Art. 6 
 
 
                          Misure di ristoro 
 
  1.  Gli  investitori  che  siano  persone   fisiche,   imprenditori
individuali, nonche' imprenditori agricoli o coltivatori diretti o  i
loro  successori  mortis  causa  che,  al  momento  dell'avvio  della
liquidazione  coatta  amministrativa  di  cui  al  presente  decreto,
detenevano strumenti finanziari di debito  subordinato  emessi  dalle
Banche e acquistati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto  con
le medesime Banche emittenti, possono accedere alle  prestazioni  del
Fondo di solidarieta' previsto  dall'articolo  1,  comma  855,  della
legge  28  dicembre  2015,   n.   208,   secondo   quanto   stabilito
dall'articolo 1, commi 856, 857, 858, 859, 860 e  861,  e  successive
modificazioni, della medesima  legge.  Ai  fini  di  cui  al  periodo
precedente  si  intendono  per  investitori  anche  il  coniuge,   il
convivente more uxorio e i parenti entro il secondo grado in possesso
dei predetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto
tra vivi. Il presente comma si  applica  solo  quando  gli  strumenti
finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti o acquistati
entro la data del 12 giugno  2014;  in  caso  di  acquisto  a  titolo
gratuito si fa riferimento al momento in cui lo  strumento  e'  stato
acquistato dal dante causa. 
  2. Agli investitori di cui al comma 1 si applicano le  disposizioni
in materia di accesso al Fondo di solidarieta' con erogazione diretta
di cui all'articolo  9  del  decreto-legge  3  maggio  2016,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno  2016,  n.  119.
L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui al comma 6
del citato articolo 9 deve essere presentata, a  pena  di  decadenza,
entro il 30 settembre 2017.