Art. 7 
 
 
                        Disposizioni fiscali 
 
  1. Nelle cessioni di cui all'articolo 3 i crediti d'imposta di  cui
ai commi 55,  56,  56-bis,  56-bis1  e  56-ter  dell'articolo  2  del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono  ceduti  dal
soggetto   cedente   al   soggetto   cessionario.   Con   riferimento
all'utilizzo dei predetti crediti d'imposta il  soggetto  cessionario
subentra nei medesimi diritti che spettavano al soggetto cedente. 
  2. Le cessioni di cui all'articolo 3  si  considerano  cessione  di
rami di azienda ai fini del decreto del Presidente  della  Repubblica
del 26 ottobre 1972, n. 633. Agli atti aventi a oggetto  le  cessioni
di  cui  al  periodo  precedente,  nonche'  le  retrocessioni  e   le
restituzioni, le imposte  di  registro,  ipotecaria  e  catastale  si
applicano, ove dovute, nella misura fissa di 200 euro ciascuna. 
  3. Nelle cessioni di cui all'articolo 3, al soggetto cessionario  e
al  soggetto  cedente  si   applicano   le   disposizioni   previste,
rispettivamente,  per  l'ente-ponte  e  per   l'ente   sottoposto   a
risoluzione dall'articolo 15 del decreto-legge 14 febbraio  2016,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49. 
  4. I componenti positivi  derivanti  dagli  interventi  a  sostegno
delle cessioni di cui all'articolo 4, ivi inclusi quelli indicati  al
comma 1, lettera d) del medesimo articolo, non concorrono, in  quanto
escluse, alla  formazione  del  reddito  complessivo  ai  fini  delle
imposte sul reddito e alla determinazione del valore della produzione
netta del cessionario. Le spese sostenute dal cessionario nell'ambito
delle  misure  di  ristrutturazione  aziendale  sovvenzionate  con  i
contributi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), sono  comunque
deducibili dal reddito complessivo ai fini delle imposte sul  reddito
e dal valore della produzione netta ai  fini  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive. 
  5. Al soggetto cessionario e al soggetto cedente  si  applicano  le
disposizioni previste, rispettivamente, per la societa'  beneficiaria
e  la  societa'  scissa  dai  commi  8  e  9  dell'articolo  11   del
decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 giugno 2016, n. 119.