Art. 5 
 
 
                   Cessione di crediti deteriorati 
 
  1. Il Ministro dell'economia e delle finanze  con  proprio  decreto
prevede che i commissari liquidatori  procedano  alla  cessione  alla
Societa' per la Gestione di Attivita' -  S.G.A.  S.p.A.  (di  seguito
anche "SGA") di crediti deteriorati e  altri  attivi  non  ceduti  ai
sensi  dell'articolo  3  o  retrocessi  ai  sensi  dell'articolo   4,
unitamente ad eventuali altri beni, contratti  e  rapporti  giuridici
accessori o connessi ai crediti ceduti alla SGA. Alla cessione non si
applica quanto previsto dagli articoli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6  e  7,
salvo per quanto espressamente richiamato nel presente decreto, e 90,
comma 2, del Testo unico bancario. Si applica l'articolo 3, comma 2. 
  2.  Il  corrispettivo  e'  rappresentato  da   un   credito   della
liquidazione coatta amministrativa nei confronti della SGA,  pari  al
valore di iscrizione contabile dei  beni  e  dei  rapporti  giuridici
ceduti nel bilancio della SGA, periodicamente adeguato  al  minore  o
maggiore valore di realizzo. 
  3. La SGA  amministra  i  crediti  e  gli  altri  beni  e  rapporti
giuridici  acquistati  ai  sensi  del  comma  1  con  l'obiettivo  di
massimizzarne  il  valore,  anche  in  deroga  alle  disposizioni  di
carattere generale aventi ad oggetto  l'adeguatezza  patrimoniale  di
cui all'articolo 108 del Testo unico bancario. 
  4.  La  SGA  puo'  costituire,  con  deliberazione  dell'organo  di
amministrazione,  uno  o  piu'  patrimoni  destinati   esclusivamente
all'esercizio  dell'attivita'  indicata  al  comma  3.  I   patrimoni
destinati possono essere costituiti per un valore anche superiore  al
10 per cento del patrimonio netto della  societa'.  La  deliberazione
dell'organo  di  amministrazione  determina  i  beni  e  i   rapporti
giuridici compresi nel  patrimonio  destinato.  La  deliberazione  e'
depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice  civile.
Si applica il secondo  comma  dell'articolo  2447-quater  del  codice
civile. Decorso il termine di  cui  al  secondo  comma  dell'articolo
2447-quater del codice civile ovvero dopo l'iscrizione  nel  registro
delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i beni  e
i rapporti giuridici individuati  sono  destinati  esclusivamente  al
soddisfacimento del credito  indicato  al  comma  2  e  costituiscono
patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della SGA  e  dagli
altri patrimoni destinati  eventualmente  costituiti.  Salvo  che  la
deliberazione   dell'organo   di   amministrazione    non    disponga
diversamente,  per  le  obbligazioni  contratte   in   relazione   al
patrimonio destinato  la  SGA  risponde  nei  limiti  del  patrimonio
stesso. Si applicano il secondo, terzo e quarto  comma  dell'articolo
2447-quinquies del codice civile. I beni e i  rapporti  compresi  nel
patrimonio  destinato  sono  distintamente   indicati   nello   stato
patrimoniale della  societa'.  Si  applica  l'articolo  2447-septies,
commi secondo, terzo e  quarto,  del  codice  civile.  Il  rendiconto
separato  e'   redatto   in   conformita'   ai   principi   contabili
internazionali. Per quanto non  diversamente  disposto  nel  presente
articolo, ai patrimoni destinati si  applicano  le  disposizioni  del
codice civile qui espressamente richiamate. 
  5. La costituzione dei patrimoni destinati di cui al comma  4  puo'
essere disposta anche con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze,  pubblicato  per  estratto  e  per  notizia  nella  Gazzetta
Ufficiale. In tal caso, la costituzione ha efficacia dal giorno della
pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale o, se  precedente,
da quello della pubblicazione effettuata ai  sensi  dell'articolo  3,
comma 2, primo  periodo,  come  richiamato  dal  comma  1  e  non  si
applicano gli articoli 2447-quater, secondo comma, e  2447-quinquies,
commi primo e secondo,  del  codice  civile.  I  patrimoni  destinati
costituiti con decreto possono essere  modificati  con  deliberazione
dell'organo di amministrazione della  SGA  in  conformita'  a  quanto
previsto al comma 4. 
  6. Alla societa' S.G.A. s.p.a. si applicano le disposizioni di  cui
agli ultimi due periodi  dell'articolo  23-quinquies,  comma  7,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.