Art. 11 
 
        Sostituzione dell'articolo 22 del decreto legislativo 
                        3 aprile 2006, n. 152 
 
  1. L'articolo 22 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 22 (Studio di impatto ambientale). - 1. Lo studio di  impatto
ambientale e' predisposto dal proponente secondo le indicazioni  e  i
contenuti di cui all'allegato VII alla  parte  seconda  del  presente
decreto, sulla base del parere espresso dall'autorita'  competente  a
seguito della fase di consultazione sulla definizione  dei  contenuti
di cui all'articolo 21, qualora attivata. 
  2. Sono a carico del proponente i  costi  per  la  redazione  dello
studio di impatto ambientale e di tutti i documenti  elaborati  nelle
varie fasi del procedimento. 
  3. Lo studio di impatto  ambientale  contiene  almeno  le  seguenti
informazioni: 
    a)  una  descrizione  del  progetto,  comprendente   informazioni
relative alla sua ubicazione e concezione, alle sue dimensioni  e  ad
altre sue caratteristiche pertinenti; 
    b)  una  descrizione  dei  probabili  effetti  significativi  del
progetto sull'ambiente, sia in fase di realizzazione che in  fase  di
esercizio e di dismissione; 
    c) una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o
ridurre e, possibilmente, compensare i probabili  impatti  ambientali
significativi e negativi; 
    d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese  in  esame
dal proponente, adeguate al  progetto  ed  alle  sue  caratteristiche
specifiche,  compresa  l'alternativa  zero,  con  indicazione   delle
ragioni  principali  alla  base  dell'opzione  scelta,  prendendo  in
considerazione gli impatti ambientali; 
    e) il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti  ambientali
significativi   e   negativi   derivanti   dalla   realizzazione    e
dall'esercizio del progetto, che  include  le  responsabilita'  e  le
risorse  necessarie  per  la  realizzazione   e   la   gestione   del
monitoraggio; 
    f) qualsiasi informazione supplementare di cui  all'allegato  VII
relativa alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di
una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire
un pregiudizio. 
  4. Allo studio di  impatto  ambientale  deve  essere  allegata  una
sintesi non tecnica delle informazioni di cui al comma 3, predisposta
al fine di consentirne un'agevole comprensione da parte del  pubblico
ed un'agevole riproduzione. 
  5. Per garantire la completezza  e  la  qualita'  dello  studio  di
impatto  ambientale   e   degli   altri   elaborati   necessari   per
l'espletamento della fase di valutazione, il proponente: 
    a) tiene conto delle  conoscenze  e  dei  metodi  di  valutazione
disponibili derivanti da altre valutazioni pertinenti  effettuate  in
conformita' della legislazione europea, nazionale o regionale,  anche
al fine di evitare duplicazioni di valutazioni; 
    b) ha facolta' di accedere ai dati e alle pertinenti informazioni
disponibili  presso  le  pubbliche  amministrazioni,  secondo  quanto
disposto dalle normative vigenti in materia; 
    c) cura che  la  documentazione  sia  elaborata  da  esperti  con
competenze e professionalita' specifiche nelle materie afferenti alla
valutazione ambientale, e che l'esattezza  complessiva  della  stessa
sia attestata da professionisti iscritti agli albi professionali.».