Art. 10 
 
        Sostituzione dell'articolo 21 del decreto legislativo 
                        3 aprile 2006, n. 152 
 
  1. L'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art.  21  (Definizione  dei  contenuti  dello  studio  di  impatto
ambientale). - 1. Il proponente ha la facolta' di richiedere una fase
di consultazione con l'autorita' competente e i  soggetti  competenti
in  materia  ambientale  al  fine  di  definire  la   portata   delle
informazioni, il relativo livello di dettaglio e  le  metodologie  da
adottare per la predisposizione dello studio di impatto ambientale. A
tal fine, trasmette all'autorita' competente, in formato elettronico,
gli elaborati progettuali, lo studio preliminare ambientale,  nonche'
una relazione  che,  sulla  base  degli  impatti  ambientali  attesi,
illustra il piano  di  lavoro  per  l'elaborazione  dello  studio  di
impatto ambientale. 
  2. La documentazione di cui  al  comma  1,  e'  pubblicata  e  resa
accessibile,  con  modalita'  tali  da  garantire  la  tutela   della
riservatezza di  eventuali  informazioni  industriali  o  commerciali
indicate dal proponente,  in  conformita'  a  quanto  previsto  dalla
disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, nel
sito web dell'autorita' competente che comunica per via telematica  a
tutte  le  Amministrazioni  e   a   tutti   gli   enti   territoriali
potenzialmente    interessati    l'avvenuta    pubblicazione    della
documentazione nel proprio sito web. 
  3. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente e della
consultazione con i soggetti di cui al comma 2, entro sessanta giorni
dalla messa a disposizione della documentazione nel proprio sito web,
l'autorita' competente esprime un parere sulla portata e sul  livello
di dettaglio delle informazioni da includere nello studio di  impatto
ambientale. Il parere  e'  pubblicato  sul  sito  web  dell'autorita'
competente. 
  4. L'avvio della  procedura  di  cui  al  presente  articolo  puo',
altresi', essere richiesto dall'autorita' competente sulla base delle
valutazioni di cui all'articolo 6, comma 9, ovvero di quelle  di  cui
all'articolo 20.».