Art. 9 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Le misure di cui al presente decreto sono adottate  a  valere  e
nei limiti delle disponibilita' del Fondo  di  cui  all'articolo  24,
comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15. 
  2. Alla compensazione degli eventuali effetti finanziari  derivanti
dall'esito della due diligence di cui  all'articolo  4,  comma  4,  e
dalla  retrocessione  al  soggetto  in  liquidazione   di   ulteriori
attivita', passivita' o rapporti ai sensi dell'articolo 4,  comma  5,
lettera a), si provvede nel limite massimo di 300 milioni di euro per
l'anno 2018,  mediante  corrispondente  utilizzo  del  Fondo  per  le
esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200  della  legge
23  dicembre  2014,  n.  190.  Al  fine  della  determinazione  dello
sbilancio  di  cessione,  i  commissari  liquidatori  forniscono   al
Ministero una situazione patrimoniale in esito alla due diligence  di
cui  all'articolo  4,  comma  4,  successivamente  aggiornata  al  31
dicembre di ogni anno. 
  3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni   di   bilancio.   Ove   necessario,   previa    richiesta
dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia  e  delle
finanze puo' disporre il ricorso ad anticipazioni  di  tesoreria,  la
cui  regolarizzazione  avviene  tempestivamente  con  l'emissione  di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.