Art. 4 Interventi dello Stato 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito con il decreto o i decreti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, con uno o piu' decreti: a) concede la garanzia dello Stato, autonoma e a prima richiesta, sull'adempimento, da parte del soggetto in liquidazione: i. degli obblighi derivanti dal finanziamento erogato dal cessionario o da societa' che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa, appartenevano al gruppo bancario di una delle Banche a copertura dello sbilancio di cessione, definito in esito alla due diligence di cui al comma 4 e alle retrocessioni di cui al comma 5, lettera a); la garanzia puo' essere concessa per un importo massimo di euro 5.351 milioni elevabile fino a euro 6.351 milioni a seguito della predetta due diligence; ii. degli obblighi di riacquisto dei crediti indicati dal comma 5, lettera b), per un importo massimo di euro 4.000 milioni; b) fornisce un supporto finanziario al cessionario di cui all'articolo 3, a fronte del fabbisogno di capitale generato dall'operazione di cessione, per un importo massimo di euro 3.500 milioni; c) concede la garanzia dello Stato, autonoma e a prima richiesta, sull'adempimento degli obblighi a carico del soggetto in liquidazione derivanti da impegni, dichiarazioni e garanzie concesse dal soggetto in liquidazione nel contratto di cessione, per un importo massimo pari alla somma tra euro 1.500 milioni e il risultato della differenza tra il valore dei contenziosi pregressi dei soggetti in liquidazione, come indicato negli atti di causa, e il relativo accantonamento a fondo rischi, per un importo massimo di euro 491 milioni; d) dispone l'erogazione al cessionario di cui all'articolo 3 di risorse a sostegno di misure di ristrutturazione aziendale in conformita' agli impegni assunti dal cessionario necessari ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, per un importo massimo di euro 1.285 milioni. 2. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 1 stabilisce che il contratto di cessione preveda che il cessionario anticipi al commissario liquidatore le spese necessarie per il funzionamento della procedura di liquidazione coatta amministrativa, incluse le indennita' spettanti agli organi liquidatori; in questo caso, il decreto prevede altresi' che il Ministero rimborsi al cessionario quanto anticipato. Il Ministero acquisisce un credito nei confronti del soggetto sottoposto a liquidazione coatta amministrativa per il rimborso. Il credito derivante dall'anticipo concesso dal cessionario o dal rimborso effettuato dal Ministero e' prededucibile ai sensi dell'articolo 111, comma 1, numero 1), e dell'articolo 111-bis della legge fallimentare. 3. Il credito del cessionario derivante dal finanziamento di cui al comma 1, lettera a), punto i., nella misura garantita dallo Stato, e il relativo credito di regresso dello Stato derivante dall'escussione della garanzia sono pagati dopo i crediti prededucibili ai sensi dell'articolo 111, comma 1, numero 1), e dell'articolo 111-bis della legge fallimentare e prima di ogni altro credito. Per i pagamenti effettuati ai sensi del comma 1, lettera a), punto ii., e lettere b), c) e d), il Ministero acquisisce un credito nei confronti del soggetto sottoposto a liquidazione coatta amministrativa; il medesimo credito del Ministero e il credito del cessionario di cui all'articolo 3 derivante da violazione, inadempimento o non conformita' degli impegni, dichiarazioni e garanzie concesse dal soggetto in liquidazione e garantiti dallo Stato ai sensi del comma 1, lettera c), sono pagati con preferenza rispetto ai crediti chirografari e dopo i crediti indicati al comma 1, lettera a), punto i.; il medesimo trattamento e' riservato alla parte non garantita del credito del cessionario derivante dal finanziamento di cui al comma 1, lettera a), punto i. 4. Entro il termine previsto dal contratto di cessione un collegio di esperti indipendenti effettua una due diligence sul compendio ceduto, secondo quanto previsto nel contratto di cessione e applicando i criteri di valutazione ivi previsti, anche ai sensi dell'articolo 1349, primo comma, del codice civile. Il collegio e' composto da tre componenti, di cui uno nominato dal Ministero, uno dal cessionario di cui all'articolo 3 ed il terzo, con funzione di Presidente, designato di comune accordo dagli esperti nominati dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma. Gli esperti possiedono i requisiti indicati dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito con legge 17 febbraio 2017, n. 15. Ad esito della due diligence: a) il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con decreto, se del caso, l'adeguamento dell'importo dell'intervento nei limiti del comma 1, lettera b); b) il cessionario di cui all'articolo 3 puo' restituire o retrocedere al soggetto in liquidazione attivita', passivita' o rapporti dei soggetti in liquidazione o di societa' appartenenti ai gruppi bancari delle Banche, entro il termine e alle condizioni definiti dal decreto di cui all'articolo 2, comma 1. Si applica la lettera a). 5. Il contratto di cessione puo' prevedere che il cessionario possa, secondo le modalita' e i criteri indicati nel contratto medesimo, retrocedere al soggetto in liquidazione: a) partecipazioni detenute da societa' che, all'avvio della liquidazione coatta amministrativa, erano controllate da una delle Banche, nonche' i crediti di dette societa' classificati come attivita' deteriorate; b) crediti ad alto rischio non classificati come attivita' deteriorate, entro tre anni dalla cessione. 6. Alle restituzioni e retrocessioni di cui ai commi 4 e 5 si applica l'articolo 3, comma 2. 7. Nel caso di restituzioni e retrocessioni di cui al comma 4, cosi' come nel caso di restituzioni al soggetto in liquidazione in forza di condizioni risolutive della cessione pattuite nel contratto, il soggetto in liquidazione risponde dei debiti e delle passivita' restituiti o retrocessi, con piena liberazione del cessionario retrocedente anche nei confronti dei creditori e dei terzi.