Art. 12 
 
        Sostituzione dell'articolo 23 del decreto legislativo 
                        3 aprile 2006, n. 152 
 
  1. L'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 23 (Presentazione dell'istanza, avvio del procedimento di VIA
e pubblicazione degli atti). - 1. Il proponente presenta l'istanza di
VIA trasmettendo all'autorita' competente in formato elettronico: 
    a) gli elaborati progettuali di  cui  all'articolo  5,  comma  1,
lettera g); 
    b) lo studio di impatto ambientale; 
    c) la sintesi non tecnica; 
    d) le informazioni sugli eventuali impatti  transfrontalieri  del
progetto ai sensi dell'articolo 32; 
    e) l'avviso al pubblico, con i  contenuti  indicati  all'articolo
24, comma 2; 
    f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del  contributo  di
cui all'articolo 33; 
    g)  i   risultati   della   procedura   di   dibattito   pubblico
eventualmente  svolta  ai  sensi   dell'articolo   22   del   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  2. Per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla presente
parte e per i progetti  riguardanti  le  centrali  termiche  e  altri
impianti di combustione con potenza termica superiore a  300  MW,  di
cui al punto 2) del medesimo allegato II,  il  proponente  trasmette,
oltre alla documentazione  di  cui  alle  lettere  da  a)  a  e),  la
valutazione di impatto  sanitario  predisposta  in  conformita'  alle
linee guida adottate con decreto del Ministro della  salute,  che  si
avvale dell'Istituto superiore di sanita'. 
  3. Entro quindici giorni dalla presentazione  dell'istanza  di  VIA
l'autorita' competente verifica la completezza della  documentazione,
l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma
1, nonche'  l'avvenuto  pagamento  del  contributo  dovuto  ai  sensi
dell'articolo  33.  Qualora  la  documentazione  risulti  incompleta,
l'autorita'  competente  richiede  al  proponente  la  documentazione
integrativa, assegnando un termine perentorio  per  la  presentazione
non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato  il
proponente non depositi la documentazione integrativa, ovvero qualora
all'esito della verifica,  da  effettuarsi  da  parte  dell'autorita'
competente nel termine di quindici giorni, la documentazione  risulti
ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata ed e' fatto  obbligo
all'autorita' competente di procedere all'archiviazione. 
  4. La documentazione di cui al comma 1 e' immediatamente pubblicata
e resa accessibile, con modalita' tali da garantire la  tutela  della
riservatezza di  eventuali  informazioni  industriali  o  commerciali
indicate dal proponente,  in  conformita'  a  quanto  previsto  dalla
disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, nel
sito web dell'autorita' competente all'esito delle verifiche  di  cui
al comma 3. L'autorita' competente comunica contestualmente  per  via
telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali
potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi  sulla
realizzazione   del   progetto,   l'avvenuta   pubblicazione    della
documentazione nel proprio sito web.  La  medesima  comunicazione  e'
effettuata in sede di notifica ad altro Stato ai sensi  dell'articolo
32, comma 1.».