Art. 8
Modifiche all'articolo 14
del decreto legislativo n. 175 del 2016
1. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «insolventi» sono sostituite dalle
seguenti: «in stato di insolvenza»;
b) al comma 2 le parole: «comma 3» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 2»;
c) al comma 3 le parole: «comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 2»;
d) al comma 4 le parole: «comma 4» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 2»;
e) al comma 5 le parole: «effettuare aumenti di capitale,
trasferimenti straordinari, aperture di credito» sono sostituite
dalle seguenti: «sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare
trasferimenti straordinari, aperture di credito».
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto
legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 14 (Crisi d'impresa di societa' a partecipazione
pubblica). - 1. Le societa' a partecipazione pubblica sono
soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato
preventivo, nonche', ove ne ricorrano i presupposti, a
quelle in materia di amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in stato di insolvenza di cui al decreto
legislativo 8 luglio, 1999, n. 270, e al decreto-legge 23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 2004, n. 39.
2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di
valutazione del rischio di cui all'art. 6, comma 2, uno o
piu' indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo
della societa' a controllo pubblico adotta senza indugio i
provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento
della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le
cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.
3. Quando si determini la situazione di cui al comma 2,
la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte
dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarita'
ai sensi dell'art. 2409 del codice civile.
4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei
commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite
da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni
pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un
aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di
partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi
altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia
accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal
quale risulti comprovata la sussistenza di concrete
prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle
attivita' svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in
deroga al comma 5.
5. Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 3, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto
previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile,
sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti
straordinari, aperture di credito, ne' rilasciare garanzie
a favore delle societa' partecipate, con esclusione delle
societa' quotate e degli istituti di credito, che abbiano
registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di
esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili
per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in
ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle
societa' di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni,
contratti di servizio o di programma relativi allo
svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla
realizzazione di investimenti, purche' le misure indicate
siano contemplate in un piano di risanamento, approvato
dall'Autorita' di regolazione di settore ove esistente e
comunicato alla Corte dei conti con le modalita' di cui
all'art. 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio
finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la
continuita' nella prestazione di servizi di pubblico
interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza
pubblica, l'ordine pubblico e la sanita', su richiesta
della amministrazione interessata, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione
della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli
interventi di cui al primo periodo del presente comma.
6. Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di
fallimento di una societa' a controllo pubblico titolare di
affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni
controllanti non possono costituire nuove societa', ne'
acquisire o mantenere partecipazioni in societa', qualora
le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella
dichiarata fallita.».