Art. 2 
 
 
                 Liquidazione coatta amministrativa 
 
  1.  A  seguito  dell'adozione  della   positiva   decisione   della
Commissione Europea di cui  all'articolo  1,  comma  2,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze con uno o  piu'  decreti,  adottati  su
proposta della Banca d'Italia, dispone: 
    a) la liquidazione coatta amministrativa delle Banche; 
    b) la continuazione, ove necessario, dell'esercizio  dell'impresa
o di determinati rami di attivita' per il tempo tecnico necessario ad
attuare le cessioni previste ai sensi del presente decreto; in deroga
all'articolo 90, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre  1993,
n. 385 e s.m. (Testo unico bancario)  la  continuazione  e'  disposta
senza necessita' di acquisire autorizzazioni  o  pareri  della  Banca
d'Italia o del comitato di sorveglianza; 
    c) che i commissari liquidatori procedano alla  cessione  di  cui
all'articolo 3 in conformita' all'offerta  vincolante  formulata  dal
cessionario individuato  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  3.  Con
l'offerta il cessionario assume gli  impegni  ai  fini  del  rispetto
della  disciplina  europea  sugli  aiuti   di   Stato,   identificati
nell'offerta stessa; 
    d) gli  interventi  indicati  all'articolo  4  a  sostegno  della
cessione di cui all'articolo 3, in conformita' all'offerta vincolante
di cui alla lettera c). 
  2. Dopo l'adozione dei decreti di cui al  comma  1,  l'accertamento
del passivo dei soggetti in liquidazione ai  sensi  dell'articolo  86
del  Testo  unico  bancario  e'  condotto  con  riferimento  ai  soli
creditori non ceduti ai sensi dell'articolo 3,  retrocessi  ai  sensi
dell'articolo 4 o sorti dopo l'avvio della procedura. 
  3. L'efficacia dei decreti adottati ai sensi del comma  1  decorre,
relativamente a quanto previsto in base alle lettere b), c) e d)  del
medesimo comma, secondo quanto previsto all'articolo 83, comma 1, del
Testo unico bancario. Per ogni aspetto non disciplinato dal  presente
decreto, alle liquidazioni coatte amministrative di cui al comma 1 si
applica la disciplina contenuta nel  Testo  unico  bancario  e  nelle
disposizioni da esso richiamate.