Art. 6
Modifiche all'articolo 5
del decreto legislativo n. 175 del 2016
1. All'articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «e in considerazione della possibilita'
di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate» sono
soppresse;
b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «consultazione
pubblica» sono aggiunte le seguenti: «, secondo modalita' da essi
stessi disciplinate»;
c) al comma 4, le parole: «e' competente l'ufficio di controllo
di legittimita' sugli atti» sono sostituite dalle seguenti: «e degli
enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di
controllo» e le parole: «Corte di conti» sono sostituite dalle
seguenti: «Corte dei conti».
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto
legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 5 (Oneri di motivazione analitica). - 1. A
eccezione dei casi in cui la costituzione di una societa' o
l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento
di capitale, avvenga in conformita' a espresse previsioni
legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una
societa' a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui
all'art. 17, o di acquisto di partecipazioni, anche
indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in
societa' gia' costituite deve essere analiticamente
motivato con riferimento alla necessita' della societa' per
il perseguimento delle finalita' istituzionali di cui
all'art. 4, evidenziando, altresi', le ragioni e le
finalita' che giustificano tale scelta, anche sul piano
della convenienza economica e della sostenibilita'
finanziaria, nonche' di gestione diretta o esternalizzata
del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto
della compatibilita' della scelta con i principi di
efficienza, di efficacia e di economicita' dell'azione
amministrativa.
2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della
compatibilita' dell'intervento finanziario previsto con le
norme dei trattati europei e, in particolare, con la
disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle
imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto
deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo
modalita' da essi stessi disciplinate.
3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di
costituzione della societa' o di acquisizione della
partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a
fini conoscitivi, e all'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato, che puo' esercitare i poteri di cui all'art.
21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti
delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali
sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo;
per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonche' dei
loro enti strumentali, delle universita' o delle altre
istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella
regione, e' competente la Sezione regionale di controllo;
per gli atti degli enti assoggettati a controllo della
Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259,
e' competente la Sezione del controllo sugli enti
medesimi.».