Art. 13 
 
Sostituzione dell'articolo 24 e  introduzione  dell'art.  24-bis  nel
              decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
 
  1. L'articolo 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 24 (Consultazione del pubblico,  acquisizione  dei  pareri  e
consultazioni   transfrontaliere).   -   1.    Della    presentazione
dell'istanza, della pubblicazione della documentazione, nonche' delle
comunicazioni di cui all'articolo 23 deve essere dato contestualmente
specifico avviso al pubblico sul sito web dell'autorita'  competente.
Tale forma di pubblicita' tiene luogo delle comunicazioni di cui agli
articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla
data di pubblicazione sul sito web dell'avviso al pubblico  decorrono
i termini per la  consultazione,  la  valutazione  e  l'adozione  del
provvedimento di VIA. 
  2. L'avviso al pubblico, predisposto dal proponente, e'  pubblicato
a cura dell'autorita' competente ai sensi e per gli effetti di cui al
comma 1, e  ne  e'  data  comunque  informazione  nell'albo  pretorio
informatico   delle   amministrazioni    comunali    territorialmente
interessate. L'avviso al pubblico deve indicare almeno: 
    a) il proponente, la denominazione del progetto e la tipologia di
procedura autorizzativa necessaria ai fini  della  realizzazione  del
progetto; 
    b) l'avvenuta presentazione dell'istanza  di  VIA  e  l'eventuale
applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32; 
    c) la localizzazione e una breve descrizione del progetto  e  dei
suoi possibili principali impatti ambientali; 
    d) l'indirizzo web e le  modalita'  per  la  consultazione  della
documentazione e degli atti predisposti  dal  proponente  nella  loro
interezza; 
    e) i termini e le specifiche modalita' per la partecipazione  del
pubblico; 
    f) l'eventuale necessita' della valutazione di incidenza a  norma
dell'articolo 10, comma 3. 
  3.  Entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla   pubblicazione
dell'avviso al pubblico di cui al comma 2, chiunque  abbia  interesse
puo' prendere visione, sul sito web, del progetto  e  della  relativa
documentazione e presentare  le  proprie  osservazioni  all'autorita'
competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi  conoscitivi  e
valutativi.  Entro  il  medesimo  termine  sono  acquisiti  per   via
telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti  pubblici  che
hanno ricevuto la comunicazione di  cui  all'articolo  23,  comma  4.
Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui  ai
periodi  precedenti,  il  proponente  ha   facolta'   di   presentare
all'autorita' competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni
e ai pareri pervenuti. 
  4. Qualora all'esito della consultazione ovvero della presentazione
delle controdeduzioni da parte del proponente si renda necessaria  la
modifica  o  l'integrazione  degli  elaborati  progettuali  o   della
documentazione acquisita,  l'autorita'  competente,  entro  i  trenta
giorni successivi, puo', per una sola volta, stabilire un termine non
superiore ad ulteriori trenta giorni, per la trasmissione, in formato
elettronico,  degli  elaborati  progettuali  o  della  documentazione
modificati  o  integrati.  Su  richiesta  motivata   del   proponente
l'autorita'  competente  puo'  concedere,  per  una  sola  volta,  la
sospensione dei termini per  la  presentazione  della  documentazione
integrativa per un periodo non superiore a  centottanta  giorni.  Nel
caso in cui il proponente  non  ottemperi  alla  richiesta  entro  il
termine perentorio stabilito, l'istanza si  intende  respinta  ed  e'
fatto    obbligo    all'autorita'     competente     di     procedere
all'archiviazione. 
  5.  L'autorita'  competente,  ove  motivatamente  ritenga  che   le
modifiche o le integrazioni siano  sostanziali  e  rilevanti  per  il
pubblico,  dispone,  entro  quindici  giorni  dalla  ricezione  della
documentazione integrativa di cui  al  comma  4,  che  il  proponente
trasmetta, entro i successivi quindici giorni,  un  nuovo  avviso  al
pubblico, predisposto in conformita' al comma 2, da pubblicare a cura
dell'autorita' competente sul proprio sito  web.  In  relazione  alle
sole modifiche o integrazioni apportate agli elaborati progettuali  e
alla documentazione si applica il termine di  trenta  giorni  per  la
presentazione delle osservazioni e la trasmissione dei  pareri  delle
Amministrazioni  e  degli  enti  pubblici  che  hanno   ricevuto   la
comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i trenta  giorni
successivi il proponente  ha  facolta'  di  presentare  all'autorita'
competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e  ai  pareri
pervenuti. 
  6. Nel caso di  progetti  cui  si  applica  la  disciplina  di  cui
all'articolo 32, i termini per le consultazioni e  l'acquisizione  di
tutti  pareri  di  cui   al   presente   articolo   decorrono   dalla
comunicazione della dichiarazione di  interesse  alla  partecipazione
alla procedura da parte  degli  Stati  consultati  e  coincidono  con
quelli previsti dal medesimo articolo 32. 
  7. Tutta la documentazione afferente  al  procedimento,  nonche'  i
risultati delle consultazioni svolte, le  informazioni  raccolte,  le
osservazioni  e  i  pareri   compresi   quelli   ricevuti   a   norma
dell'articolo  32  sono  tempestivamente  pubblicati   dall'autorita'
competente sul proprio sito web.». 
  2. Dopo l'articolo 24 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152, e' inserito il seguente: 
  «Art. 24-bis (Inchiesta pubblica). - 1. L'autorita' competente puo'
disporre che la consultazione del pubblico di  cui  all'articolo  24,
comma  3,  primo  periodo,  si  svolga  nelle  forme   dell'inchiesta
pubblica, con oneri a carico del proponente, nel rispetto del termine
massimo di novanta giorni. L'inchiesta si conclude con una  relazione
sui lavori svolti ed un giudizio sui  risultati  emersi,  predisposti
dall'autorita' competente. 
  2. Per i progetti di cui all'allegato II, e nell'ipotesi in cui non
sia  stata  svolta  la  procedura  di  dibattito  pubblico   di   cui
all'articolo 22 del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,
l'autorita' competente si esprime con decisione motivata, sentito  il
proponente,  qualora  la  richiesta  di  svolgimento   dell'inchiesta
pubblica  sia  presentata  dal  consiglio  regionale  della   Regione
territorialmente  interessata,  ovvero  da  un  numero  di   consigli
comunali  rappresentativi  di  almeno  cinquantamila  residenti   nei
territori  interessati,  ovvero  da   un   numero   di   associazioni
riconosciute ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986,  n.
349, rappresentativo di almeno cinquantamila iscritti. 
  3. La richiesta di cui  al  comma  2,  motivata  specificamente  in
relazione  ai  potenziali  impatti  ambientali   del   progetto,   e'
presentata  entro  il   quarantesimo   giorno   dalla   pubblicazione
dell'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 1.».