Art. 4 
 
 
                       Interventi dello Stato 
 
  1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi  e  per  gli
effetti di quanto stabilito  con  il  decreto  o  i  decreti  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera d), anche in deroga  alle  norme  di
contabilita' di Stato, con uno o piu' decreti: 
    a) concede la garanzia dello Stato, autonoma e a prima richiesta,
sull'adempimento, da parte del soggetto in liquidazione: 
      i. degli  obblighi  derivanti  dal  finanziamento  erogato  dal
cessionario  o  da  societa'  che,  al   momento   dell'avvio   della
liquidazione coatta amministrativa, appartenevano al gruppo  bancario
di una delle Banche a copertura dello sbilancio di cessione, definito
in esito alla due diligence di cui al comma 4 e alle retrocessioni di
cui al comma 5, lettera a); la garanzia puo' essere concessa  per  un
importo massimo di euro 5.351 milioni elevabile  fino  a  euro  6.351
milioni a seguito della predetta due diligence; 
      ii. degli obblighi di riacquisto dei crediti indicati dal comma
5, lettera b), per un importo massimo di euro 4.000 milioni; 
    b)  fornisce  un  supporto  finanziario  al  cessionario  di  cui
all'articolo  3,  a  fronte  del  fabbisogno  di  capitale   generato
dall'operazione di cessione, per un importo  massimo  di  euro  3.500
milioni; 
    c) concede la garanzia dello Stato, autonoma e a prima richiesta,
sull'adempimento degli obblighi a carico del soggetto in liquidazione
derivanti da impegni, dichiarazioni e garanzie concesse dal  soggetto
in liquidazione nel contratto di cessione,  per  un  importo  massimo
pari  alla  somma  tra  euro  1.500  milioni  e  il  risultato  della
differenza tra il valore dei contenziosi pregressi  dei  soggetti  in
liquidazione, come indicato  negli  atti  di  causa,  e  il  relativo
accantonamento a fondo rischi, per un importo  massimo  di  euro  491
milioni; 
    d) dispone l'erogazione al cessionario di cui all'articolo  3  di
risorse  a  sostegno  di  misure  di  ristrutturazione  aziendale  in
conformita' agli impegni assunti dal cessionario  necessari  ai  fini
del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di  Stato,  per  un
importo massimo di euro 1.285 milioni. 
  2. Il decreto di cui all'articolo 2,  comma  1  stabilisce  che  il
contratto  di  cessione  preveda  che  il  cessionario  anticipi   al
commissario liquidatore le  spese  necessarie  per  il  funzionamento
della procedura di liquidazione  coatta  amministrativa,  incluse  le
indennita' spettanti agli organi  liquidatori;  in  questo  caso,  il
decreto prevede altresi' che il  Ministero  rimborsi  al  cessionario
quanto anticipato. Il Ministero acquisisce un credito  nei  confronti
del soggetto sottoposto a liquidazione coatta amministrativa  per  il
rimborso. Il credito derivante dall'anticipo concesso dal cessionario
o dal rimborso effettuato dal Ministero  e'  prededucibile  ai  sensi
dell'articolo 111, comma 1, numero 1), e dell'articolo 111-bis  della
legge fallimentare. 
  3. Il credito del cessionario derivante dal finanziamento di cui al
comma 1, lettera a), punto i., nella misura garantita dallo Stato,  e
il relativo credito di regresso dello Stato derivante dall'escussione
della garanzia sono pagati dopo  i  crediti  prededucibili  ai  sensi
dell'articolo 111, comma 1, numero 1), e dell'articolo 111-bis  della
legge fallimentare e prima di ogni altro  credito.  Per  i  pagamenti
effettuati ai sensi del comma 1, lettera a), punto ii., e lettere b),
c) e d),  il  Ministero  acquisisce  un  credito  nei  confronti  del
soggetto sottoposto a liquidazione coatta amministrativa; il medesimo
credito  del  Ministero  e  il  credito  del   cessionario   di   cui
all'articolo  3  derivante  da  violazione,   inadempimento   o   non
conformita' degli impegni,  dichiarazioni  e  garanzie  concesse  dal
soggetto in liquidazione e garantiti dallo Stato ai sensi  del  comma
1, lettera  c),  sono  pagati  con  preferenza  rispetto  ai  crediti
chirografari e dopo i crediti indicati al comma 1, lettera a),  punto
i.; il medesimo trattamento e' riservato alla parte non garantita del
credito del cessionario derivante dal finanziamento di cui  al  comma
1, lettera a), punto i. 
  4. Entro il termine previsto dal contratto di cessione un  collegio
di esperti indipendenti effettua  una  due  diligence  sul  compendio
ceduto,  secondo  quanto  previsto  nel  contratto  di   cessione   e
applicando i criteri di valutazione  ivi  previsti,  anche  ai  sensi
dell'articolo 1349, primo comma, del codice civile.  Il  collegio  e'
composto da tre componenti, di cui uno nominato  dal  Ministero,  uno
dal cessionario di cui all'articolo 3 ed il terzo,  con  funzione  di
Presidente, designato di comune accordo dagli esperti nominati  dalle
parti o, in mancanza di accordo,  dal  Presidente  del  Tribunale  di
Roma. Gli esperti possiedono i requisiti indicati  dall'articolo  15,
comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237,  convertito  con
legge 17 febbraio 2017, n. 15. Ad esito della due diligence: 
    a) il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con decreto,
se del caso, l'adeguamento dell'importo  dell'intervento  nei  limiti
del comma 1, lettera b); 
    b) il  cessionario  di  cui  all'articolo  3  puo'  restituire  o
retrocedere al  soggetto  in  liquidazione  attivita',  passivita'  o
rapporti dei soggetti in liquidazione o di societa'  appartenenti  ai
gruppi bancari delle Banche,  entro  il  termine  e  alle  condizioni
definiti dal decreto di cui all'articolo 2, comma 1.  Si  applica  la
lettera a). 
  5. Il contratto di  cessione  puo'  prevedere  che  il  cessionario
possa, secondo le  modalita'  e  i  criteri  indicati  nel  contratto
medesimo, retrocedere al soggetto in liquidazione: 
    a) partecipazioni  detenute  da  societa'  che,  all'avvio  della
liquidazione coatta amministrativa, erano controllate  da  una  delle
Banche,  nonche'  i  crediti  di  dette  societa'  classificati  come
attivita' deteriorate; 
    b) crediti  ad  alto  rischio  non  classificati  come  attivita'
deteriorate, entro tre anni dalla cessione. 
  6. Alle restituzioni e retrocessioni di cui  ai  commi  4  e  5  si
applica l'articolo 3, comma 2. 
  7. Nel caso di restituzioni e retrocessioni  di  cui  al  comma  4,
cosi' come nel caso di restituzioni al soggetto  in  liquidazione  in
forza di condizioni risolutive della cessione pattuite nel contratto,
il soggetto in liquidazione risponde dei debiti  e  delle  passivita'
restituiti  o  retrocessi,  con  piena  liberazione  del  cessionario
retrocedente anche nei confronti dei creditori e dei terzi.