Art. 3 
 
 
                              Cessioni 
 
  1. I commissari liquidatori, in conformita' con quanto previsto dal
decreto adottato ai sensi dell'articolo  2,  comma  1,  provvedono  a
cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma  3,  l'azienda,
suoi  singoli  rami,  nonche'  beni,  diritti  e  rapporti  giuridici
individuabili  in  blocco,  ovvero  attivita'  e  passivita',   anche
parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti  in
liquidazione o di entrambi.  Alla  cessione  non  si  applica  quanto
previsto ai sensi degli articoli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e  7,  salvo
per quanto espressamente richiamato nel presente decreto, e 90, comma
2, del Testo unico bancario.  Restano  in  ogni  caso  esclusi  dalla
cessione anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile: 
    a) le passivita' indicate all'articolo 52, comma 1,  lettera  a),
punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo 16 novembre  2015,
n. 180; 
    b) i debiti delle Banche nei confronti  dei  propri  azionisti  e
obbligazionisti   subordinati   derivanti   dalle    operazioni    di
commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche
o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei  servizi  di
investimento   riferite   alle   medesime   azioni   o   obbligazioni
subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso  i  soggetti
destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse; 
    c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi  prima  della
cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passivita'. 
  2. Le disposizioni del contratto di cessione hanno efficacia  verso
i terzi a seguito della pubblicazione da parte della  Banca  d'Italia
sul proprio sito della notizia della cessione,  senza  necessita'  di
svolgere  altri  adempimenti  previsti  dalla  legge,  anche  a  fini
costitutivi, di  pubblicita'  notizia  o  dichiarativa,  ivi  inclusi
quelli previsti dagli articoli 1264, 2022, 2355, 2470, 2525,  2556  e
2559, primo comma, del codice civile e dall'articolo 58, comma 2, del
Testo unico bancario. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo
58, comma 3, del Testo unico bancario, il  cessionario  effettua  gli
adempimenti  eventualmente   richiesti   a   fini   costitutivi,   di
pubblicita' notizia o dichiarativa, cosi' come l'indicazione di  dati
catastali e confini per gli immobili  trasferiti,  entro  180  giorni
dalla  pubblicazione  sul  sito.  Restano  fermi  gli   obblighi   di
comunicazione previsti dall'articolo 120 del decreto  legislativo  24
febbraio  1998,  n.  58.  Nei  confronti  dei  debitori   ceduti   la
pubblicazione sul sito produce  gli  effetti  indicati  dall'articolo
1264  del  codice  civile.  Non  si  applicano  i  termini   previsti
dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Il cessionario
risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della  cessione  ai
sensi del comma 1. Il cessionario non e' obbligato  solidalmente  con
il cedente ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231. Al cessionario si applica l'articolo 47, comma  9,  del
decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. Quando la  cessione  ha
ad oggetto beni culturali ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio della
prelazione,  la  denuncia  prevista  dall'articolo  59  del  medesimo
decreto legislativo e' effettuata dal cessionario entro trenta giorni
dalla conclusione del contratto di cessione; la condizione sospensiva
prevista dall'articolo 61, comma 4, del medesimo decreto  legislativo
si applica alla sola clausola del contratto di cessione  relativa  al
trasferimento dei beni culturali; non  si  applica  il  comma  6  del
medesimo articolo. Al contratto di cessione nella parte in  cui  esso
ha ad oggetto  il  trasferimento  di  beni  immobili,  fermo  che  il
cessionario subentra nella medesima situazione giuridica del cedente: 
    a) non si applicano  l'articolo  6  del  decreto  legislativo  19
agosto 2005, n. 192; l'articolo  29,  comma  1-bis,  della  legge  27
febbraio 1985, n. 52; l'articolo 30 del decreto del Presidente  della
Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380; l'articolo 36, nella parte in  cui
prevede il diritto del locatore ceduto di opporsi alla  cessione  del
contratto di locazione da parte del conduttore, per il  caso  in  cui
gli immobili siano parte di un'azienda, e l'articolo 38  della  legge
27 luglio 1978, n. 392; 
    b) non si applicano le nullita'  di  cui  agli  articoli  46  del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e  40,
comma 2, della legge 28  febbraio  1985,  n.  47.  Quando  l'immobile
ceduto si  trova  nelle  condizioni  previste  per  il  rilascio  del
permesso di costruire in sanatoria, il cessionario  presenta  domanda
di permesso in sanatoria entro centoventi  giorni  dalla  conclusione
del contratto di cessione; 
    c) non si applicano le altre ipotesi di nullita'  previste  dalla
vigente disciplina in materia urbanistica, ambientale o  relativa  ai
beni culturali e qualsiasi altra  normativa  nazionale  o  regionale,
comprese le regole dei piani regolatori o del governo del  territorio
degli enti locali e le pianificazioni  di  altri  enti  pubblici  che
possano incidere sulla conformita' urbanistica, edilizia, storica  ed
architettonica dell'immobile. 
  3. Il cessionario e' individuato, anche sulla base di trattative  a
livello individuale, nell'ambito di una procedura,  anche  se  svolta
prima  dell'entrata  in  vigore   del   presente   decreto,   aperta,
concorrenziale, non  discriminatoria  di  selezione  dell'offerta  di
acquisto piu' conveniente, nonche' avendo riguardo agli  impegni  che
esso dovra' assumersi ai fini del rispetto della  disciplina  europea
sugli aiuti di Stato. Le spese per la  procedura  selettiva,  incluse
quelle  per  la  consulenza  di  esperti  in   materia   finanziaria,
contabile, legale, sono a  carico  del  soggetto  in  liquidazione  e
possono  essere  anticipate  dal  Ministero,  il   cui   credito   e'
prededucibile ai sensi dell'articolo  111,  comma  1,  numero  1),  e
dell'articolo 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e  s.m.
(legge fallimentare). Tali spese possono essere anticipate  a  valere
sulle somme di cui all'articolo 9, comma  1  e  sono  restituite  dal
soggetto in liquidazione mediante versamento all'entrata del bilancio
dello Stato. 
  4.  Se  la  concentrazione  che  deriva  dalla  cessione   non   e'
disciplinata dal regolamento (UE) n. 139/2004 del  Consiglio  del  20
gennaio 2004, essa si intende autorizzata in  deroga  alle  procedure
previste dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, per rilevanti interessi
generali dell'economia nazionale. 
  5. Se la cessione include titoli assistiti da garanzia dello  Stato
ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito dalla
legge 17 febbraio 2017, n. 15, il  corrispettivo  della  garanzia  e'
riconsiderato e, se necessario, rivisto in applicazione  dei  criteri
indicati dall'articolo 6 del citato decreto  per  tener  conto  della
rischiosita' del soggetto garantito.  Il  cessionario  puo'  altresi'
rinunciare, in tutto o in parte, alla  garanzia  dello  Stato  per  i
titoli da esso acquistati; in questo caso, la garanzia si estingue e,
in relazione alla rinuncia, non e' dovuto alcun corrispettivo.