorse sono prioritariamente assegnate ai gestori
selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica
o di cui comunque l'Autorita' di regolazione competente, o
l'ente di governo dell'ambito nei settori in cui
l'Autorita' di regolazione non sia stata istituita, attesti
l'efficienza gestionale e la qualita' del servizio reso
sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorita' stessa o
dall'ente di governo dell'ambito, ovvero che abbiano
deliberato operazioni di aggregazione societaria.
4-bis. Le spese in conto capitale, ad eccezione delle
spese per acquisto di partecipazioni, effettuate dagli enti
locali con i proventi derivanti dalla dismissione totale o
parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni
in societa', individuati nei codici del Sistema informativo
delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) E4121 e E4122,
e i medesimi proventi sono esclusi dai vincoli del patto di
stabilita' interno.
5.
6.
6-bis. Le disposizioni del presente articolo e le altre
disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in
materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza
economica si intendono riferite, salvo deroghe espresse,
anche al settore dei rifiuti urbani e ai settori sottoposti
alla regolazione ad opera di un'autorita' indipendente.».